Conferimento di partecipazioni in holding e abuso del diritto: i confini del realizzo controllato

Una pronuncia di merito del 2026 riqualifica al valore normale il conferimento eseguito ai sensi dell’art. 177, comma 2, del TUIR. La decisione muove da una premessa tecnica discutibile, ma segnala un’area di rischio che attiene alla conduzione della conferitaria più che alla struttura dell’operazione

Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Settembre 2026

Conferimento di partecipazioni in holding e abuso del diritto

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, con la sentenza n. 50 del 5 febbraio 2026, ha qualificato come abusiva ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000 l’operazione di conferimento di partecipazioni in una holding unipersonale eseguita in regime di realizzo controllato, rideterminando la plusvalenza al valore normale. La motivazione riposa sulla qualificazione dell’art. 177, comma 2, del TUIR come norma di neutralità fiscale e sulla natura “circolare” dell’operazione.

Il contributo esamina la tenuta sistematica di entrambi gli assunti alla luce della Direttiva 2009/133/CE, dell’architettura degli artt. 175, 176 e 177 del TUIR e del safe harbour recato dall’art. 176, comma 3, e li confronta con l’orientamento di legittimità espresso dalle ordinanze n. 6741 e n. 6743 del 2025 e con la prassi amministrativa più recente. Ne emerge che il profilo di rischio effettivo non risiede nella struttura dell’operazione, bensì nella dimostrazione dell’operatività della conferitaria negli esercizi successivi.

Indice

  1. La questione
  2. Il caso deciso dalla Corte bergamasca
  3. Realizzo controllato e neutralità: una distinzione trascurata
  4. Il quadro europeo e il differimento dell’imposizione
  5. La circolarità come indice di assenza di sostanza economica
  6. Il vantaggio indebito e la ratio della norma applicata
  7. Il safe harbour dell’art. 176, comma 3
  8. L’orientamento di legittimità
  9. La prassi amministrativa e la condizione del reimpiego
  10. Il momento genetico: preesistenza e dimostrabilità delle ragioni extrafiscali
  11. Dalla costituzione alla conduzione: il profilo probatorio
  12. Considerazioni conclusive

1. La questione

Il conferimento di partecipazioni in una società di nuova costituzione, eseguito dalla persona fisica non imprenditore in regime di realizzo controllato, costituisce da oltre un ventennio lo strumento ordinario di costruzione delle holding familiari. La struttura è presidiata da una norma dedicata, l’art. 177, comma 2, del TUIR, ed è stata ripetutamente legittimata dall’Amministrazione finanziaria in sede di interpello.

La sentenza in commento riconduce all’abuso del diritto una fattispecie che presenta i tratti tipici della riorganizzazione fisiologica. La motivazione sovrappone due piani: la qualificazione giuridica del regime applicato, sulla quale la decisione appare fragile, e l’accertamento in fatto dell’operatività della conferitaria, sul quale intercetta una criticità reale.

2. Il caso deciso dalla Corte bergamasca

Una persona fisica, titolare dell’intero capitale di una società operativa, ne conferiva nel dicembre 2017 l’ottanta per cento in una holding di nuova costituzione interamente detenuta dalla medesima, mantenendo direttamente il residuo venti per cento. A fronte di un valore normale stimato in 8,8 milioni di euro e di un costo fiscalmente riconosciuto di 6.581.887 euro, l’Ufficio recuperava a tassazione la differenza di 2.218.112,91 euro quale reddito diverso ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, 67 e 177, comma 2, del TUIR, per 449.033,40 euro di maggiore IRPEF oltre ad addizionali, sanzioni e interessi.

Il Collegio, respinti i motivi preliminari concernenti decadenza, contraddittorio e difetto di motivazione, ha ravvisato l’assenza di sostanza economica nella “natura circolare” dell’operazione, essendo il contribuente rimasto dominus di tutte le società coinvolte, e nella “mancanza di vitalità economica” della conferitaria, qualificata come “mero contenitore privo dell’operatività presente ante riorganizzazione”. L’essenzialità del vantaggio è stata desunta da un differenziale di circa venti punti percentuali fra il carico complessivo del conferimento realizzativo e quello del percorso seguito dal contribuente.

Merita segnalazione il profilo della quantificazione: l’Ufficio ha commisurato la pretesa sulla scorta della perizia di stima prodotta dal contribuente medesimo, circostanza che la pronuncia valorizza espressamente nel respingere le contestazioni sull’imponibile.

3. Realizzo controllato e neutralità: una distinzione trascurata

Il primo assunto della motivazione si espone a censura. Il Collegio afferma che il contribuente avrebbe beneficiato “indebitamente della neutralità fiscale prevista dall’art. 177 del TUIR”. La disposizione, però, non contempla alcuna neutralità: stabilisce che “si considera valore di realizzo” quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

La differenza non è nominalistica. La neutralità in senso tecnico appartiene all’art. 176, il cui primo comma dispone che il conferimento d’azienda non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze. L’art. 177, comma 2, configura invece un realizzo effettivo, misurato con un parametro alternativo al valore normale, che la dottrina qualifica come realizzo controllato o condizionato proprio per segnalarne la diversità strutturale. Il sistema degli artt. 175, 176 e 177 esprime tre livelli distinti di trattamento, corrispondenti a tre politiche di prelievo differenti, e la loro equiparazione ai fini della disciplina antiabuso costituisce un errore metodologico.

La conseguenza sul piano applicativo è rilevante. Quando il valore di realizzo determinato ai sensi dell’art. 177, comma 2, risulta inferiore al valore normale, non si produce un risparmio “indebito” nel senso tecnico dell’art. 10-bis, bensì l’applicazione di un criterio di determinazione della base imponibile deliberatamente prescelto dal legislatore e confermato, da ultimo, dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, che ne ha affinato l’architettura con i commi 2-ter e 2-quater senza porne in discussione il meccanismo. Sindacare quell’applicazione in nome dell’abuso equivale a contestare la scelta legislativa anziché la condotta del contribuente.

4. Il quadro europeo e il differimento dell’imposizione

La pronuncia omette ogni riferimento al diritto dell’Unione, fondamento sistematico della materia. La Direttiva 90/434/CEE, codificata dalla Direttiva 2009/133/CE, muove dal principio per cui le riorganizzazioni non devono essere intralciate da ostacoli fiscali, e il considerando n. 7 individua il meccanismo nel riporto dell’imposizione delle plusvalenze fino alla loro effettiva realizzazione.

La neutralità europea, dunque, non equivale a esenzione definitiva: consiste in un differimento del prelievo fino al realizzo, con salvaguardia della potestà impositiva dello Stato di residenza. L’art. 15 della Direttiva consente agli Stati di negare i benefici del regime quando l’operazione abbia come obiettivo principale l’elusione o l’evasione fiscale, precisando che l’assenza di valide ragioni economiche può costituire presunzione di tale obiettivo. Si tratta di presunzione relativa, che apre il sindacato senza esaurirlo. La Corte di Giustizia ha costantemente richiesto un esame caso per caso, escludendo applicazioni automatiche o generalizzate della clausola antiabuso.

5. La circolarità come indice di assenza di sostanza economica

Il richiamo alla natura “circolare” dell’operazione rivela una difficoltà concettuale. Nelle riorganizzazioni di gruppo il soggetto agente non aliena il controllo delle proprie attività, le ristruttura in forma giuridica più adeguata. Assumere la permanenza del controllo quale indice di assenza di sostanza economica introduce per via giurisprudenziale una regola di inammissibilità delle riorganizzazioni a controllo invariato, in contrasto con la ratio della Direttiva.

La costituzione della holding mediante conferimento produce del resto effetti giuridici non trascurabili: fa sorgere un soggetto autonomo titolare in proprio di diritti e obbligazioni; determina la segregazione del patrimonio partecipativo rispetto a quello personale del socio; predispone una struttura idonea a ospitare una governance multilivello; consente il reimpiego degli utili in ambito societario. La stessa Raccomandazione della Commissione europea 2012/772/UE, richiamata dal Collegio per il concetto di sostanza commerciale, impone una valutazione globale che non può ridursi alla perdurante titolarità del controllo.

La circolarità in senso proprio. L’ipotesi realmente patologica ricorre quando, all’esito della sequenza, viene ripristinato l’assetto di partenza: è il caso, esaminato dall’Agenzia con la risposta n. 200 del 2024, di due conferimenti a realizzo controllato seguiti dalla fusione per incorporazione della società operativa nella holding. La fattispecie bergamasca difetta di quel ripristino.

6. Il vantaggio indebito e la ratio della norma applicata

L’art. 10-bis, comma 2, lettera b), definisce indebiti i vantaggi fiscali realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Quando la norma applicata è stata concepita esattamente per la fattispecie realizzata, il contribuente non agisce contro la ratio della disposizione: la utilizza secondo la sua funzione tipica. La ratio dell’art. 177, comma 2, consiste precisamente nell’agevolare le riorganizzazioni che comportino l’acquisizione del controllo, misurando il realizzo al patrimonio netto in luogo del valore normale.

Anche il giudizio di essenzialità presenta profili critici. Il Collegio raffronta carichi eterogenei, contrapponendo alla tassazione immediata dell’intera plusvalenza un prelievo in parte differito, senza computare il costo finanziario del differimento, che costituisce la logica stessa della Direttiva. Il calcolo incorpora inoltre una componente eventuale, assumendo come certa una futura cessione delle partecipazioni da parte della conferitaria: accertare un abuso attuale sulla scorta di vantaggi ipotetici mal si concilia con la certezza del diritto, tanto più che il comma 4 sancisce la libertà di scelta fra operazioni con diverso carico fiscale.

7. Il safe harbour dell’art. 176, comma 3

Un dato normativo di rilievo sistematico resta del tutto inesaminato. Il comma 3 dell’art. 176 stabilisce che non rileva ai fini dell’art. 10-bis il conferimento dell’azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti, seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta per fruire dell’esenzione di cui all’art. 87.

La disposizione riguarda formalmente i conferimenti d’azienda, ma la portata sistematica è più ampia. Se il legislatore ha sottratto al sindacato antiabuso il conferimento in neutralità piena seguito da cessione in regime PEX, non si rinviene ragione per riservare un trattamento deteriore al conferimento ex art. 177, comma 2, che esprime comunque un realizzo immediato, ancorché misurato su un parametro ridotto. L’omessa considerazione di tale norma priva la motivazione di una componente essenziale.

8. L’orientamento di legittimità

La giurisprudenza della Corte di cassazione muove in direzione opposta. Con le ordinanze 14 marzo 2025, n. 6741 e n. 6743, la Sezione tributaria ha escluso l’abuso in riorganizzazioni assai più articolate, riconducibili allo schema del leverage cash out, caratterizzate da rivalutazione delle partecipazioni, cessione a società di nuova costituzione e corrispettivo differito mediante emissione di prestiti obbligazionari.

La Corte ha ribadito che l’abuso postula che lo scopo fiscale costituisca elemento “predominante e assorbente”, sicché il divieto non opera quando l’operazione possa spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d’imposta; che va sempre garantita la libertà di scelta fra operazioni comportanti un differente carico fiscale; e che l’onere della prova del disegno elusivo grava sull’Amministrazione, mentre al contribuente compete la deduzione delle ragioni economiche giustificative, secondo il riparto delineato dal comma 9 dell’art. 10-bis.

Rileva soprattutto il metodo seguito nell’apprezzamento delle ragioni extrafiscali: la valutazione di merito è stata confermata perché ancorata a indicatori verificabili, quali l’incremento del patrimonio netto, il conseguente ampliamento del ricorso al credito, l’aumento del fatturato consolidato e la liquidazione dei soci estranei al rilancio. Le ragioni economiche sono state ritenute provate in quanto riscontrabili nei bilanci degli esercizi successivi.

9. La prassi amministrativa e la condizione del reimpiego

Il quadro di prassi risulta consolidato in senso favorevole. La circolare n. 33/E del 17 giugno 2010 ha riconosciuto l’idoneità dell’art. 177, comma 2, alla riorganizzazione dei gruppi societari e familiari. La risposta a interpello n. 216 del 5 novembre 2024 ha escluso l’abuso in conferimenti successivi diretti ad allungare la catena di controllo. La risposta n. 42 del 2026 lo ha escluso nel conferimento in holding seguito dalla donazione ai discendenti, valorizzando la gestione unitaria del gruppo, l’ottimizzazione dell’impiego della liquidità e la composizione dei dissidi fra soci in seno alla conferitaria.

Assume rilievo dirimente la risposta n. 155 del 7 agosto 2026, secondo cui il conferimento e la successiva distribuzione di dividendi alla conferitaria non determinano di per sé vantaggio indebito, essendo l’operazione coerente con la ratio dell’art. 177, comma 2. Il giudizio favorevole è però condizionato al reimpiego effettivo della liquidità nell’attività della conferitaria: ove i dividendi fossero destinati al rimborso dei finanziamenti del socio, potrebbe emergere una violazione di quella ratio.

In senso convergente la risposta n. 215 del 2022 distingue la conferitaria che esercita effettiva direzione e coordinamento da quella che detiene passivamente la partecipazione. Analoghe esigenze di sostanza gestionale ricorrono nella valutazione delle operazioni intercompany e nell’accertamento del requisito di commercialità ai fini PEX.

10. Il momento genetico: preesistenza e dimostrabilità delle ragioni extrafiscali

L’analisi svolta conduce a isolare il profilo che governa l’esito di ogni contestazione, e che attiene alla fase costitutiva dell’operazione. Il comma 3 dell’art. 10-bis sottrae in ogni caso alla qualificazione abusiva le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, rispondenti a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa. La formulazione presuppone ragioni esistenti al momento in cui l’operazione è deliberata, e non giustificazioni elaborate in sede difensiva.

Il requisito della non marginalità viene declinato dall’Amministrazione in chiave controfattuale: le ragioni extrafiscali rilevano in quanto l’operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza. L’impostazione, sostenuta anche nel giudizio bergamasco, impone all’operatore una verifica preventiva sulla tenuta del progetto riorganizzativo indipendentemente dal profilo fiscale.

Decisivo è il riparto probatorio del comma 9, che attribuisce all’Amministrazione l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva e al contribuente quello di dimostrare l’esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3. La giurisprudenza di legittimità ha talora declinato tale onere in termini di mera allegazione, ma la lettera della disposizione richiede dimostrazione, e nella dialettica processuale la distinzione si traduce nella necessità di produrre documentazione coeva all’operazione.

Concorrono gli indici tipizzati dal comma 2, lettera a), che individua la mancanza di sostanza economica nella non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e nella non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato: parametri che presuppongono un progetto riorganizzativo definito ex ante.

Sul piano dell’istruttoria preventiva assume rilievo il comma 5, che ammette l’interpello volto a conoscere se l’operazione integri abuso del diritto. Nelle riorganizzazioni di importo significativo, e segnatamente in presenza di valori di stima largamente superiori ai costi fiscali, il ricorso allo strumento consente di definire preventivamente il profilo che a Bergamo ha generato il contenzioso.

Va infine considerato l’argomento dell’operazione alternativa, opposto dal Collegio con il richiamo alla scissione quale percorso più lineare. Poiché il comma 4 sancisce la libertà di scelta fra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, la motivazione documentata della struttura prescelta, formata nel momento della decisione, costituisce il presidio più efficace contro una ricostruzione postuma del percorso negoziale.

11. Dalla costituzione alla conduzione: il profilo probatorio

Depurata degli aspetti censurabili, la pronuncia conserva un nucleo che l’operatore non può ignorare. Il rilievo sulla mancanza di vitalità economica della conferitaria non attiene alla qualificazione della norma, ma all’accertamento in fatto di ciò che la società ha compiuto dopo il conferimento. Su quel terreno l’Ufficio dispone di un argomento che il contribuente può neutralizzare soltanto con documentazione coeva.

La conferitaria che si limiti ad approvare il bilancio, priva di delibere di indirizzo, di rapporti contrattualizzati con le partecipate e di impieghi deliberati della liquidità, offre all’Amministrazione la rappresentazione di un contenitore inerte, quali che siano le ragioni enunciate nell’atto.

Sul piano operativo assumono rilievo l’iscrizione e l’effettivo esercizio della direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis del codice civile, la formalizzazione dei rapporti infragruppo con i corrispondenti flussi finanziari, la tracciabilità del reimpiego dei dividendi secondo la condizione posta dalla risposta n. 155 del 2026, la tempestività degli adempimenti societari e degli obblighi di comunicazione all’archivio dei rapporti finanziari, nonché la documentazione degli accordi fra soci, che in presenza di più conferenti costituisce ragione extrafiscale di peso.

Quando l’operazione si inserisce in un progetto successorio, la coerenza con gli atti del passaggio generazionale va documentata e attuata, giacché a Bergamo il patto di famiglia mai concluso è stato utilizzato a carico del contribuente.

Presidi procedimentali. L’abuso non può essere accertato all’esito di una verifica ordinaria. Il comma 6 dell’art. 10-bis impone, a pena di nullità, la preventiva richiesta di chiarimenti con termine di sessanta giorni; il comma 8 esige motivazione specifica su condotta abusiva, norme eluse e vantaggi indebiti; il comma 9 pone a carico dell’Amministrazione la prova del disegno abusivo; il comma 13 esclude la rilevanza penale delle operazioni abusive.

12. Considerazioni conclusive

La sentenza n. 50/2026 costituisce pronuncia isolata di primo grado, appellabile e non espressiva di diritto vivente, fondata su una qualificazione dell’art. 177, comma 2, che non trova riscontro nel testo della disposizione. Legittimità e prassi amministrativa depongono in senso contrario, e l’impianto sistematico costituito dalla Direttiva 2009/133/CE e dal safe harbour dell’art. 176, comma 3, offre argomenti difensivi di consistenza.

Resta che un Ufficio ha sostenuto quella tesi in giudizio ottenendone l’accoglimento, e che la pretesa è stata commisurata sulla perizia proveniente dal contribuente: le relazioni di stima, esponendo valori correnti largamente superiori ai costi fiscali, offrono all’Amministrazione una base già disponibile. È un rischio di quantificazione, da governare per tempo.

La conclusione di fondo attiene al modo di intendere l’operazione. La costituzione della holding non esaurisce l’attività professionale: ne costituisce il presupposto. La tenuta dell’assetto si misura sugli esercizi successivi, negli atti che documentano l’esercizio della funzione di direzione, l’impiego delle risorse e la coerenza fra quanto dichiarato e quanto realizzato. È su questa documentazione, formata nel tempo e mai costruita a posteriori, che si decide l’esito di un’eventuale contestazione.

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Avv. Dott. Comm. Dario Carta

Riferimenti normativi: art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212; artt. 9, 67, 87, 175, 176 e 177 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192; art. 11-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34; artt. 2359 e 2497-bis del codice civile; Direttiva 2009/133/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009, già Direttiva 90/434/CEE; Raccomandazione della Commissione europea 2012/772/UE.

Giurisprudenza: Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, Sez. I, 5 febbraio 2026, n. 50; Cass. civ., sez. trib., ordinanze 14 marzo 2025, n. 6741 e n. 6743; Cass. civ. n. 23469/2023; Cass. civ., sez. un., n. 30055/2008; Corte di Giustizia UE, 10 novembre 2011, causa C-126/10, Foggia; Corte di Giustizia UE, 20 maggio 2010, causa C-352/08, Modehuis Zwijnenburg.

Prassi: circolare n. 33/E del 17 giugno 2010; risposte a interpello n. 215 del 2022, n. 200 del 2024, n. 216 del 5 novembre 2024, n. 42 del 2026 e n. 155 del 7 agosto 2026.

Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.