Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Luglio 2026
Con la sentenza n. 14530 del 17 marzo 2026 (dep. 16 maggio 2026) la Corte di cassazione torna sul requisito di commercialità ai fini della participation exemption (art. 87, comma 1, lett. d, TUIR). La partecipata, per fruire dell’esenzione della plusvalenza, deve esercitare un’impresa commerciale al momento del realizzo: la fase di start-up rileva solo se completata a quella data, non essendo sufficiente l’idoneità potenziale all’esercizio dell’impresa né l’avvio dell’attività in un momento successivo. Nel caso deciso — la cessione delle quote di una società alberghiera la cui azienda era gestita dalla cedente in comodato — la Corte ha escluso la PEX. Il contributo esamina il principio, il rapporto con la circolare n. 7/E/2013 e i precedenti, e le ricadute per le holding, anche nel settore delle SPV per le energie rinnovabili.
Indice
Il regime di participation exemption (PEX) di cui all’art. 87 del TUIR consente di detassare nella misura del 95% le plusvalenze realizzate dalle società di capitali con la cessione di partecipazioni, a condizione che ricorrano quattro requisiti: il possesso ininterrotto minimo (holding period), l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, la residenza della partecipata in un Paese non a fiscalità privilegiata e — il più insidioso — l’esercizio, da parte della partecipata, di un’impresa commerciale (lett. d). È su quest’ultimo requisito, e in particolare sulla sua collocazione temporale, che si concentra la sentenza della Corte di cassazione, Sez. trib., 17 marzo 2026 (dep. 16 maggio 2026), n. 14530, di sicuro interesse per le holding e per la pianificazione delle operazioni di cessione.
La questione è tutt’altro che teorica: nelle strutture di gruppo la plusvalenza da cessione di partecipazioni è spesso l’evento fiscale di maggior peso, e la differenza tra applicare o meno la PEX — tra un prelievo effettivo dell’1,2% e la tassazione ordinaria IRES al 24% — può valere milioni di euro. La pronuncia fissa un principio rigoroso: il requisito di commercialità deve sussistere al momento del realizzo, e la fase di start-up vale solo se ultimata a quella data.
La sequenza dei fatti è emblematica. La SOTTOVENTO S.r.l. costituiva il 16 maggio 2008 la G.A.S. – Gestione Alberghiera Sarda S.r.l.; il 21 maggio vi conferiva l’azienda alberghiera; il 30 maggio concedeva l’immobile in comodato gratuito alla stessa cedente, che continuava a gestire direttamente l’attività. Il 16 giugno 2008 la SOTTOVENTO cedeva a una società lussemburghese le quote della G.A.S., realizzando una plusvalenza di oltre 15,6 milioni di euro, che portava in variazione diminutiva invocando la PEX.
L’Agenzia delle Entrate disconosceva l’esenzione: al momento della cessione la partecipata G.A.S. non esercitava alcuna impresa commerciale, poiché l’attività alberghiera era di fatto svolta dalla cedente in forza del comodato, ancora in essere (con scadenza al 14 luglio 2008). Dopo l’accoglimento dell’appello da parte della C.T.R. della Sardegna, la Cassazione ha ribaltato l’esito, accogliendo il ricorso dell’Ufficio.
Il requisito di commercialità è definito per rinvio: l’art. 87, comma 1, lett. d), richiede l’«esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55», che a sua volta àncora la nozione all’esercizio per professione abituale delle attività dell’art. 2195 c.c. Non basta, dunque, la titolarità di un’azienda: occorre il suo concreto e attuale esercizio.
Il dato normativo
Art. 87, comma 2, ultimo periodo, TUIR: «Il requisito di cui al comma 1, lett. d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso». La commercialità non va quindi accertata solo alla data della cessione, ma deve connotare l’attività per un arco temporale triennale.
È in questa doppia previsione — la commercialità al realizzo e la sua stabilità triennale — che si annida la ratio della decisione: se l’attività d’impresa non è ancora esercitata alla data della cessione, non solo manca il requisito puntuale, ma diviene impossibile soddisfare anche quello di continuità.
Il tema della start-up non è nuovo. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29 marzo 2013 aveva chiarito che, ai fini della commercialità, rileva anche la fase di avvio in senso proprio, intesa come insieme delle attività meramente preparatorie: studi, ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni, ricerche di mercato, addestramento del personale, reperimento delle risorse finanziarie e tecniche necessarie ad avviare l’impresa.
La stessa prassi, però, poneva una condizione decisiva: tali attività assumono connotazione commerciale solo se seguite dall’effettivo esercizio dell’impresa e, soprattutto, il requisito non ricorre «nel caso in cui, al momento del realizzo della partecipazione, la fase preparatoria non risulti ancora completata». È esattamente il passaggio su cui la Corte innesta la propria decisione.
La Cassazione afferma che il requisito di commercialità può ritenersi integrato anche nella fase di start-up, ma a condizione che essa risulti completata al momento della cessione della partecipazione. Non è sufficiente la sola idoneità potenziale all’esercizio dell’impresa, né assume rilievo l’eventuale avvio dell’attività in un momento successivo al realizzo.
Il principio di diritto (Cass. n. 14530/2026)
«Ai fini dell’applicazione del regime di participation exemption di cui all’art. 87, comma 1, T.U.I.R., il requisito della commercialità della società partecipata, previsto dalla lett. d), deve sussistere al momento della cessione della partecipazione e non può ritenersi integrato qualora l’attività si trovi ancora in una fase meramente preparatoria. Non è infatti sufficiente la sola idoneità potenziale all’esercizio dell’impresa, né assume rilievo l’eventuale avvio dell’attività in un momento successivo al realizzo».
La Corte esclude, in particolare, ogni effetto di «trascinamento all’indietro» della commercialità: l’attività intrapresa dopo la cessione si colloca «fuori tempo massimo» rispetto alla previsione di legge e non può retroagire fino alla data del realizzo, tanto meno soddisfare il requisito di continuità triennale del comma 2. Il criterio, come si vede, non è soltanto qualitativo (che tipo di attività), ma anche cronologico (a quale data).
Nel caso deciso, l’elemento dirimente non è tanto l’incompletezza delle attività preparatorie, quanto la circostanza che l’attività alberghiera fosse, alla data della cessione, esercitata dalla cedente in forza del comodato gratuito, e non dalla partecipata. La G.A.S. non era, in quel momento, un’impresa commerciale operativa: l’organizzazione produttiva e i relativi rischi facevano ancora capo a un soggetto terzo.
Da qui l’ulteriore rilievo — sollevato dall’Ufficio e valorizzato dalla Corte — dell’intrinseca contraddizione della decisione di merito, che aveva ravvisato la commercialità pur in presenza di una gestione a titolo gratuito: la stessa C.T.R. aveva enunciato il principio secondo cui la commercialità va esclusa per le attività svolte gratuitamente, salvo poi affermarla proprio in presenza di un comodato. Un cortocircuito motivazionale che ha concorso alla cassazione della sentenza.
La pronuncia si inserisce in un filone non del tutto omogeneo. Da un lato, richiama Cass. n. 29879/2020, che aveva escluso la PEX in presenza di immobili funzionalmente completati solo in epoca successiva, valorizzando il momento del completamento effettivo. Dall’altro, prende le distanze da Cass. n. 14800/2025, invocata dalla contribuente, che aveva ammesso la commercialità pur in presenza di un immobile alberghiero in costruzione: ma quella pronuncia — precisa la Corte — riguardava la diversa causa ostativa della prevalenza immobiliare (lett. d, secondo periodo), in un contesto in cui l’attività d’impresa era comunque riferibile alla partecipata.
Resta sullo sfondo l’orientamento più sostanzialistico (Cass. n. 32582/2019), che valorizza l’idoneità dell’organizzazione all’esercizio dell’impresa anche se non ancora pienamente operativa. La sentenza in commento, pur non contrapponendosi apertamente, assume una posizione più rigorosa, richiedendo una concreta e attuale operatività della partecipata al momento della cessione. È utile ricordare, per contiguità sistematica, anche Cass. n. 11695/2026, che ha negato la PEX per le partecipazioni destinate ab origine alla cessione nel breve periodo, in chiave antielusiva.
La dottrina che ha commentato la pronuncia ne segnala la portata restrittiva, ritenendo non del tutto condivisibile l’ancoraggio della commercialità a un rigido discrimine temporale. Il profilo assume particolare rilievo nel settore delle energie rinnovabili, dove è prassi diffusa l’acquisizione di società veicolo (SPV) titolari di impianti ready to build (RTB) o prossimi all’entrata in esercizio.
In tali ipotesi la fase preparatoria — autorizzazioni, progettazione, finanziamento — è spesso già sostanzialmente completata, e l’assetto organizzativo risulta già incardinato in capo alla partecipata, anche se la produzione di ricavi non è ancora pienamente avviata. La differenza rispetto al caso deciso è netta: lì l’attività era esercitata da un soggetto diverso; nelle SPV energetiche il complesso aziendale e i rischi imprenditoriali sono già propri del veicolo. La questione, tuttavia, non è pacifica: con la risposta a interpello n. 97/2026 l’Agenzia ha negato la commercialità ai fini PEX per lo sviluppo dell’autorizzazione di un impianto di accumulo (BESS), segno che l’analisi va condotta caso per caso, sulla base dell’effettiva imputabilità dell’attività alla partecipata.
Sul piano applicativo, la sentenza impone alle holding una verifica preventiva e documentata del requisito di commercialità prima di perfezionare la cessione. Non è prudente confidare in un avvio dell’attività «di lì a poco»: se alla data del rogito la partecipata è ancora in fase meramente preparatoria — o, peggio, la sua azienda è gestita da terzi in comodato, affitto o altro titolo — la PEX è a rischio, con recupero integrale dell’imposta sulla plusvalenza, oltre a sanzioni e interessi.
La difesa del regime si costruisce a monte: tempistica dell’operazione calibrata sull’effettivo start dell’attività, tracciabilità del passaggio dell’organizzazione produttiva in capo alla partecipata, coerenza tra assetto contrattuale (conferimenti, comodati, affitti d’azienda) e sostanza economica. È lo stesso approccio che raccomandiamo per la strutturazione delle holding e la pianificazione fiscale delle operazioni straordinarie, e che abbiamo illustrato, sotto il profilo del requisito di commercialità, a proposito del trust quale holding dinamica.
La sentenza n. 14530/2026 rafforza un principio di metodo: nella PEX il requisito di commercialità non tollera anticipazioni. La fase di start-up non è di per sé ostativa — anzi, può integrare la commercialità — ma solo se ultimata al momento del realizzo e riferibile alla partecipata; ciò che rileva è l’attualità dell’esercizio d’impresa, non la sua mera potenzialità né l’avvio successivo.
Per i gruppi e le holding, il messaggio è chiaro: la cessione di una partecipazione va pianificata con la stessa cura di un’operazione straordinaria, verificando che, alla data del realizzo, la partecipata sia un’impresa commerciale effettivamente operativa. La distanza tra un’esenzione al 95% e la tassazione piena si misura, ancora una volta, nella qualità della preparazione e della documentazione dell’operazione — terreno d’elezione della doppia competenza dell’Avvocato Tributarista e del Dottore Commercialista.
Carta & Partners — La competenza che conta
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Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Riferimenti normativi e giurisprudenziali: artt. 55, 86 e 87 TUIR (d.P.R. n. 917/1986); art. 2195 c.c.; circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29 marzo 2013; risposta a interpello n. 97/2026; Cass., Sez. trib., 17 marzo 2026, n. 14530; Cass. nn. 29879/2020, 32582/2019, 14800/2025 e 11695/2026.
Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.