Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Giugno 2026
Il trust che detiene partecipazioni societarie solleva, ai fini dell’imposizione diretta, una questione di qualificazione dalle rilevanti conseguenze applicative: l’individuazione della natura commerciale o non commerciale dell’ente ai fini IRES. Da essa dipendono l’accesso al regime di participation exemption e l’imposizione ridotta sui dividendi. La distinzione tra holding statica e holding dinamica costituisce il discrimine da cui discende il trattamento fiscale del trust e la sua tenuta in sede di verifica. Il presente contributo ricostruisce il quadro normativo (artt. 73, 89 e 163 TUIR), gli orientamenti di prassi e i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Indice
L’impiego del trust quale veicolo di detenzione di partecipazioni societarie pone, sul piano dell’imposizione diretta, una questione di qualificazione tutt’altro che formale. L’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) annovera espressamente i trust — residenti e non residenti — tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, assimilandoli, a seconda dell’attività esercitata, agli enti commerciali ovvero agli enti non commerciali. È da tale assimilazione che discende l’intero regime di determinazione del reddito e, in ultima analisi, il carico fiscale gravante sui flussi che il trust intercetta.
Il discrimine non risiede nella denominazione adottata nell’atto istitutivo, bensì nell’attività concretamente esercitata dal trustee. La medesima dotazione di partecipazioni può dunque dar luogo a regimi impositivi sensibilmente divergenti, a seconda che il trust si limiti a una funzione di mera detenzione ovvero svolga una vera e propria attività d’impresa. La questione si colloca al crocevia tra pianificazione patrimoniale e diritto tributario: si vedano, in proposito, i servizi dello Studio in materia di trust e patrimoni e di pianificazione fiscale.
Il dato normativo
Ai sensi dell’art. 73, comma 1, TUIR il trust è soggetto passivo IRES, assimilato — in funzione dell’attività svolta — all’ente commerciale o non commerciale. La qualificazione dipende dalla sostanza dell’attività, non dalla qualificazione formale operata dal disponente.
Il comma 2 dell’art. 73 TUIR introduce una seconda partizione, fondata sulla posizione dei beneficiari. Si distinguono, per un verso, i trust con beneficiari di reddito individuati e, per l’altro, i trust che ne sono privi. La distinzione è sistematicamente autonoma rispetto a quella relativa alla natura commerciale dell’attività, ma con essa concorre a definire il regime applicabile.
Nei trust trasparenti — dotati di beneficiari di reddito individuati — i redditi prodotti sono imputati per trasparenza ai beneficiari, che li assoggettano a imposizione in proprio, a prescindere dall’effettiva percezione. Nei trust opachi — privi di beneficiari di reddito individuati — i redditi sono invece tassati direttamente in capo al trust, che assume la qualità di soggetto passivo. La configurazione opaca è quella che, nella prassi della pianificazione, consente di valorizzare appieno il regime degli enti commerciali, secondo quanto si dirà.
Il nucleo della qualificazione risiede nella nozione di commercialità. Ove l’atto istitutivo rimetta al trustee la scelta dell’attività più adeguata alla realizzazione dello scopo, è l’attività concretamente svolta a qualificare il trust come commerciale o non commerciale, secondo i criteri desumibili dall’art. 55 TUIR e dai principi civilistici in tema di impresa.
Su un punto la giurisprudenza si è espressa con nettezza: la mera detenzione di partecipazioni non integra esercizio di attività commerciale. È stato precisato che “il semplice possesso di partecipazioni, anche di controllo, non è sufficiente a configurare una attività economica del soggetto che detiene tali partecipazioni, quando tale possesso dà luogo soltanto all’esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista o socio, nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi, semplici frutti della proprietà di un bene”. Ne consegue che il trust che si limiti a detenere quote e a percepire dividendi configura una holding statica, di natura non commerciale.
Il principio di diritto
Il possesso di partecipazioni, ancorché di controllo, non vale di per sé a integrare il requisito della commercialità: occorre lo svolgimento di un’attività economica autonoma e distinta rispetto alla mera gestione del portafoglio partecipativo.
La trasformazione della holding statica in holding dinamica presuppone l’esercizio di attività economiche ulteriori rispetto alla detenzione. Rientrano in tale ambito, segnatamente, l’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile — definizione delle linee strategiche, indirizzo gestionale delle partecipate, accentramento di funzioni — nonché l’attività di supporto e finanziamento a favore delle società del gruppo, quali l’erogazione di finanziamenti infragruppo, la gestione accentrata della tesoreria e la prestazione di servizi alle controllate.
È la presenza effettiva e documentata di tali funzioni a determinare l’assimilazione del trust all’ente commerciale, con la conseguenza che, per i trust commerciali, il reddito complessivo è considerato reddito d’impresa da qualunque fonte provenga. L’esercizio della direzione e coordinamento, peraltro, non è privo di riflessi sul piano della responsabilità, profilo che si interseca con i temi affrontati in materia di diritto societario e di responsabilità dei soci nelle S.r.l.
Profilo probatorio
La qualifica di holding dinamica non si dichiara, ma si dimostra: verbali di direzione e coordinamento, contratti di finanziamento infragruppo, struttura organizzativa e flussi documentali. In difetto di prova della reale operatività, l’Amministrazione finanziaria può riqualificare il trust come holding statica, disconoscendo il regime applicato.
Per il trust holding residente che eserciti attività commerciale e sia privo di beneficiari di reddito individuati (trust opaco) si delineano tre profili di rilievo. In primo luogo, l’accesso al regime di participation exemption di cui all’art. 89 TUIR: i dividendi percepiti concorrono alla formazione del reddito in misura ridotta, con un’imposizione effettiva che si attesta intorno all’1,20% (aliquota IRES del 24% applicata sul 5% imponibile del dividendo).
In secondo luogo, le successive attribuzioni ai beneficiari di porzioni dei beni in trust o dei relativi proventi non costituiscono evento imponibile in capo a questi ultimi: l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che “la successiva devoluzione dei redditi ai beneficiari, al termine individuato, non avrà più carattere reddituale, bensì patrimoniale”. In terzo luogo, opera il divieto di doppia imposizione di cui all’art. 163 TUIR: già con la circolare n. 48/E del 6 giugno 2007 è stato precisato che i redditi correttamente tassati in capo al trust, prima dell’individuazione dei beneficiari, non scontano una nuova imposizione in capo a questi ultimi all’atto della distribuzione.
Il confronto con l’alternativa societaria è istruttivo. Sul piano dell’imposizione dei dividendi in entrata, il trust commerciale che operi quale holding dinamica realizza un prelievo sostanzialmente coincidente con quello di una holding societaria in regime PEX, grazie alla limitata imponibilità del 5% dei dividendi. Il trust aggiunge, tuttavia, un elemento estraneo alla società di capitali: la segregazione patrimoniale, che consente di coniugare, in un’unica struttura, finalità di tutela del patrimonio e di pianificazione successoria con la funzione di cabina di regia del gruppo.
Il regime descritto presuppone l’effettiva natura opaca del trust, ossia l’assenza di beneficiari di reddito individuati. Sul punto la prassi è stata rigorosa: non è sufficiente la nomina del beneficiario nell’atto. Per “beneficiario individuato” deve intendersi il beneficiario di reddito che esprima, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale, risultando “titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata”.
La distinzione è sottile ma dirimente. Ove i beneficiari vantino un diritto attuale ed esigibile alla percezione del reddito, il trust è trasparente e l’imposizione si sposta su di essi; ove l’attribuzione permanga nella discrezionalità del trustee, in assenza di un diritto attuale del beneficiario, il trust è opaco e accede al regime degli enti commerciali. La redazione dell’atto istitutivo, su tale profilo, non tollera approssimazioni.
I vantaggi descritti hanno un presupposto irrinunciabile: la genuinità del trust, che non deve risultare fittiziamente interposto. Il trust meramente apparente — nel quale il disponente conservi di fatto la gestione dei beni come se non li avesse mai conferiti — è disconosciuto dall’Amministrazione finanziaria, con imputazione dei redditi direttamente al disponente o ai beneficiari effettivi e conseguente caducazione dei benefici.
Un secondo profilo, spesso sottovalutato, attiene alla residenza fiscale del trust, la cui corretta determinazione ai sensi dell’art. 73, comma 3, TUIR assume rilievo determinante sia ai fini dell’applicazione del regime IRES, sia, per i trust non residenti, ai fini del coordinamento con gli strumenti convenzionali contro le doppie imposizioni. La tenuta complessiva della struttura riposa sulla coerenza tra ciò che l’atto dichiara e ciò che il trust concretamente realizza: trustee dotato di reale autonomia, attività commerciale documentata, assetto organizzativo adeguato e tracciabilità dei flussi.
Il trust che agisce quale holding dinamica rappresenta uno strumento di elevata efficienza nella combinazione tra protezione del patrimonio ed economia d’imposta: imposizione sui dividendi prossima all’1,20%, assenza di doppia imposizione sulle erogazioni, continuità nel passaggio generazionale. Si tratta, tuttavia, di uno strumento che non tollera l’approssimazione. La linea che separa la holding statica dalla holding dinamica, il trust trasparente da quello opaco, il trust genuino da quello interposto, è sottile e costantemente presidiata dall’Amministrazione finanziaria.
Ne discende che la costruzione di un trust holding non si esaurisce in un adempimento formale, ma postula un progetto che viva nella coerenza quotidiana tra l’atto istitutivo e l’attività effettiva. La qualificazione fiscale, in definitiva, non è il presupposto dell’operazione, bensì il suo esito: dipende dalla sostanza economica e organizzativa che il trust è in grado di esprimere e di documentare.
Carta & Partners — La competenza che conta
Lo Studio assiste imprenditori e gruppi nella progettazione e gestione di trust holding genuini, dalla redazione dell’atto istitutivo alla strutturazione della direzione e coordinamento, fino al presidio documentale e alla difesa in sede di verifica. Per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo Studio all’indirizzo segreteria@cartaepartners.it — Tel. 06 23485903.
Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Riferimenti normativi: artt. 55, 73, 89 e 163 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986); artt. 2497 ss. c.c.; circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 giugno 2007.
Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.