Conferimenti in società partecipate dai familiari, nuovo test di prevalenza per le holding ed estensione alle partecipazioni estere. Con due interventi successivi alla riforma che hanno già modificato il quadro
Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Ottobre 2026

Il D.Lgs. n. 192/2024 ha ampliato l’ambito del regime di realizzo controllato recato dagli artt. 175 e 177 del TUIR, aprendo ai conferimenti in società partecipate dai familiari del conferente, sostituendo l’approccio look through per le holding con un test di prevalenza ed estendendo il regime alle partecipazioni in soggetti non residenti. Il contributo ricostruisce la disciplina tenendo conto di due interventi successivi alle prime letture: la norma di interpretazione autentica del comma 2-ter recata dal D.Lgs. n. 192/2025, che ridefinisce il test di prevalenza, e la revisione della determinazione del valore di realizzo operata dal D.Lgs. n. 148/2026.
Indice
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha riscritto in più punti gli artt. 175 e 177 del TUIR, ampliando il perimetro del regime di realizzo controllato applicabile ai conferimenti di partecipazioni. Le modifiche si applicano ai conferimenti effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, con il documento del 31 marzo 2025, e Assonime, con la circolare n. 10 del 29 aprile 2025, ne hanno offerto una prima lettura sistematica, segnalando sia le aperture sia i profili rimasti incerti.
Il quadro, tuttavia, non si è fermato a quelle letture. Due interventi successivi — che non potevano essere considerati da quei contributi — hanno inciso su altrettanti snodi della disciplina: il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, con una norma di interpretazione autentica del comma 2-ter dell’art. 177, e il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che ha rimodellato la determinazione del valore di realizzo negli artt. 175 e 177. Di entrambi occorre tenere conto nella pianificazione delle operazioni in corso.
Il profilo di maggiore impatto pratico riguarda il regime dei conferimenti di partecipazioni qualificate disciplinato dall’art. 177, comma 2-bis.
La disposizione subordina l’accesso al realizzo controllato a due condizioni congiunte: che le partecipazioni conferite superino le soglie di qualificazione — diritti di voto superiori al 2 o al 20 per cento, ovvero partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni — e che il conferimento avvenga in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, se questi è persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all’art. 5, comma 5, del TUIR.
Il superamento del precedente vincolo di unipersonalità apre scenari in passato preclusi. Giova precisare che la nozione di familiari accolta dall’art. 5, comma 5, comprende il coniuge, oltre ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo: un dettaglio tutt’altro che marginale, poiché l’ipotesi più ricorrente è proprio quella della holding costituita fra coniugi.
Due coniugi titolari ciascuno del 25 per cento di una Srl operativa che conferiscano le rispettive partecipazioni in un’unica holding di nuova costituzione possono oggi accedere al regime. Nel quadro previgente l’operazione sarebbe stata esclusa due volte: le partecipazioni conferite non avrebbero consentito di acquisire il controllo di diritto dell’operativa, e la holding non avrebbe rispettato il requisito dell’unipersonalità.
Il secondo intervento di rilievo riguarda i conferimenti di partecipazioni in società che siano a loro volta holding, materia nella quale il precedente approccio look through imponeva di guardare, in modo rigido, alle società partecipate a valle.
Il comma 2-ter dell’art. 177 ha sostituito quel criterio con un percorso articolato in tre passaggi.
Primo: accertare che la società le cui partecipazioni sono conferite rientri, al momento del conferimento, fra i soggetti indicati dall’art. 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), e non sia quotata. La qualifica si fonda su un criterio contabile: l’esercizio prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni sussiste quando, in base ai dati dell’ultimo bilancio approvato, l’ammontare complessivo delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con le partecipate superi il 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.
Secondo: selezionare le partecipazioni rilevanti, considerando quelle detenute direttamente e quelle detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile che siano anch’esse holding.
Terzo: verificare la prevalenza, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena partecipativa.
Il secondo passaggio è quello di maggiore portata innovativa, perché consente di escludere dal computo le società detenute indirettamente tramite operative di primo livello o tramite subholding non controllate: un risultato precluso dall’impostazione previgente.
Il test di prevalenza, come descritto dalle prime letture della riforma, è stato successivamente precisato da una norma di interpretazione autentica recata dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, che opera in deroga all’art. 1, comma 2, dello Statuto del contribuente.
La disposizione chiarisce che il comma 2-bis si applica a due condizioni.
La prima: le soglie di qualificazione devono sussistere per le partecipazioni detenute dalla società conferita direttamente in soggetti diversi dalle holding, ovvero indirettamente tramite altre holding da essa controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile. Il riferimento include dunque anche il controllo di fatto, e non il solo controllo di diritto.
La seconda: il valore contabile complessivo dei patrimoni netti delle società partecipate rilevanti dev’essere costituito prevalentemente dal valore contabile dei patrimoni netti delle società le cui partecipazioni superano le soglie, calcolato tenendo conto della demoltiplicazione. I valori si determinano sulla base del bilancio dell’ultimo esercizio antecedente al conferimento e senza considerare i patrimoni netti delle società che siano a loro volta holding.
Il parametro del test non è dunque il valore contabile delle partecipazioni, come le prime ricostruzioni lasciavano intendere, bensì il valore contabile dei patrimoni netti delle società partecipate, con esclusione delle holding dal computo. La differenza non è nominalistica: può ribaltare l’esito della verifica in catene partecipative articolate.
Trattandosi di norma interpretativa, essa opera retroattivamente: la verifica va quindi ripetuta anche rispetto a operazioni già perfezionate sulla base delle letture iniziali.
Un’ulteriore apertura riguarda l’ambito soggettivo. L’art. 177, nei commi 2 e 2-bis, consente oggi l’accesso al realizzo controllato anche quando la società le cui partecipazioni sono conferite sia un soggetto non residente di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR.
La categoria è ampia e comprende anche le società di persone estere. Proprio da questa ampiezza nasce, tuttavia, il problema interpretativo più discusso della riforma.
Il comma 2 dell’art. 177 subordina il realizzo controllato all’acquisizione, da parte della conferitaria, del controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ovvero all’incremento della percentuale di controllo già detenuta.
Il controllo di diritto si definisce in termini di disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. La relazione illustrativa ha precisato che la società estera deve essere dotata, secondo il proprio ordinamento, di un’assemblea ordinaria, affinché quel controllo possa configurarsi.
È un requisito difficilmente predicabile delle società di persone estere, tipicamente prive di tale organo. La criticità, segnalata dal Consiglio nazionale nel documento del marzo 2025, è stata ripresa da Assonime, secondo cui il richiamo contenuto nella relazione lascia intendere l’esclusione delle società di persone estere dall’ambito del comma 2.
Diversa è la conclusione per il comma 2-bis. Qui la qualificazione della partecipazione può dipendere, in alternativa ai diritti di voto, dalla partecipazione al capitale o al patrimonio: un parametro che prescinde dall’esistenza di un’assemblea. Non si rinvengono perciò ragioni per escludere dal realizzo controllato i conferimenti di partecipazioni qualificate in società di persone estere, pur restando auspicabile un chiarimento ufficiale.
Ne discende un esito asimmetrico che va tenuto presente nella strutturazione: la medesima società di persone estera può risultare esclusa dal comma 2 e ammessa al comma 2-bis.
Un intervento più recente, che le prime letture della riforma non potevano considerare, ha inciso sulla determinazione del valore di realizzo.
L’art. 9 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha integrato tanto l’art. 175, con un nuovo comma 1-bis, quanto l’art. 177, comma 2, disciplinando l’ipotesi in cui il valore di realizzo risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.
La regola è ora articolata. Il regime si applica anche in tale ipotesi; tuttavia, se il valore di realizzo risulta inferiore anche al valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, esso è pari al minore fra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale. Per l’art. 177 è inoltre precisata la misura della minusvalenza deducibile, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’art. 87: deducibile per la differenza fra costo fiscalmente riconosciuto e valore di realizzo quando il valore normale sia inferiore a quest’ultimo, e per la differenza fra costo fiscalmente riconosciuto e valore normale quando lo superi.
Quanto alla decorrenza, le disposizioni si applicano ai conferimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con una clausola di salvaguardia che ne estende l’efficacia anche ai periodi precedenti, a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024, per le dichiarazioni già redatte in conformità.
Merita segnalazione, perché incide sulla programmazione delle uscite, il comma 2-quater dell’art. 177.
Nel caso di conferimenti effettuati ai sensi del comma 2-bis, il termine di possesso richiesto dall’art. 87, comma 1, lettera a), ai fini dell’esenzione da partecipazione è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.
La previsione allunga sensibilmente l’orizzonte temporale rilevante per la conferitaria e va considerata quando il conferimento costituisce il passaggio preparatorio di una successiva dismissione: un profilo che si intreccia con quello, distinto, della commercialità della partecipata ai fini PEX.
Operazioni già perfezionate. L’interpretazione autentica del dicembre 2025 opera retroattivamente. Per i conferimenti di partecipazioni in holding realizzati nel 2025 sulla base delle prime letture conviene rifare la verifica secondo il parametro dei patrimoni netti, perché l’esito può divergere.
Holding familiari in costruzione. L’apertura ai familiari rende praticabili assetti prima preclusi, ma la compagine della conferitaria deve restare circoscritta al conferente e ai suoi familiari secondo la nozione dell’art. 5, comma 5. L’ingresso di un socio estraneo, anche con quota minima, fa venire meno la condizione.
Partecipazioni estere. Prima di impostare l’operazione occorre verificare se l’ordinamento di costituzione della società preveda un organo assembleare. In difetto, la via del comma 2 è preclusa e va valutato l’accesso tramite il comma 2-bis, con i relativi requisiti di qualificazione.
Catene partecipative. Il test sulle holding richiede dati di bilancio delle partecipate riferiti all’ultimo esercizio antecedente il conferimento. La loro reperibilità va verificata per tempo: in gruppi articolati, o con partecipate estere, l’acquisizione dei dati può condizionare il calendario dell’operazione.
Il piano antiabuso resta autonomo. L’accesso al realizzo controllato non mette al riparo dalla contestazione ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, che attiene a un piano distinto. Sul punto si rinvia a quanto già esposto in tema di conferimento di partecipazioni in holding e abuso del diritto.
La riforma ha ampliato in misura significativa il perimetro del realizzo controllato: l’apertura ai conferimenti in società partecipate dai familiari, il superamento dell’approccio look through per le holding e l’estensione alle partecipazioni in soggetti non residenti rispondono a esigenze di razionalizzazione da tempo segnalate.
Il quadro, tuttavia, non è stabile. In meno di due anni la disciplina ha conosciuto un decreto di riforma, una norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo e un ulteriore intervento sulla determinazione del valore di realizzo. Le ricostruzioni elaborate nella primavera del 2025, per quanto accurate, non riflettono più integralmente il diritto vigente: è una circostanza da tenere presente quando si consultano contributi anche recenti.
Restano aperti profili che attendono un chiarimento ufficiale, primo fra tutti quello delle società di persone estere, rispetto al quale l’asimmetria fra comma 2 e comma 2-bis produce esiti difficilmente giustificabili sul piano sistematico. In attesa, la prudenza consiglia di documentare con cura il percorso qualificatorio seguito, tanto più nelle operazioni che coinvolgono catene partecipative complesse o soggetti esteri.
L’assistenza dello Studio
Carta & Partners assiste imprenditori e gruppi familiari nella strutturazione dei conferimenti di partecipazioni, nella verifica dei requisiti di accesso al regime di realizzo controllato — con particolare attenzione al test di prevalenza nelle catene partecipative e ai conferimenti che coinvolgono soggetti non residenti — e nella documentazione delle ragioni extrafiscali dell’operazione. Per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo Studio all’indirizzo segreteria@cartaepartners.it — Tel. 06 23485903.
Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Riferimenti normativi: artt. 5, comma 5, 9, comma 4, 73, comma 1, lettera d), 87, 162-bis, 175 e 177 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192; art. 5, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192; art. 9 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148; art. 2359 del codice civile; art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Dottrina e prassi: Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, documento del 31 marzo 2025; Assonime, circolare n. 10 del 29 aprile 2025.
Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.