Transfer pricing interno: esclusa l’applicazione dell’art. 110, resta il sindacato sull’antieconomicità

L’interpretazione autentica del 2015 ha sottratto le operazioni fra imprese residenti alla disciplina dei prezzi di trasferimento, ma non ha toccato l’art. 9 del TUIR: il valore normale rientra come parametro indiziario di antieconomicità

Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Ottobre 2026

Alle operazioni infragruppo fra imprese residenti non si applica l’art. 110, comma 7, del TUIR, per effetto della disposizione di interpretazione autentica recata dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015. L’esclusione non investe però l’art. 9, al quale la Corte di cassazione riconosce valore generale: lo scostamento dal valore normale conserva rilievo quale elemento indiziario nella valutazione di antieconomicità, che legittima l’accertamento analitico-induttivo. Il contributo ricostruisce il quadro alla luce dell’ordinanza n. 8582 del 2025, esamina il riparto dell’onere probatorio e individua i limiti del sindacato sulle scelte imprenditoriali.

Indice

  1. Il problema: le manovre sui prezzi fra società residenti
  2. L’interpretazione autentica del 2015
  3. Il contrasto superato
  4. Ciò che la norma interpretativa non ha toccato
  5. Una disciplina non antielusiva
  6. Il riparto dell’onere probatorio
  7. Lo scostamento come indizio di antieconomicità
  8. L’accertamento analitico-induttivo e i suoi presupposti
  9. Il limite: il sindacato sulle scelte imprenditoriali
  10. Quando l’argomento difensivo si rivolge contro il contribuente
  11. Considerazioni conclusive

1. Il problema: le manovre sui prezzi fra società residenti

Quando due società appartenenti al medesimo gruppo e residenti entrambe in Italia regolano i propri scambi a condizioni divergenti da quelle di mercato, l’operazione pone un interrogativo che la disciplina dei prezzi di trasferimento internazionali risolve in modo esplicito e che per le operazioni interne ha invece conosciuto una lunga incertezza.

Sul piano economico il fenomeno è speculare a quello transnazionale: l’alterazione del corrispettivo sposta materia imponibile da un soggetto all’altro. La differenza sta nel fatto che, trattandosi di soggetti entrambi residenti, a maggiori costi presso una società corrispondono in linea di principio maggiori ricavi presso la consociata, destinati comunque a essere tassati in Italia. Il timore erariale di perdere base imponibile è quindi meno immediato, salvo che i ricavi siano allocati presso un soggetto che fruisca di un regime agevolativo o si trovi in perdita.

La questione, per l’operatore, è stabilire su quale base giuridica l’Amministrazione possa sindacare simili operazioni e quale sia, correlativamente, il perimetro della difesa.

2. L’interpretazione autentica del 2015

Il punto di partenza è una disposizione di interpretazione autentica. L’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 stabilisce che la disciplina di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR «si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato».

La norma ha natura interpretativa e opera dunque retroattivamente, risolvendo in radice un contrasto che si era aperto nella giurisprudenza di legittimità. L’automatismo valutativo proprio dell’art. 110, comma 7 — la sostituzione del corrispettivo pattuito con il parametro normativo, indipendentemente dalla volontà delle parti — non può essere esteso alle operazioni puramente domestiche.

Si tratta di una delimitazione di rilievo, che segna la distanza rispetto al regime applicabile alle operazioni con soggetti non residenti, dove invece la rettifica opera anche a fronte di una pattuizione scritta di segno contrario, come di recente ribadito in materia di finanziamenti infruttiferi alle controllate estere.

3. Il contrasto superato

Prima dell’intervento interpretativo la questione era controversa.

Un primo orientamento escludeva l’applicabilità del criterio del valore normale alle cessioni fra società del medesimo gruppo tutte residenti in Italia, rilevando che quel criterio era dettato per le cessioni fra una società nazionale e una estera e che il riferimento ai listini del cedente e agli sconti d’uso presupponeva una cessione avvenuta in regime di libera concorrenza verso soggetti estranei al gruppo.

Un diverso indirizzo riteneva invece che l’art. 110 si applicasse anche alle manovre sui prezzi fra società residenti, configurando il principio come clausola antielusiva ed esplicazione del generale divieto di abuso del diritto: la si applicò, fra l’altro, a fattispecie di ricarico minimo nelle cessioni dalla controllante a una controllata che fruiva di agevolazioni territoriali, e a ipotesi di indeducibilità di costi superiori a quelli di mercato pagati a una controllata.

È su questo secondo indirizzo che la disposizione interpretativa del 2015 ha inciso, precludendone il fondamento normativo.

4. Ciò che la norma interpretativa non ha toccato

Qui si colloca il passaggio che merita maggiore attenzione, perché una lettura sbrigativa della vicenda conduce a conclusioni errate.

La disposizione di interpretazione autentica riguarda il solo art. 110 del TUIR. Non investe l’art. 9, che definisce il valore normale e che la giurisprudenza qualifica come principio di valore generale, non meramente contabile.

Il principio di libera concorrenza sotteso all’art. 9 del TUIR non è coinvolto dalla normativa di interpretazione di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015, che inerisce al solo art. 110.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 1° aprile 2025, n. 8582, ha ribadito che per la valutazione a fini fiscali delle manovre sui prezzi di trasferimento interni va applicato il principio, avente valore generale, stabilito dall’art. 9, che impone quale criterio valutativo il riferimento al valore normale di mercato per corrispettivi e altri proventi.

Ne discende una conclusione che occorre maneggiare con precisione: l’esclusione dell’art. 110 non comporta l’immunità delle operazioni interne dal sindacato dell’Amministrazione. Comporta che quel sindacato non possa fondarsi su un automatismo valutativo, dovendo seguire percorsi diversi.

5. Una disciplina non antielusiva

Un secondo chiarimento riguarda la natura del fenomeno, e vale tanto per il versante interno quanto per quello internazionale.

La disciplina dei prezzi di trasferimento non integra una previsione antielusiva in senso proprio: il parametro di riferimento è quello della libera concorrenza, non la ricerca di un vantaggio fiscale indebito. Il rilievo è stato affermato con riguardo all’art. 110 e ribadito, nella pronuncia del 2025, anche in sede di esame del fenomeno domestico.

Conseguentemente, le transazioni fra società infragruppo residenti effettuate a un prezzo diverso dal valore normale non sono indice, di per sé, di una condotta elusiva: l’alterazione rispetto al prezzo di mercato costituisce soltanto un elemento aggiuntivo, di eventuale conferma, nella valutazione di elusività dell’operazione.

La precisazione ha ricadute pratiche immediate. Un atto impositivo che desuma l’abuso dal solo scostamento dai valori di mercato poggia su un presupposto insufficiente, e la difesa può utilmente insistere sulla distinzione fra il piano della valutazione del corrispettivo e quello, distinto, della contestazione abusiva.

6. Il riparto dell’onere probatorio

Dalla natura non antielusiva discende il riparto dell’onere della prova, che la giurisprudenza ha delineato in termini costanti.

Sull’Amministrazione finanziaria grava l’onere di provare l’esistenza di transazioni economiche, fra imprese collegate, a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale. Non grava su di essa la dimostrazione della maggiore fiscalità nazionale né del concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente.

Spetta per contro al contribuente provare che la transazione è avvenuta in conformità ai valori di mercato normali.

La ripartizione è esigente per il contribuente, perché sposta su di lui la dimostrazione della congruità del corrispettivo. È questa la ragione per cui, anche nelle operazioni puramente domestiche, conviene documentare contestualmente i criteri di determinazione dei prezzi infragruppo, con un rigore analogo a quello richiesto per le operazioni transfrontaliere.

7. Lo scostamento come indizio di antieconomicità

Escluso l’automatismo dell’art. 110, il terreno sul quale l’Amministrazione può muoversi è quello dell’antieconomicità della condotta.

La valutazione del valore normale attiene alla sostanza economica dell’operazione, che va posta a confronto con analoghe operazioni stipulate in condizioni di libero mercato fra soggetti indipendenti. In questa prospettiva, per il transfer pricing interno assume rilievo la valutazione dell’antieconomicità, che costituisce valido presupposto di accertamento analitico-induttivo.

Il fondamento di tale valutazione è una praesumptio hominis: chiunque svolga un’attività economica dovrebbe, secondo l’id quod plerumque accidit, indirizzare le proprie condotte verso una riduzione dei costi e una massimizzazione dei profitti. Lo scostamento dai prezzi di mercato costituisce quindi un’anomalia che, in assenza di elementi contrari, può giustificare la rettifica.

Il risultato è che il valore normale, estromesso dalla porta dell’art. 110, rientra dalla finestra come parametro indiziario. La differenza rispetto all’automatismo non è peraltro soltanto nominale: nel primo caso la sostituzione del corrispettivo è imposta dalla norma, nel secondo occorre un ragionamento presuntivo che deve reggere al vaglio di gravità, precisione e concordanza.

8. L’accertamento analitico-induttivo e i suoi presupposti

Lo strumento attraverso cui la contestazione prende forma è l’accertamento analitico-induttivo di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973, che consente la rettifica quando l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi dichiarati risulti dall’ispezione delle scritture e dalle altre verifiche, precisando che l’esistenza di attività non dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Il richiamo a tale requisito qualificato non è una formula di stile. La contabilità formalmente regolare conserva la propria efficacia probatoria fino a quando l’Ufficio non dimostri l’esistenza di elementi presuntivi che rispondano a quei caratteri. Un modesto scostamento, circoscritto nel tempo o riferito a un numero limitato di operazioni, difficilmente integra la grave incongruenza che legittima la rettifica.

Sul punto si rinvia alle considerazioni già svolte in materia di operazioni intercompany ritenute antieconomiche.

9. Il limite: il sindacato sulle scelte imprenditoriali

Esiste un confine che la contestazione di antieconomicità non può oltrepassare, e che rappresenta il principale presidio difensivo.

La contestazione non può risolversi nella mera non condivisibilità della scelta imprenditoriale, perché apparentemente lontana dai canoni di mercato: ciò equivarrebbe a un sindacato sul merito delle decisioni dell’imprenditore, estraneo ai poteri dell’Amministrazione. Occorre invece la positiva affermazione che l’operazione, sulla base di elementi oggettivi, era inattendibile.

In questa valutazione il contesto di gruppo non è privo di rilievo. Nelle operazioni di maggiore complessità o inserite in una strategia più generale è ben possibile che, proprio nella logica del gruppo, siano compiuti atti non onerosi a beneficio delle consorelle o della controllante. L’interesse di gruppo, ove allegato e documentato, costituisce quindi un elemento che il giudice è tenuto a considerare.

10. Quando l’argomento difensivo si rivolge contro il contribuente

La vicenda decisa con l’ordinanza n. 8582 del 2025 offre un’indicazione istruttiva proprio su questo punto.

Una società immobiliare aveva alienato tre appartamenti a un’altra società, partecipata per metà dal medesimo socio e amministrata dalla stessa persona, a un valore sensibilmente inferiore a quello di mercato. A giustificazione, la contribuente aveva dedotto che il trasferimento non era dettato dalla volontà di realizzare il massimo prezzo consentito dal mercato, come avviene nelle cessioni a terzi estranei, bensì dalla necessità di estromettere quei beni dalla società per farli confluire nell’altra, sicché nessuno dei soggetti coinvolti aveva interesse a determinare i corrispettivi su valori di mercato.

L’argomento, costruito per escludere la rilevanza dello scostamento, ha prodotto l’effetto opposto: ha fornito al giudice la conferma che l’operazione non era rivolta al mercato e che il prezzo non rispondeva ai valori correnti. Il ricorso è stato rigettato.

L’insegnamento è di tecnica difensiva. Dedurre che l’operazione non seguiva logiche di mercato perché interna al gruppo equivale ad ammettere il presupposto della rettifica. La difesa efficace si costruisce diversamente: dimostrando la congruità del corrispettivo rispetto a transazioni comparabili, ovvero allegando una ragione economica concreta e documentata che giustifichi lo scostamento nella prospettiva dell’impresa, non nella sola logica dell’appartenenza al gruppo.

11. Considerazioni conclusive

Il quadro che emerge può essere sintetizzato in tre proposizioni.

La prima è di segno favorevole al contribuente: alle operazioni fra imprese residenti non si applica l’art. 110, comma 7, del TUIR, per effetto di una disposizione di interpretazione autentica che opera retroattivamente. Viene quindi meno l’automatismo della sostituzione del corrispettivo con il parametro normativo.

La seconda ne ridimensiona la portata: l’esclusione non investe l’art. 9 del TUIR, al quale la giurisprudenza riconosce valore generale, sicché il valore normale conserva rilievo come parametro di confronto nella valutazione della sostanza economica dell’operazione.

La terza ne precisa il funzionamento: lo scostamento opera come elemento indiziario ai fini della valutazione di antieconomicità, che legittima l’accertamento analitico-induttivo a condizione che il ragionamento presuntivo possieda i caratteri di gravità, precisione e concordanza e non si traduca in un sindacato sul merito delle scelte imprenditoriali.

Sul piano operativo, l’indicazione è di non confidare nell’esclusione dell’art. 110 come se equivalesse a un’esenzione. Conviene invece documentare i criteri di formazione dei prezzi infragruppo anche nelle operazioni interne, con particolare cura quando una delle società coinvolte fruisca di regimi agevolativi o presenti perdite pregresse, poiché è in tali configurazioni che l’attenzione dell’Amministrazione si concentra con maggiore intensità.

L’assistenza dello Studio

Carta & Partners assiste gruppi societari nella definizione e nella documentazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi infragruppo, anche nelle operazioni fra soggetti residenti, e nella difesa avverso gli accertamenti analitico-induttivi fondati su contestazioni di antieconomicità, con particolare attenzione alla verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza del ragionamento presuntivo e all’allegazione dell’interesse di gruppo. Per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo Studio all’indirizzo segreteria@cartaepartners.it — Tel. 06 23485903.

Avv. Dott. Comm. Dario Carta

Riferimenti normativi: artt. 9, 109 e 110, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; art. 39, primo comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

Giurisprudenza: Cass. civ., sez. V, 1° aprile 2025, n. 8582; Cass. civ., sez. V, n. 16948/2019; n. 898/2019; n. 29306/2018; n. 27018/2017; n. 13387/2016; n. 7493/2016; n. 15642/2015; n. 11053/2021; n. 11093/2021; n. 10422/2023.

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