L’art. 110, comma 7, del TUIR prevale sull’art. 89, comma 5: la clausola scritta di infruttuosità è ininfluente. Resta però al contribuente la possibilità di giustificare lo scostamento con le ragioni commerciali interne al gruppo
Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Ottobre 2026
Nei finanziamenti erogati a società controllate non residenti la pattuizione scritta di gratuità non sottrae l’operazione alla disciplina dei prezzi di trasferimento: la Corte di cassazione ha chiarito che l’art. 110, comma 7, del TUIR si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 89, comma 5, sicché la qualificazione di infruttuosità operata dalle parti è di per sé inidonea a escludere la rettifica. Il contributo ricostruisce il quadro normativo dopo la riforma del 2017, il riparto dell’onere probatorio e lo spazio difensivo riconosciuto alle ragioni commerciali interne al gruppo, anche alla luce della giurisprudenza unionale.
Indice
L’art. 110, comma 7, del TUIR è stato riscritto dall’art. 59, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Nella formulazione vigente i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti che controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa «sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito».
Il riferimento al valore normale di cui all’art. 9 del TUIR, che caratterizzava la formulazione previgente, è stato quindi sostituito dal principio di libera concorrenza di matrice convenzionale. La disciplina primaria è stata integrata dal D.M. 14 maggio 2018, il cui art. 4 individua cinque metodi di valorizzazione delle operazioni controllate e stabilisce che la valorizzazione sia determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso.
La modifica ha carattere di adeguamento ai criteri OCSE più che di rottura: la giurisprudenza di legittimità aveva già orientato l’interpretazione della norma previgente verso il principio enunciato nell’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE. Resta comunque necessario, nel contenzioso relativo ad annualità risalenti, verificare quale formulazione sia applicabile ratione temporis.
La questione di maggiore rilievo pratico nei finanziamenti infragruppo riguarda il coordinamento fra l’art. 110, comma 7, e l’art. 89, comma 5, del TUIR.
Quest’ultimo fissa la regola generale per cui gli interessi attivi concorrono alla formazione del reddito d’impresa secondo la remunerazione pattuita fra le parti; solo quando la misura della remunerazione non sia pattuita in forma scritta gli interessi si computano al saggio legale. La giurisprudenza ha precisato che la formalizzazione scritta è necessaria non soltanto per pattuire un saggio diverso da quello legale, ma anche per convenire un tasso pari a zero: affinché non operi la presunzione di fruttuosità occorre che da idonea documentazione risulti che le parti hanno convenuto la natura non fruttifera del finanziamento (Cass. n. 14051/2020).
Da ciò una tesi difensiva ricorrente: se la gratuità è stata pattuita per iscritto, l’art. 89, comma 5, sarebbe norma speciale e prevarrebbe, escludendo la ripresa a tassazione degli interessi figurativi.
La Corte di cassazione ha respinto questa impostazione, affermando il rapporto inverso. È l’art. 110, comma 7, a porsi in rapporto di specialità rispetto all’art. 89, comma 5, e l’elemento specializzante consiste proprio nella circostanza che uno dei due soggetti coinvolti nell’operazione di finanziamento, pur appartenendo al medesimo gruppo, abbia sede fuori dal territorio dello Stato (Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2024, n. 7361).
Dal rapporto di specialità discende la conseguenza che più interessa l’operatore: nelle operazioni rientranti nell’ambito dell’art. 110, comma 7, la qualificazione di infruttuosità eventualmente operata dalle parti, così come la pattuizione di interessi inferiori ai valori di libera concorrenza, è ininfluente, perché di per sé inidonea a escludere l’applicazione del criterio di valutazione previsto dalla norma.
Ritenere che la volontà negoziale, se formalizzata per iscritto, prevalga sul disposto dell’art. 110, comma 7, equivarrebbe a un’interpretazione sostanzialmente abrogativa della disposizione.
La disciplina, del resto, non presuppone operazioni inesistenti: riguarda operazioni in cui il corrispettivo pattuito è quello effettivamente voluto dalle parti, ma si colloca al di sotto delle condizioni di libera concorrenza. La valutazione prescinde dalla capacità originaria dell’operazione di produrre reddito e, quindi, da qualsiasi obbligo negoziale attinente al pagamento del corrispettivo.
Il principio era già stato affermato con riguardo ai finanziamenti a titolo gratuito: la disciplina trova applicazione sia quando il prezzo pattuito sia inferiore a quello mediamente praticato nel comparto di riferimento, sia quando sia nullo (Cass. n. 13387/2016), e i finanziamenti infruttiferi internazionali fra imprese controllate e controllanti vi sono soggetti in ragione dell’esigenza di oggettivare il valore delle operazioni ai soli fini fiscali, senza che ne risultino alterati gli equilibri civilistici fra i contraenti (Cass. n. 27018/2017).
Un punto da tenere fermo, perché incide direttamente sull’impostazione della difesa, riguarda la natura della norma. La disciplina dell’art. 110, comma 7, non integra una previsione antielusiva in senso proprio: è finalizzata alla repressione del fenomeno economico dello spostamento di imponibile fra società del medesimo gruppo soggette a normative nazionali differenti, in sé considerato (Cass. n. 13850/2021; Cass. n. 7493/2016).
La conseguenza è che non trovano spazio, in questa materia, gli schemi argomentativi propri dell’abuso del diritto. Non occorre dimostrare un vantaggio fiscale indebito, né l’assenza di sostanza economica dell’operazione: la rettifica opera sul piano della determinazione del componente reddituale secondo il parametro di libera concorrenza. Specularmente, la difesa non può limitarsi a dedurre l’assenza di un risparmio d’imposta.
La giurisprudenza di legittimità ha delineato con chiarezza il riparto probatorio.
Grava sull’Amministrazione finanziaria la prova dell’esistenza di transazioni, fra imprese collegate, a un prezzo apparentemente inferiore a quello di libera concorrenza. Non grava su di essa la dimostrazione del concreto vantaggio fiscale conseguito, che potrebbe anche essere inesistente.
Incombe invece sul contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. e in materia di deduzioni fiscali, l’onere di dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori da considerarsi conformi al parametro normativo (Cass. n. 2689/2023; Cass. n. 13850/2021; Cass. n. 7493/2016).
La distribuzione dell’onere spiega perché la documentazione dei prezzi di trasferimento assuma, in questa materia, un rilievo che eccede il piano formale: essa costituisce lo strumento attraverso cui il contribuente assolve a una prova che la legge pone a suo carico. Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte in tema di selezione del metodo e best method rule.
L’ininfluenza della pattuizione di gratuità non significa che il finanziamento infruttifero sia precluso o automaticamente sanzionato sul piano fiscale.
La Corte ha affermato in termini espliciti che un finanziamento infruttifero, o a tasso non di mercato, non può essere sindacato in sé, essendo consentito al contribuente dimostrare le ragioni economiche che hanno condotto a finanziare con quelle specifiche modalità la propria partecipata. I finanziamenti gratuiti infragruppo possono avere cittadinanza nell’ordinamento ove sia dimostrabile che lo scostamento rispetto al principio di libera concorrenza dipende da ragioni commerciali interne al gruppo, connesse al ruolo che la controllante assume a sostegno delle altre società (Cass. n. 13850/2021).
Questo è il terreno sul quale la difesa va costruita. Nella vicenda decisa da Cass. n. 7361/2024 il contribuente aveva dedotto, a giustificazione dello scostamento, la postergazione ex lege dei finanziamenti, la loro durata, l’assenza di merito creditizio della partecipata e l’esercizio indiretto dell’attività per il tramite delle controllate. La Corte ha censurato la sentenza di merito proprio per non avere valutato tali elementi, ritenendoli erroneamente privi di rilevanza.
La compatibilità della disciplina con le libertà fondamentali è stata oggetto di scrutinio da parte della Corte di giustizia, con esiti che rafforzano lo spazio difensivo appena descritto.
Nella sentenza 31 maggio 2018, causa C-382/16, Hornbach-Baumarkt, la Corte ha riconosciuto che una legislazione nazionale la quale discrimini la tassazione delle transazioni infragruppo internazionali rispetto a quelle interne è suscettibile di costituire un ostacolo alle libertà fondamentali, ma ha ritenuto la restrizione giustificata dalla necessità di assicurare un’equilibrata ripartizione del potere impositivo fra gli Stati membri. Ha però precisato che la disciplina dei prezzi di trasferimento non si applica alle prestazioni infragruppo giustificate da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo.
L’orientamento è stato confermato con la sentenza 8 ottobre 2020, causa C-558/19, Pizzarotti: la restrizione è ammissibile a condizione che sia proporzionata al fine perseguito e purché il contribuente sia messo nelle condizioni di giustificare le ragioni commerciali interne al gruppo sottese alla determinazione della transazione.
Ne discende un corollario processuale di rilievo: il giudice che ometta di esaminare le ragioni commerciali allegate dal contribuente non incorre soltanto in un vizio di motivazione, ma compromette la conformità dell’applicazione della norma al diritto dell’Unione.
Un ulteriore profilo di contestazione, spesso sottovalutato, riguarda la costruzione del benchmark da parte dell’Ufficio.
Nella fattispecie esaminata dalla Corte, l’Amministrazione aveva assunto a riferimento tassi relativi a finanziamenti erogati da istituti finanziari a imprese industriali, laddove il termine di confronto pertinente avrebbe dovuto essere costituito da finanziamenti infragruppo fra imprese industriali. La censura relativa all’inadeguatezza del comparabile è stata ritenuta fondata unitamente a quella sulla mancata valutazione delle ragioni economiche.
Il rilievo si salda con l’impianto del D.M. 14 maggio 2018, che impone l’applicazione del metodo più appropriato alle circostanze del caso, e con le stesse Linee guida OCSE, secondo cui nessun metodo è utilizzabile in tutte le eventualità e la selezione va condotta valutando la coerenza con la natura della transazione controllata e il grado di comparabilità disponibile.
Il report OCSE sulle transazioni finanziarie pubblicato l’11 febbraio 2020 ha posto un tema ulteriore, destinato ad assumere crescente rilievo. Nelle operazioni di finanziamento intercompany il principio di libera concorrenza rileva non soltanto nella determinazione del tasso di interesse di mercato, ma anche nella verifica preliminare se l’operazione debba essere effettivamente considerata un prestito ovvero, in alternativa, un apporto di capitale proprio. Fra gli indicatori utili a tale distinzione, il report attribuisce autonoma rilevanza all’obbligo di pagare gli interessi.
La prospettiva merita attenzione nella strutturazione delle operazioni: un finanziamento integralmente privo di remunerazione, privo di scadenza determinata e non assistito da alcun presidio di rimborso presenta tratti che ne rendono discutibile la qualificazione come debito. Va però ricordato che, secondo la prassi dell’Amministrazione finanziaria, la riqualificazione del debito in apporto di capitale dovrebbe rappresentare una misura eccezionale (circolare 30 marzo 2016, n. 6/E).
Quanto al valore di tali documenti, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la natura di soft law propria delle raccomandazioni contenute nel Commentario OCSE (Cass., Sez. Un., n. 8500/2021): un rilievo interpretativo significativo, che non si traduce tuttavia in vincolatività normativa.
L’assetto che emerge dalla giurisprudenza più recente può essere riassunto in tre proposizioni.
La prima: la pattuizione scritta di infruttuosità di un finanziamento erogato a una controllata non residente non sottrae l’operazione alla disciplina dell’art. 110, comma 7, del TUIR, perché questa si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 89, comma 5, e prescinde dalla volontà negoziale delle parti.
La seconda: la rettifica non presuppone alcun intento elusivo né alcun vantaggio fiscale, ma richiede comunque che l’Ufficio individui un termine di confronto effettivamente pertinente alla natura della transazione controllata.
La terza, decisiva sul piano difensivo: lo scostamento dal principio di libera concorrenza può essere giustificato da ragioni commerciali interne al gruppo, connesse al ruolo di sostegno che la capogruppo assume verso le partecipate. Tali ragioni devono essere allegate in modo specifico e documentate — postergazione, durata, merito creditizio della partecipata, funzione della partecipazione nell’assetto del gruppo — e il giudice ha l’obbligo di valutarle.
Sul piano operativo, ciò suggerisce di non affidare la tenuta dell’operazione alla sola clausola contrattuale di gratuità, che non produce l’effetto sperato, e di documentare invece ex ante, nel fascicolo dei prezzi di trasferimento, le ragioni economiche della scelta di finanziamento e il contesto in cui essa si colloca.
L’assistenza dello Studio
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Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Riferimenti normativi: artt. 9, 89, comma 5, e 110, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, quest’ultimo come modificato dall’art. 59, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; D.M. 14 maggio 2018; art. 2697 cod. civ.; art. 9 del Modello di Convenzione OCSE; circolare dell’Agenzia delle entrate 30 marzo 2016, n. 6/E.
Giurisprudenza: Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2024, n. 7361; Cass. civ., sez. V, n. 13850/2021; n. 2689/2023; n. 27018/2017; n. 13387/2016; n. 7493/2016; n. 14051/2020; Cass., Sez. Un., n. 8500/2021. Corte di giustizia UE, 31 maggio 2018, causa C-382/16, Hornbach-Baumarkt; 8 ottobre 2020, causa C-558/19, Pizzarotti.
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