L’istituto introdotto nel 2023 ha trovato una disciplina tributaria compiuta nel comma 15-ter dell’art. 173 del TUIR, perfezionata dal correttivo di fine 2025. Ne risulta uno strumento di riorganizzazione alternativo al conferimento, con un perimetro procedimentale più snello
Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Ottobre 2026
La scissione mediante scorporo, introdotta dall’art. 2506.1 del codice civile, si caratterizza per l’assegnazione delle partecipazioni nella beneficiaria alla società scissa anziché ai suoi soci, con effetto di articolazione verticale della struttura societaria. Il contributo esamina la disciplina civilistica, con particolare riguardo alle semplificazioni documentali dell’art. 2506-ter e all’esclusione del diritto di recesso, e il regime tributario recato dai commi 15-ter, 15-ter.1 e 15-quater dell’art. 173 del TUIR, soffermandosi sul trattamento delle partecipazioni ricevute ai fini della participation exemption e sulla clausola di irrilevanza antiabuso della sequenza scorporo-cessione. Chiude l’analisi dei profili di responsabilità per i debiti, alla luce di una recente pronuncia del Tribunale di Roma.
Indice
L’art. 2506.1 del codice civile, inserito dall’art. 51, comma 3, del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, attuativo della direttiva (UE) 2019/2121, ha introdotto nell’ordinamento la scissione mediante scorporo, definendola come l’operazione con la quale una società assegna l’intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote. Il secondo comma preclude la partecipazione all’operazione alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
La novità non ha riguardato tanto la possibilità dell’operazione in sé, oggetto in passato di un dibattito non sopito circa la sua ammissibilità in difetto di previsione espressa, quanto la sua tipizzazione legislativa, con il corredo di regole procedimentali e, successivamente, tributarie che ne hanno reso praticabile l’impiego su base ordinaria.
L’elemento qualificante risiede nella destinazione delle partecipazioni emesse dalla beneficiaria. Nella scissione secondo lo schema generale dell’art. 2506 del codice civile le azioni o quote della beneficiaria sono assegnate ai soci della scissa, con effetto di moltiplicazione orizzontale delle strutture partecipate dai medesimi soci. Nello scorporo l’assegnazione avviene in favore della scissa medesima, con effetto di articolazione verticale: la società che trasferisce il patrimonio acquisisce la partecipazione nella società che lo riceve.
Ne discende che la compagine sociale della scissa resta immutata e che il rapporto di cambio, elemento centrale della scissione ordinaria, non viene in considerazione: non vi è alcuna attribuzione ai soci da commisurare.
Il risultato finale coincide con quello conseguibile mediante conferimento d’azienda o di ramo d’azienda in una società controllata. La differenza attiene al procedimento impiegato, che è quello della scissione, e alle conseguenze che ne derivano sul piano documentale e dei diritti dei soci.
Nella formulazione originaria l’istituto era circoscritto alla scissione parziale in favore di società di nuova costituzione, circostanza che aveva alimentato in dottrina l’interrogativo sull’ammissibilità dello scorporo in società preesistente, nonché sulla configurabilità dell’operazione senza aumento di capitale della beneficiaria.
La questione è stata risolta in via legislativa: il testo oggi vigente contempla espressamente tanto le società preesistenti quanto quelle di nuova costituzione, e consente l’assegnazione dell’intero patrimonio oltre che di una sua parte. L’intervento si colloca nell’ambito delle disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 19/2023 recate dal D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88, in vigore dall’8 luglio 2025.
L’ampliamento ha trovato riscontro sul piano tributario, dove il legislatore ha dettato una disciplina differenziata per l’ipotesi di beneficiaria preesistente, di cui si dirà.
Il terzo comma dell’art. 2506-ter del codice civile dispone che la situazione patrimoniale prevista dall’art. 2501-quater e le relazioni previste dagli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies non sono richieste quando la scissione avviene mediante scorporo con la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l’assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa.
L’esonero investe dunque la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, la relazione illustrativa dell’organo amministrativo e la situazione patrimoniale. La ratio è agevolmente ricostruibile: in difetto di assegnazione ai soci non vi è rapporto di cambio da verificare, né esigenza di tutelare l’equilibrio fra posizioni partecipative che restano inalterate.
Il raffronto con il conferimento. Nel conferimento d’azienda la relazione di stima ex artt. 2343 o 2465 del codice civile costituisce adempimento necessario, con i relativi oneri e tempi. Lo scorporo in società di nuova costituzione, alle condizioni indicate, ne prescinde. Il profilo non è soltanto economico: la relazione di stima cristallizza valori correnti destinati a permanere agli atti, con le implicazioni che se ne possono trarre in sede di controllo.
L’ultimo comma dell’art. 2506-ter stabilisce che, nella scissione mediante scorporo, il socio della società scissa che non ha consentito all’operazione non può esercitare il diritto di recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502 del codice civile.
La previsione si giustifica in ragione della neutralità dell’operazione sul piano partecipativo: il socio conserva integralmente la propria posizione nella scissa, che muta composizione patrimoniale senza che muti la misura della partecipazione.
La disposizione presenta tuttavia profili di rilievo sul versante della tutela delle minoranze. L’interposizione di un livello societario fra il socio e l’attività d’impresa incide sulle modalità di esercizio dei diritti di informazione e di controllo, e la circostanza che l’operazione possa essere deliberata senza riconoscimento della via d’uscita merita considerazione in sede di redazione dei patti fra soci, soprattutto nelle compagini non monolitiche.
La disciplina tributaria è stata introdotta nel comma 15-ter dell’art. 173 del TUIR dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, e successivamente perfezionata dal D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, applicabile alle scissioni effettuate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del primo, con effetto anche per i periodi precedenti ove le dichiarazioni siano state redatte in conformità.
Per lo scorporo in favore di beneficiaria di nuova costituzione trovano applicazione le disposizioni dell’art. 173, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, integrate da regole specifiche.
La società scissa assume quale valore delle partecipazioni ricevute un importo pari alla differenza fra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un’azienda: l’operazione non è quindi riservata al trasferimento di complessi aziendali.
Le attività e le passività trasferite, compreso l’avviamento ove lo scorporo abbia a oggetto un’azienda, assumono in capo alla beneficiaria il valore fiscalmente riconosciuto che avevano presso la scissa. Si considerano inoltre possedute dalla beneficiaria anche per il periodo di possesso della scissa, mentre ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute si tiene conto del periodo di possesso dell’azienda scorporata.
Quanto alle riserve, quelle iscritte nell’ultimo bilancio della scissa mantengono il proprio regime fiscale, mentre al patrimonio netto della beneficiaria rilevato al momento della costituzione si applica il regime del capitale e delle riserve di cui all’art. 47, comma 5, del TUIR.
Il profilo di maggiore rilievo applicativo concerne la qualificazione delle partecipazioni acquisite dalla scissa, dalla quale dipende l’accesso al regime di esenzione dell’art. 87 del TUIR.
La disciplina distingue tre ipotesi. Ove lo scorporo abbia a oggetto un’azienda, le partecipazioni ricevute si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell’azienda, con ciò soddisfacendo il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 87 senza soluzione di continuità.
Ove abbia a oggetto partecipazioni munite dei requisiti per l’esenzione, prescindendo da quello temporale, le partecipazioni ricevute in cambio si considerano parimenti iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso di quelle scorporate. Ove infine abbia a oggetto beni, attività o passività non costituenti azienda, ovvero partecipazioni prive dei requisiti di residenza e di esercizio di impresa commerciale, le partecipazioni ricevute sono ammesse al regime di esenzione se e quando i relativi requisiti maturano.
La combinazione fra continuità dei valori e continuità del possesso consente, nell’ipotesi di scorporo di azienda, di pervenire a una partecipazione dotata dei requisiti PEX senza che il decorso temporale riparta dalla data dell’operazione. Sul requisito di commercialità, che resta il più controverso, si rinvia alle considerazioni svolte in tema di esercizio di impresa commerciale nella fase di start up.
Il comma 15-ter.1 disciplina l’ipotesi di scorporo in società beneficiaria preesistente, stabilendo l’applicazione delle disposizioni dell’art. 173 con esclusione dei commi 3, 7 e 9.
La differenza di maggiore momento concerne il trattamento delle partecipazioni ricevute nell’ipotesi di scorporo avente a oggetto beni non costituenti azienda ovvero partecipazioni prive dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 87: in tal caso l’ammissione al regime di esenzione, oltre a richiedere la maturazione dei requisiti, presuppone che il possesso delle partecipazioni sussista almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al successivo realizzo.
La scelta della configurazione, quindi, assume rilievo quando l’orizzonte dell’operazione contempli una successiva dismissione, incidendo sui tempi di maturazione del regime di esenzione.
Il comma 15-quater dell’art. 173 stabilisce che, ai fini dell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta.
La disposizione sottrae espressamente al sindacato antiabuso la sequenza che per lungo tempo ha costituito terreno di contestazione, consistente nel trasferimento dell’azienda a una società controllata e nella successiva alienazione della partecipazione in luogo dell’azienda medesima. Si tratta di una previsione speculare a quella già recata, per i conferimenti d’azienda, dal comma 3 dell’art. 176.
Due delimitazioni vanno segnalate. La prima è oggettiva: la clausola concerne lo scorporo di azienda, sicché non si estende allo scorporo di beni singoli o di partecipazioni. La seconda attiene al presupposto fattuale: l’irrilevanza opera rispetto alla sequenza tipizzata, non rispetto a costruzioni che perseguano risultati ulteriori o diversi da quelli rappresentati. Resta pertanto attuale il criterio, già esaminato in tema di conferimento di partecipazioni in holding e abuso del diritto, per cui la tenuta dell’operazione dipende dalla sua effettiva corrispondenza alla rappresentazione fornita.
Lo scorporo resta soggetto alla disciplina generale della scissione, ivi compreso il regime dell’art. 2506-bis del codice civile in tema di individuazione degli elementi patrimoniali assegnati.
La norma impone che il progetto descriva in maniera esatta gli elementi patrimoniali attivi e passivi da assegnare, comprensivi non soltanto di beni, diritti e crediti, ma anche di obblighi, debiti e posizioni attive e passive nell’ambito dei rapporti contrattuali pendenti. Ove la destinazione di un elemento non risulti desumibile dal progetto, operano i criteri suppletivi legali, con responsabilità solidale delle società coinvolte nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto attribuito.
Il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza del 2 febbraio 2026, ha avuto modo di precisare che l’eventuale omissione relativa a singoli elementi deve essere colmata anzitutto in via interpretativa, avendo riguardo al progetto e al corredo informativo che lo accompagna, e che il criterio residuale dell’art. 2506-bis opera soltanto ove l’incertezza permanga, risolvendosi in un’assegnazione ex lege rilevante anche sul piano dei rapporti interni.
La pronuncia, resa in relazione a una scissione secondo lo schema ordinario, esprime un principio applicabile anche allo scorporo e suggerisce particolare rigore nella mappatura delle sopravvenienze passive potenziali, delle garanzie prestate e dei contenziosi pendenti.
La scissione mediante scorporo si colloca oggi, accanto al conferimento, fra gli strumenti ordinari di articolazione verticale delle strutture societarie, con un assetto normativo che ne ha progressivamente completato la disciplina: la tipizzazione civilistica del 2023, l’ampliamento del perimetro operato dal correttivo del 2025, la regolamentazione tributaria del dicembre 2024 e il successivo intervento di coordinamento.
I tratti distintivi rispetto al conferimento attengono al procedimento, con l’esonero dalla documentazione valutativa alle condizioni dell’art. 2506-ter, e alla posizione dei soci, per i quali il recesso è precluso. Sul piano fiscale la neutralità è assicurata in entrambe le configurazioni, con una disciplina che per lo scorporo risulta articolata in funzione dell’oggetto trasferito e della natura della beneficiaria.
Si segnala, per completezza, che il quadro normativo di riferimento è destinato a essere interessato dal riordino recato dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, del quale occorrerà verificare l’incidenza sulla numerazione e sul coordinamento delle disposizioni qui richiamate.
L’assistenza dello Studio
Carta & Partners assiste società e gruppi nella scelta fra scorporo e conferimento, nella redazione del progetto di scissione e nella mappatura delle posizioni passive da assegnare, nonché nella verifica preventiva dei requisiti per il regime di esenzione sulle partecipazioni ricevute. Per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo Studio all’indirizzo segreteria@cartaepartners.it — Tel. 06 23485903.
Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Riferimenti normativi: artt. 2473, 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies, 2502, 2506, 2506.1, 2506-bis, 2506-ter e 2506-quater del codice civile; art. 51, comma 3, del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19; D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88; artt. 47, 87, 173 e 176 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192; D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192; art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212; direttiva (UE) 2019/2121.
Giurisprudenza: Tribunale di Roma, Sez. XVI specializzata in materia di impresa, 2 febbraio 2026.
Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.