Passaggio generazionale: l’esenzione da successioni e donazioni richiede il trasferimento effettivo del controllo

L’art. 3, comma 4-ter, del TUS dopo la riforma e le risposte dell’Agenzia delle entrate nn. 115, 116 e 143 del 2026: la maggioranza formale non basta

Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Luglio 2026

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende e partecipazioni ai discendenti e al coniuge (art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990) è la leva fiscale più potente del passaggio generazionale. Ma tre recenti risposte dell’Agenzia delle entrate — nn. 115, 116 e 143 del 2026 — tracciano un confine netto: l’agevolazione spetta solo quando il trasferimento del controllo è effettivo, non meramente formale. Diritti di veto pervasivi, usufrutti con poteri gestori, quorum statutari che paralizzano il beneficiario e diritti particolari riservati al disponente svuotano la maggioranza trasferita — e con essa l’esenzione, con rischio di sindacato antiabuso sulle operazioni preparatorie. Il contributo ricostruisce il quadro normativo dopo il D.Lgs. n. 139/2024, analizza le tre pronunce e ne trae le coordinate operative per strutturare passaggi generazionali difendibili.

Indice

  1. Premessa: la leva fiscale del passaggio generazionale
  2. Il quadro normativo dopo il D.Lgs. n. 139/2024
  3. Lo spostamento interpretativo del 2026: dal controllo formale al controllo effettivo
  4. La risposta n. 115/2026: NewCo, patto di famiglia e i veti del disponente
  5. La risposta n. 143/2026: la maggioranza svuotata dai diritti particolari
  6. La risposta n. 116/2026: società di persone, usufrutto e titolarità del diritto
  7. Coordinate operative: cosa può (e cosa non può) conservare il fondatore
  8. Considerazioni conclusive

1. Premessa: la leva fiscale del passaggio generazionale

Nel disegno del passaggio generazionale dell’impresa familiare, l’art. 3, comma 4-ter, del Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni occupa una posizione centrale: esenta dall’imposta i trasferimenti — a favore dei discendenti e del coniuge — di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni, al ricorrere di condizioni volte ad assicurare che il beneficio accompagni un reale ricambio al vertice dell’impresa e la sua continuità. Su patrimoni imprenditoriali rilevanti, la differenza tra un passaggio esente e uno tassato si misura in milioni di euro: è naturale che la norma sia il perno di ogni pianificazione successoria d’impresa.

Proprio per questo, la sua applicazione è da sempre terreno di confronto con l’Amministrazione finanziaria. E il 2026 ha segnato un’accelerazione: con tre risposte a interpello ravvicinate, l’Agenzia delle entrate ha messo a fuoco il requisito che più di ogni altro decide le sorti dell’esenzione — il trasferimento effettivo del controllo — censurando gli assetti in cui la generazione uscente conserva, dietro lo schermo di una maggioranza formalmente trasferita, il comando sostanziale dell’impresa.

2. Il quadro normativo dopo il D.Lgs. n. 139/2024

La disciplina vigente è il risultato della riscrittura operata dal D.Lgs. n. 139/2024, applicabile dal 1° gennaio 2025, che ha consolidato e in parte razionalizzato i presupposti dell’esenzione. Per i trasferimenti di quote e azioni di società di capitali, il beneficio spetta quando il trasferimento consente all’avente causa di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile — la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria — con l’impegno, da rendere con apposita dichiarazione nell’atto, a mantenere il controllo per almeno cinque anni. Per le aziende e i rami, l’impegno riguarda la prosecuzione dell’attività per il quinquennio; per le quote di società di persone, il mantenimento della titolarità del diritto. La riforma ha inoltre chiarito l’estensione del beneficio ai trasferimenti di partecipazioni in società residenti in Stati UE, SEE o che garantiscono adeguato scambio di informazioni, a condizioni equivalenti.

Il mancato rispetto degli impegni determina la decadenza dal beneficio, con recupero dell’imposta in misura ordinaria, sanzioni e interessi. La struttura della norma è dunque chiara: l’esenzione è il corrispettivo fiscale di un ricambio generazionale reale e stabile — non un veicolo per trasferimenti patrimoniali che lascino intatto l’assetto di comando.

3. Lo spostamento interpretativo del 2026: dal controllo formale al controllo effettivo

Il principio che emerge dalle tre risposte

Per le società di capitali, la maggioranza dei voti trasferita deve tradursi in un controllo non depotenziato: veti pervasivi, diritti particolari e quorum rafforzati riservati al disponente svuotano il requisito. Per le società di persone, la titolarità della quota deve consentire il pieno ingresso nella posizione di socio, con i relativi poteri gestori. In entrambi i casi, l’esenzione segue la sostanza del potere, non la forma della partecipazione: ciò che conta è chi, dopo l’atto, decide davvero.

È uno spostamento di prospettiva coerente con la ratio della norma e con il suo ancoraggio europeo alla continuità d’impresa: il legislatore non premia la circolazione dei titoli, ma il passaggio del timone. Le tre risposte del 2026 declinano il principio su altrettante configurazioni ricorrenti nella prassi professionale — ed è lì che conviene guardare per capire dove corre il confine.

4. La risposta n. 115/2026: NewCo, patto di famiglia e i veti del disponente

Il primo caso riguarda una sequenza classica: il fondatore conferisce l’intera partecipazione in una NewCo e successivamente ne dona le quote ai figli mediante patto di famiglia, attribuendo loro la maggioranza dei voti (con nuda proprietà ai nipoti). Senonché lo statuto della NewCo riserva al disponente diritti di veto su un ventaglio di operazioni tutt’altro che eccezionali: fusioni, scissioni, dismissioni, distribuzione degli utili. L’Agenzia nega l’esenzione: la maggioranza attribuita ai figli è svuotata da un sistema di veti che lascia al padre il governo delle scelte strategiche e della stessa remunerazione della partecipazione.

La risposta contiene un secondo passaggio di rilievo sistematico: il conferimento in NewCo, di per sé neutrale ai fini delle imposte dirette (art. 177, comma 2, del TUIR), viene valutato come atto preordinato alla successiva attribuzione gratuita — nel caso di specie con un abbattimento rilevantissimo del valore contabile di riferimento — e la sequenza viene scrutinata unitariamente in chiave di abuso del diritto. Il messaggio per la prassi è netto: le operazioni preparatorie del passaggio generazionale non vivono in compartimenti stagni; la loro funzione complessiva, inclusi gli effetti sulla base imponibile dell’imposta di donazione, è parte del giudizio.

5. La risposta n. 143/2026: la maggioranza svuotata dai diritti particolari

Il secondo caso è ancora più istruttivo perché i numeri, sulla carta, sembrerebbero non lasciare dubbi: al figlio viene trasferita la nuda proprietà di una partecipazione che esprime il 95% dei voti, con usufrutto vitalizio al padre. Ma lo statuto riserva al padre diritti particolari — la nomina dell’amministratore, un diritto di gradimento — e fissa per le modifiche statutarie un quorum del 96%: il figlio, pur maggioritario, non può né governare la società né rimuovere autonomamente i presidi che lo limitano. L’Agenzia conclude che l’assetto complessivo di governance impedisce il reale trasferimento del controllo: l’esenzione non spetta.

La lezione è aritmetica prima che giuridica: un 95% che non può superare un quorum del 96% è una minoranza travestita. Nella progettazione degli statuti, ogni diritto particolare e ogni quorum rafforzato va misurato rispetto alla domanda decisiva: il beneficiario, da solo, può esercitare i poteri tipici del socio di controllo — incluso quello di modificare le regole del gioco? Se la risposta è negativa, l’esenzione è a rischio.

6. La risposta n. 116/2026: società di persone, usufrutto e titolarità del diritto

Il terzo caso sposta il fuoco sulle società di persone, per le quali la norma non richiede il controllo ex art. 2359 c.c. ma la titolarità del diritto per il quinquennio. Nella fattispecie, la quasi totalità delle quote di due società in nome collettivo viene trasferita in nuda proprietà al figlio, con usufrutto vitalizio ai genitori — e con l’esplicita indicazione che il governo della società operativa resta, per il tramite dell’usufrutto, in capo al disponente. L’Agenzia nega il beneficio: la titolarità richiesta dalla norma non si realizza quando il nudo proprietario non acquisisce la pienezza della posizione di socio e dei poteri gestori che, nelle società personali, vi si accompagnano.

Il punto merita attenzione perché smentisce una scorciatoia diffusa: l’idea che, almeno nelle società di persone, la nuda proprietà «basti». Non è così: anche qui l’esenzione presuppone che il beneficiario entri davvero nella compagine con i poteri del socio, non che ne acquisti un guscio patrimoniale svuotato della gestione.

7. Coordinate operative: cosa può (e cosa non può) conservare il fondatore

Le tre risposte non vietano l’accompagnamento della generazione uscente: un affiancamento del fondatore, anche strutturato, resta legittimo e spesso opportuno. Il discrimine passa tra i presidi con funzione di transizione — temporanei, circoscritti a operazioni realmente eccezionali, non incidenti sull’ordinaria direzione dell’impresa — e i presidi che conservano il potere decisionale: veti estesi a utili e governance, nomina degli organi riservata al disponente, gradimenti, quorum irraggiungibili, usufrutti con poteri amministrativi. I primi convivono con l’esenzione; i secondi la distruggono.

Sul piano del metodo, tre indicazioni. Prima: l’analisi del comma 4-ter deve precedere — non seguire — la redazione di statuti e patti; l’audit di governance (diritti particolari, categorie di quote, quorum, patti parasociali) è il primo atto della pianificazione. Seconda: le operazioni preparatorie — conferimenti in holding, riorganizzazioni — vanno progettate con ragioni economiche documentate, nella consapevolezza che l’Amministrazione le legge in sequenza unitaria con l’atto gratuito; sul ruolo delle strutture di vertice nel disegno complessivo si rinvia ai nostri contributi sul trust quale holding dinamica e sugli adempimenti delle holding. Terza: il presidio del quinquennio non si esaurisce nella firma — riorganizzazioni, cessioni parziali e modifiche statutarie successive vanno vagliate preventivamente rispetto all’impegno assunto, per non incorrere nella decadenza con recupero d’imposta, sanzioni e interessi.

8. Considerazioni conclusive

Il messaggio consegnato dalle risposte nn. 115, 116 e 143 del 2026 è univoco e, a ben vedere, salutare: l’esenzione dell’art. 3, comma 4-ter, del TUS premia i passaggi generazionali veri — quelli in cui la generazione entrante assume il governo dell’impresa — e non tollera le architetture in cui la proprietà si trasferisce ma il comando resta. Chi progetta oggi un passaggio generazionale deve accettare questa logica sin dall’inizio: scegliere quanto potere trasferire davvero, calibrare i presidi del fondatore entro la soglia della transizione, documentare le ragioni economiche di ogni passaggio intermedio.

È un esercizio che richiede la tenuta congiunta di profili tributari, societari e successori — statuti, patti di famiglia, holding, governance — e che, ben eseguito, consegna all’impresa familiare il doppio risultato che la norma persegue: la continuità aziendale e la neutralità fiscale del ricambio. Male eseguito, produce l’esatto contrario: imposta piena, sanzioni e un contenzioso che si innesta nel momento più delicato della vita dell’impresa e della famiglia.

Carta & Partners — La competenza che conta

Lo Studio assiste famiglie imprenditoriali e imprese nella pianificazione del passaggio generazionale: strutturazione di holding e patti di famiglia, audit di governance e revisione statutaria ai fini dell’art. 3, comma 4-ter, del TUS, gestione del quinquennio e delle riorganizzazioni successive, interpello preventivo e contenzioso. Per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo Studio all’indirizzo segreteria@cartaepartners.it — Tel. 06 23485903.

Avv. Dott. Comm. Dario Carta

Riferimenti normativi: art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 (TUS), come modificato dal D.Lgs. n. 139/2024; art. 2359, primo comma, n. 1), c.c.; art. 177, comma 2, del TUIR; art. 10-bis della L. n. 212/2000.

Prassi: Agenzia delle entrate, risposte a interpello nn. 115, 116 e 143 del 2026.

Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.