Concordato preventivo biennale 2026-2027: vantaggi e svantaggi dopo il decreto Omnibus

Il termine per aderire scade il 31 ottobre 2026. Che cosa cambia per chi rinnova l’adesione, alla luce del D.Lgs. n. 148/2026 e della circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026

Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Ottobre 2026

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, riserva a chi rinnova l’adesione al concordato preventivo biennale un regime premiale rafforzato: soglie più elevate per compensazioni e rimborsi senza visto, anticipazione fissa di due anni dei termini di accertamento, rateizzazione senza interessi, esclusione della maggiorazione dell’acconto e accesso al ravvedimento delle annualità dal 2020 al 2023. Il contributo esamina, alla luce della circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, il contenuto dei singoli benefici, il nuovo assetto della decadenza e della correzione degli errori, e i profili di rischio che la decisione deve ponderare.

Indice

  1. Il termine del 31 ottobre e il quadro normativo di riferimento
  2. Come si forma la proposta e quanto può crescere
  3. Che cosa produce l’adesione e che cosa resta fuori
  4. Le premialità ordinarie dell’adesione
  5. Le premialità rafforzate per chi rinnova
  6. Rateizzazione senza interessi e acconti senza maggiorazione
  7. L’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato
  8. Il ravvedimento delle annualità dal 2020 al 2023
  9. La correzione degli errori: il nuovo comma 3-bis dell’articolo 19
  10. La decadenza riscritta dall’articolo 22
  11. Gli svantaggi e i profili di rischio da ponderare
  12. Considerazioni conclusive

1. Il termine del 31 ottobre e il quadro normativo di riferimento

Il concordato preventivo biennale relativo al biennio d’imposta 2026-2027 si chiude il 31 ottobre 2026. Il termine, originariamente fissato al 30 settembre dall’articolo 9, comma 3, del decreto CPB, è stato differito dall’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

Sulla disciplina è intervenuto il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026, che la circolare dell’Agenzia delle entrate denomina decreto Omnibus. L’Agenzia ne ha illustrato la portata con la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, documento di prassi che sostituisce le precedenti circolari sull’argomento e ricostruisce in forma sistematica l’intero istituto.

Chi ha aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 e non ha ancora valutato il rinnovo ha ragione di riaprire l’istruttoria. Il decreto Omnibus riserva infatti a chi rinnova un pacchetto di benefici che non era disponibile nelle prime due tornate, e la sua convenienza va misurata sui numeri della singola posizione.

Un dato da tenere presente

A decorrere dal 1° gennaio 2027 le disposizioni del decreto CPB confluiscono nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, approvato con decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141. Si tratta di una trasfusione sistematica, che non incide sul contenuto dell’accordo già perfezionato.

2. Come si forma la proposta e quanto può crescere

La proposta è elaborata dall’Agenzia delle entrate sui dati dichiarati dal contribuente e su quelli delle banche dati dell’Amministrazione finanziaria, secondo la metodologia approvata con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze dell’11 maggio 2026. Possono accedere al concordato preventivo i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro.

L’articolo 7-bis del d.l. n. 38 del 2026 ha esteso a tutti i livelli di affidabilità il meccanismo dei limiti alla crescita della proposta, già introdotto per i punteggi più elevati dall’articolo 14 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81. La proposta non può oggi superare il reddito dichiarato nel periodo precedente, rettificato ai sensi degli articoli 15 e 16 del decreto CPB, oltre le misure seguenti.

Tetti di incremento per livello ISA

10 per cento con punteggio pari a 10; 15 per cento con punteggio pari o superiore a 9 e inferiore a 10; 25 per cento con punteggio pari o superiore a 8 e inferiore a 9; 30 per cento con punteggio pari o superiore a 6 e inferiore a 8; 35 per cento con punteggio pari o superiore a 1 e inferiore a 6.

I tetti non operano, per espressa previsione del comma 3-ter, quando la proposta calcolata secondo il comma 3-bis risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali che derivano dalla metodologia ordinaria. Il comma 3-quater estende i medesimi criteri alla proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.

La verifica del tetto applicabile è il primo controllo da compiere sulla proposta ricevuta, perché un punteggio ISA basso non implica di per sé una proposta fuori mercato.

3. Che cosa produce l’adesione e che cosa resta fuori

L’articolo 19 del decreto CPB fissa l’effetto centrale dell’accordo: i maggiori o minori redditi effettivi conseguiti nel periodo di vigenza del concordato, anche in caso di perdita, non rilevano ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori. La pretesa resta quella concordata.

Il vincolo opera in entrambe le direzioni e incontra tre temperamenti che conviene conoscere prima di aderire.

Il primo riguarda i contributi previdenziali: resta ferma la facoltà di versarli sul reddito effettivo quando sia di importo superiore a quello concordato. Il secondo è l’articolo 35, comma 2, del decreto CPB, per il quale, quando le disposizioni vigenti subordinano deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi natura al possesso di requisiti reddituali, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato; la regola vale anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente.

Il terzo è la cessazione per circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, che determinino minori redditi effettivi eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli concordati. In tal caso il concordato preventivo cessa di produrre effetti dal periodo d’imposta in cui la differenza si realizza.

Resta inoltre fermo che l’adesione non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che continua a seguire le regole ordinarie.

4. Le premialità ordinarie dell’adesione

L’articolo 19, comma 3, del decreto CPB riconosce a chi aderisce i benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto ISA. Si tratta del regime premiale ordinario, che opera su tre fronti.

Il primo è l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti, entro soglie commisurate al punteggio di affidabilità. Il secondo è l’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA. Il terzo è l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’accertamento.

A questi si affianca l’esclusione dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 per i periodi oggetto di concordato preventivo, salvo che ricorrano le cause di decadenza esaminate più avanti.

5. Le premialità rafforzate per chi rinnova

Qui si concentra la novità di maggiore impatto. L’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto Omnibus ha inserito nell’articolo 14 del decreto CPB il comma 1-bis, che in caso di rinnovo sostituisce i benefici delle lettere a), b) ed e) dell’articolo 9-bis, comma 11, del decreto ISA con un pacchetto più ampio.

Il confronto, come lo espone la circolare 8/E

Compensazione senza visto di conformità: fino a 100.000 euro annui per i crediti IVA, in luogo di 70.000; fino a 70.000 euro annui per imposte dirette e IRAP, in luogo di 50.000.

Rimborsi IVA senza visto né garanzia: fino a 100.000 euro annui, in luogo di 70.000.

Termini di decadenza per l’accertamento: anticipazione fissa di due anni, in luogo dell’anticipazione di almeno un anno. La riduzione opera sui termini dell’articolo 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo e dell’articolo 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.

L’anticipazione biennale dei termini merita una valutazione autonoma: per un contribuente strutturato, accorciare di due esercizi la finestra di accertabilità ha un valore che eccede il beneficio finanziario immediato del concordato preventivo.

6. Rateizzazione senza interessi e acconti senza maggiorazione

Il comma 1-ter dell’articolo 14, pure introdotto dal decreto Omnibus, consente a chi rinnova l’adesione per il biennio 2026-2027 di rateizzare senza interessi, per i periodi oggetto di concordato, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. La previsione deroga all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di pagamenti rateali.

Sul fronte degli acconti opera una seconda agevolazione. L’articolo 20, comma 2, del decreto CPB prevede per il primo periodo d’imposta di adesione una maggiorazione pari al 10 per cento della differenza fra reddito concordato e reddito dichiarato, quando l’acconto sia determinato con il metodo storico. L’articolo 28, comma 1, lettera e), del decreto Omnibus ha aggiunto il comma 3-bis, che disapplica i commi 2 e 3 per chi rinnova.

La ratio è esplicitata dalla circolare: il rinnovo esprime la volontà di proseguire senza soluzione di continuità il rapporto già instaurato, sicché il primo anno va inteso come naturale prosecuzione del concordato preventivo precedente. L’intervento conferma l’orientamento già adottato dall’Agenzia con le FAQ del 3 e dell’8 giugno 2026.

L’effetto combinato è apprezzabile sul piano finanziario: chi rinnova versa senza maggiorazione dell’acconto e distribuisce l’esborso senza oneri per dilazione.

7. L’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

L’articolo 20-bis del decreto CPB consente di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo precedente, rettificato ai sensi degli articoli 15 e 16, dunque al netto delle poste straordinarie.

L’aliquota è graduata sul livello di affidabilità fiscale conseguito nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato: 10 per cento con punteggio ISA pari o superiore a 8; 12 per cento con punteggio pari o superiore a 6 e inferiore a 8; 15 per cento con punteggio inferiore a 6.

L’articolo 8 del d.lgs. n. 81 del 2025 ha introdotto un limite. Sulla differenza eccedente l’importo di 85.000 euro, limitatamente alla parte che supera tale soglia, l’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota del 43 per cento per i soggetti IRPEF e del 24 per cento per i soggetti IRES. Per le società e le associazioni di cui agli articoli 5 e 116 del TUIR il superamento della soglia si verifica in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci.

L’opzione può essere esercitata anche per una sola delle due annualità. In caso di rinnovo il parametro di confronto è il reddito effettivo dichiarato nel periodo antecedente al biennio di rinnovo.

8. Il ravvedimento delle annualità dal 2020 al 2023

L’articolo 29 del decreto Omnibus riserva a chi ha aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 e rinnova l’adesione per il biennio 2026-2027 nei termini di legge la possibilità di regolarizzare le annualità d’imposta dal 2020 al 2023, anche singolarmente.

La regolarizzazione avviene mediante versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, definita in funzione del livello di affidabilità fiscale risultante dall’applicazione degli ISA, con aliquote agevolate e con una riduzione del 30 per cento delle imposte sostitutive dovute per le annualità 2020 e 2021 interessate dall’emergenza sanitaria.

Tempi di versamento

Il comma 11 dell’articolo 29 dispone il versamento in unica soluzione fra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure il pagamento rateale in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027.

Perfezionato il ravvedimento con il versamento dovuto, sono escluse per le annualità dal 2020 al 2023 ancora accertabili le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972.

La misura va letta come componente del calcolo di convenienza del rinnovo, poiché è accessibile soltanto a chi rinnova. Il raffronto non si esaurisce nel costo del biennio concordato: comprende il valore della chiusura del pregresso ancora accertabile.

9. La correzione degli errori: il nuovo comma 3-bis dell’articolo 19

L’articolo 28, comma 1, lettera d), del decreto Omnibus ha inserito nell’articolo 19 il comma 3-bis, applicabile a decorrere dal biennio 2026-2027. La disposizione stabilisce che, in caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati in dichiarazione o comunicati ai fini della proposta, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati.

Le sanzioni correlate, compresa quella disposta dall’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per l’inesatta o incompleta comunicazione dei dati, possono essere definite con il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. La misura della sanzione si lega alle recenti applicazioni del principio di proporzionalità nelle sanzioni tributarie.

La finalità è evitare che il contribuente resti vincolato a un reddito concordato calcolato su dati non corretti: il concordato preventivo viene riallineato ai dati della dichiarazione integrativa.

Il rimedio opera finché l’iniziativa resta spontanea. L’articolo 22, comma 3, del decreto CPB conserva infatti la regola per cui la regolarizzazione salva gli effetti del concordato preventivo solo se la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

10. La decadenza riscritta dall’articolo 22

L’articolo 28, comma 1, lettera g), del decreto Omnibus ha ridefinito le ipotesi di decadenza, con decorrenza dalle adesioni per il biennio 2026-2027.

Le previgenti lettere b) e c) dell’articolo 22, comma 1, sono state soppresse: la prima faceva discendere la decadenza dalla semplice dichiarazione integrativa che determinasse una quantificazione diversa dei redditi rispetto a quelli posti a base dell’accettazione; la seconda dall’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato preventivo.

Le nuove lettere b) e c) dispongono che la decadenza consegue soltanto quando, a seguito di accertamento, nel periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del concordato risultino errori od omissioni nei dati comunicati tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sui dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto a quelli concordati, ovvero quando risultino commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2.

È stata inoltre soppressa la lettera d), che prevedeva la decadenza per carenza originaria dei requisiti dell’articolo 10 o per sussistenza delle cause di esclusione dell’articolo 11.

Il mutamento è sostanziale. Un errore nei dati comunicati non determina più la decadenza in via automatica e senza rimedio: produce quell’effetto solo se emerge in sede di accertamento e supera la soglia del 30 per cento. Fino a quel momento il contribuente dispone del percorso correttivo del comma 3-bis dell’articolo 19.

Resta ferma la decadenza per attività non dichiarate o passività inesistenti o indeducibili per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati, accertate nei periodi oggetto di concordato o in quello precedente. Restano ferme le violazioni di non lieve entità del comma 2, fra cui le fattispecie penali tributarie e la comunicazione inesatta dei dati ISA che determini un minore reddito concordato superiore al 30 per cento.

11. Gli svantaggi e i profili di rischio da ponderare

La valutazione di convenienza non si esaurisce nel catalogo dei benefici. Cinque profili meritano attenzione.

Il vincolo opera anche in perdita. Le imposte restano dovute sul reddito concordato pur quando il risultato effettivo sia inferiore, e l’uscita per circostanze eccezionali richiede una contrazione eccedente il 30 per cento e presuppone il decreto ministeriale che individui tali circostanze. Il calcolo di convenienza va impostato sullo scenario prudente.

L’impegno copre due esercizi. Il concordato preventivo vincola anche il 2027, su cui la capacità di previsione è strutturalmente minore. Per le attività cicliche o esposte a commesse rilevanti la variabilità attesa è il primo parametro da stimare.

Il reddito effettivo conserva rilievo. Per deduzioni, detrazioni, benefici subordinati a requisiti reddituali e per l’ISEE continua a rilevare il reddito effettivo. Il concordato preventivo non produce quindi un effetto di contenimento su quel piano.

L’imposta sostitutiva ha un tetto di efficienza. Oltre gli 85.000 euro di differenza il prelievo sulla parte eccedente risale al 43 per cento per i soggetti IRPEF. Per le proposte con incrementi elevati il beneficio dell’opzione si attenua sensibilmente.

La tenuta dipende dalla qualità dei dati. Il nuovo assetto della decadenza premia chi comunica dati corretti e penalizza gli scostamenti significativi accertati. La verifica preventiva dei dati ISA assume quindi rilievo autonomo, anche in considerazione della responsabilità del professionista che li elabora.

12. Considerazioni conclusive

Il decreto Omnibus muta il profilo dell’istituto per una categoria determinata di contribuenti, quelli che rinnovano. Per costoro il concordato preventivo biennale cessa di essere soltanto una definizione anticipata del reddito e diventa un regime con benefici amministrativi, finanziari e di riduzione del rischio di accertamento.

L’istruttoria da condurre nei giorni che restano si articola in cinque passaggi. Leggere la proposta effettiva e verificare il tetto di incremento applicabile al proprio punteggio ISA. Calcolare il costo netto dell’adesione, tenendo conto dell’imposta sostitutiva e del limite di 85.000 euro. Misurare quel costo su uno scenario reddituale prudente esteso al 2027. Quantificare, per chi rinnova, il valore del ravvedimento delle annualità dal 2020 al 2023 e dell’anticipazione biennale dei termini di accertamento. Verificare infine la correttezza dei dati comunicati, perché su di essa si regge la tenuta dell’accordo.

La decisione richiede numeri, non impressioni. Il termine del 31 ottobre 2026 non ammette proroghe tacite e la proposta di concordato preventivo, una volta accettata, vincola per due esercizi.

L’assistenza dello Studio

Carta & Partners assiste imprese e professionisti nella valutazione quantificata della proposta di concordato preventivo biennale, nel raffronto fra costo dell’adesione e scenari reddituali del biennio, nella verifica dei dati rilevanti ai fini ISA e nella gestione del ravvedimento delle annualità pregresse. Per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo Studio all’indirizzo segreteria@cartaepartners.it — Tel. 06 23485903.

Avv. Dott. Comm. Dario Carta

Riferimenti normativi: artt. 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20-bis, 22 e 35 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13; artt. 28 e 29 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148; artt. 8 e 14 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81; art. 7-bis del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88; art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50; artt. 39 e 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; artt. 54 e 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Ulteriori riferimenti: art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141; decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze 11 maggio 2026.

Prassi: Agenzia delle entrate, circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026; circolare n. 18/E del 17 settembre 2024; risoluzione n. 48/E del 2024; FAQ del 3 e dell’8 giugno 2026.

Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.