Composizione negoziata: il comportamento delle banche assistite da garanzia MCC

Partecipazione attiva alle trattative, divieto di revoca automatica degli affidamenti e limiti all’escussione della garanzia pubblica in pendenza del percorso

Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Luglio 2026

Nella composizione negoziata della crisi il ceto bancario è quasi sempre l’interlocutore decisivo — e quando il credito è assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI gestito da Mediocredito Centrale, la dinamica negoziale si complica: la banca garantita può essere tentata di disinteressarsi del risanamento e di monetizzare la garanzia pubblica, con effetti dirompenti sulla posizione dell’impresa e degli altri creditori, attesa la surroga di MCC assistita da privilegio. Il contributo esamina gli obblighi di partecipazione attiva e informata imposti alle banche dagli artt. 4 e 16 del Codice della crisi, la disciplina del Fondo e i doveri di contenimento della perdita, i rischi dell’escussione in pendenza di trattative e gli strumenti — anche cautelari — a disposizione dell’impresa, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di merito.

Indice

  1. Premessa: il ceto bancario come interlocutore decisivo del risanamento
  2. Gli obblighi delle banche nella composizione negoziata: artt. 4 e 16 CCII
  3. La garanzia MCC e l’incentivo distorto della banca garantita
  4. L’escussione in pendenza di trattative: effetti sulla massa e sul percorso
  5. I doveri della banca verso il Fondo: diligenza e contenimento della perdita
  6. Le tutele dell’impresa: buona fede, misure protettive e inibitoria dell’escussione
  7. Indicazioni operative: come gestire la banca garantita nel percorso
  8. Considerazioni conclusive

1. Premessa: il ceto bancario come interlocutore decisivo del risanamento

La composizione negoziata è un percorso volontario e stragiudiziale che vive di adesioni: nessun creditore può esservi costretto, e l’esito dipende dalla qualità delle trattative che l’imprenditore, assistito dall’esperto indipendente, riesce a costruire. In questo quadro il ceto bancario occupa una posizione strutturalmente dominante: è il creditore più esposto, quello che governa la liquidità corrente dell’impresa attraverso gli affidamenti e quello dal cui atteggiamento — collaborativo od ostruzionistico — dipende in concreto la percorribilità del risanamento.

Quando il credito bancario è assistito dalla garanzia pubblica del Fondo per le PMI di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996, gestito da Mediocredito Centrale («MCC»), la fisiologia negoziale subisce però un’alterazione profonda: una parte rilevante del rischio di credito non grava più sulla banca, ma sullo Stato. Ciò che nasce come strumento di accesso al credito per le imprese può così trasformarsi, nella crisi, in un fattore di rigidità negoziale: comprendere questa dinamica — e gli argomenti giuridici per governarla — è oggi una competenza indispensabile per chi assiste imprese nel percorso di composizione negoziata.

2. Gli obblighi delle banche nella composizione negoziata: artt. 4 e 16 CCII

Il Codice della crisi non lascia il comportamento delle banche alla mera autonomia negoziale. L’art. 4 impone a tutte le parti coinvolte nelle trattative doveri di buona fede e correttezza, declinati per i creditori nell’obbligo di collaborare lealmente con l’imprenditore e con l’esperto e di riscontrare le proposte in modo sollecito e motivato. Su questo tronco generale si innesta la disciplina speciale dell’art. 16, che al comma 5 impone alle banche e agli intermediari finanziari — nonché ai rispettivi mandatari e cessionari — di partecipare alle trattative in modo attivo e informato.

Il medesimo art. 16 stabilisce inoltre che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti: la banca che intenda ridurre o revocare le linee deve fondarsi sulla disciplina di vigilanza prudenziale e — per effetto delle modifiche apportate dal terzo correttivo — darne conto con una comunicazione motivata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa. La pendenza delle trattative, in altri termini, non può essere trattata come un automatico evento di default: il legislatore ha voluto impedire che l’emersione tempestiva della crisi — obiettivo dichiarato dell’istituto — venga punita proprio dal sistema bancario che dovrebbe accompagnarla.

3. La garanzia MCC e l’incentivo distorto della banca garantita

La garanzia del Fondo copre, a seconda delle operazioni, una percentuale rilevante dell’esposizione bancaria. Sul piano economico ciò significa che, nella crisi del debitore, la banca garantita ha davanti a sé due strade: partecipare a un risanamento dall’esito incerto, sopportando tempi e falcidie, oppure escutere la garanzia e incassare dallo Stato la quota coperta, trasferendo il problema al Fondo. È l’incentivo distorto — un classico moral hazard — che la dottrina ha lucidamente denunciato: la banca garantita rischia di sedersi al tavolo delle trattative da convitato disinteressato, quando non di abbandonarlo del tutto.

Perché l’escussione cambia la partita

Escussa la garanzia, il Fondo che ha pagato si surroga nei diritti della banca per la quota indennizzata, e il relativo credito di restituzione è assistito dal privilegio generale previsto dall’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/1998. Un credito che al tavolo delle trattative era chirografario si trasforma così, per la parte surrogata, in credito privilegiato dello Stato: si altera l’ordine delle cause di prelazione su cui l’intero piano era stato costruito, si comprime la capienza per i chirografari e si irrigidisce un interlocutore — il Fondo — strutturalmente meno flessibile della banca nella gestione negoziale.

Di qui la centralità del tema: nella composizione negoziata di un’impresa con esposizioni garantite MCC, la vera partita non si gioca soltanto sulla proposta economica, ma sul governo dei tempi e dei comportamenti della banca garantita rispetto all’attivazione della garanzia.

4. L’escussione in pendenza di trattative: effetti sulla massa e sul percorso

L’escussione della garanzia in pendenza delle trattative produce effetti che vanno ben oltre il rapporto banca-Fondo. Per l’impresa, significa vedersi sostituire un interlocutore negoziale disponibile con un creditore pubblico privilegiato, con drastica riduzione dei margini di manovra del piano; per gli altri creditori, significa subire una modifica unilaterale della struttura del passivo — un «riposizionamento» di parte del debito bancario in area privilegiata — senza alcun consenso; per il percorso di composizione, significa spesso il fallimento delle trattative, con l’approdo a esiti liquidatori che la garanzia pubblica avrebbe dovuto scongiurare, non accelerare.

La condotta della banca che, ricevuta una proposta transattiva seria, la ignori e proceda all’escussione si espone peraltro a censura sotto un duplice profilo: la violazione dei doveri di partecipazione attiva e informata ex art. 16 CCII e dei canoni di buona fede ex art. 4, da un lato; la violazione dei doveri che la stessa banca ha verso il Fondo, dall’altro — profilo, quest’ultimo, tanto meno esplorato quanto decisivo.

5. I doveri della banca verso il Fondo: diligenza e contenimento della perdita

La disciplina operativa del Fondo di garanzia impone infatti al soggetto finanziatore di gestire il credito garantito con la diligenza professionale qualificata e nell’interesse anche del garante pubblico, adoperandosi per il contenimento della perdita. Ne discendono corollari di immediato rilievo negoziale: la banca è tenuta a valutare le proposte transattive e di risanamento che pervengano dal debitore, a trasmetterle al gestore secondo le procedure della piattaforma del Fondo e a non pregiudicare, con condotte inerti od opportunistiche, la possibilità di un recupero superiore a quello liquidatorio.

La prassi professionale registra però scostamenti significativi: proposte regolarmente ricevute e mai caricate in piattaforma, escussioni attivate a trattative in corso, dinieghi non motivati. Sono condotte che l’impresa e i suoi advisor devono documentare puntualmente — protocollando le proposte, richiedendo riscontro scritto, coinvolgendo l’esperto — perché è su quella documentazione che si costruiscono tanto l’interlocuzione con il gestore del Fondo quanto, ove necessario, la tutela giudiziale.

6. Le tutele dell’impresa: buona fede, misure protettive e inibitoria dell’escussione

Quali strumenti ha l’impresa di fronte alla banca garantita che si sottrae alle trattative? Il primo presidio è procedimentale: le misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII, che paralizzano le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio del debitore, e le misure cautelari atipiche che il tribunale può disporre per assicurare l’utile svolgimento delle trattative. In questo perimetro si colloca la questione più delicata: se e in che misura il giudice possa inibire l’escussione della garanzia MCC in pendenza del percorso.

La giurisprudenza di merito ha offerto aperture significative: si segnala, in particolare, l’orientamento del Tribunale di Gorizia (ordinanza del 19 marzo 2024) che, in sede di misure a protezione delle trattative, ha imposto l’astensione dalle iniziative di escussione ed esecutive, estendendone gli effetti anche al garante pubblico: una «cristallizzazione» della situazione creditoria funzionale a preservare l’assetto del tavolo negoziale sino all’esito del percorso. È un indirizzo coerente con la ratio dell’istituto: se l’escussione in corso di trattative può vanificare il risanamento alterando l’ordine dei privilegi, la sua inibizione temporanea è la misura che meglio bilancia gli interessi in gioco, senza sacrificare definitivamente le ragioni della banca né del Fondo.

7. Indicazioni operative: come gestire la banca garantita nel percorso

L’esperienza applicativa suggerisce un metodo di lavoro preciso, sin dalla preparazione dell’istanza. In fase preliminare: censire analiticamente le esposizioni bancarie garantite MCC, verificando per ciascuna lo stato della garanzia (vigente, già attivata, decaduta), l’ammontare esatto del credito e la regolarità degli adempimenti della banca verso il Fondo — elementi che condizionano tanto il piano quanto la strategia negoziale.

In fase di trattativa: formalizzare per iscritto le proposte alla banca garantita, sollecitandone la trasmissione al gestore del Fondo secondo le procedure operative; coinvolgere l’esperto nella verifica della condotta delle parti, anche ai fini della relazione finale; valutare, in caso di iniziative di escussione o di rigidità ingiustificate, il ricorso alle misure protettive e cautelari, sino alla richiesta di inibitoria dell’escussione. In parallelo, non va trascurato il versante erariale del tavolo: sul trattamento dei debiti fiscali nel percorso si rinvia alla nostra analisi della transazione fiscale nella composizione negoziata, mentre per le dinamiche dell’omologazione senza adesione del creditore pubblico si veda il nostro contributo sul cram down fiscale.

8. Considerazioni conclusive

La garanzia pubblica sul credito alle PMI nasce per favorire l’accesso al credito e dovrebbe accompagnare l’impresa anche nella fase più delicata del suo ciclo di vita, non accelerarne la disgregazione. Il quadro normativo — dagli obblighi di partecipazione attiva ex art. 16 CCII ai doveri di contenimento della perdita verso il Fondo, sino alle aperture della giurisprudenza sull’inibitoria dell’escussione — offre oggi all’impresa strumenti concreti per pretendere dalla banca garantita un ruolo negoziale effettivo. Ma si tratta di strumenti che vanno azionati con tempestività, metodo e documentazione rigorosa: la differenza tra un tavolo che tiene e un tavolo che salta si costruisce nei primi sessanta giorni del percorso, non nelle ultime settimane.

Carta & Partners — La competenza che conta

Lo Studio assiste imprese, creditori e organi della crisi nei percorsi di composizione negoziata: predisposizione dell’istanza e del piano, gestione delle trattative con il ceto bancario — incluse le esposizioni assistite da garanzia MCC — transazione fiscale, misure protettive e cautelari. L’Avv. Dott. Comm. Dario Carta è inoltre Esperto nella composizione negoziata della crisi d’impresa, iscritto nell’apposito elenco tenuto dalla Camera di Commercio. Per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo Studio all’indirizzo segreteria@cartaepartners.it — Tel. 06 23485903.

Avv. Dott. Comm. Dario Carta

Riferimenti normativi: artt. 4, 12, 16, 18 e 19 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); art. 2, comma 100, lettera a), della L. n. 662/1996; art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/1998; Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI.

Giurisprudenza e dottrina: Trib. Gorizia, ordinanza 19 marzo 2024; C. Pirozzi, La partecipazione delle banche assistite da garanzia MCC nel percorso di composizione negoziata, in dirittodellacrisi.it.

Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.