Criptovalute: rischi fiscali e penali e profili di autoriciclaggio

La sentenza n. 26731 del 16 luglio 2026 qualifica il risparmio d’imposta come utilità proveniente da delitto e riconosce nella criptovaluta il bene attraverso cui si realizza l’ostacolo all’identificazione della provenienza

Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Ottobre 2026

La Seconda sezione penale ricostruisce il rapporto fra reati tributari, criptoattività e autoriciclaggio, affermando che il risparmio di spesa derivante da evasione fiscale costituisce utilità proveniente da altro delitto e che la criptovaluta, bene smaterializzato riconducibile all’art. 810 del codice civile, può adeguatamente rappresentare la realtà economica sottostante al riciclaggio. Il contributo esamina il perimetro del profitto confiscabile, la natura di reato di pericolo della sottrazione fraudolenta, la conferma della tassabilità delle plusvalenze anteriori alla riforma del 2022 e il quadro definitorio risultante dall’adeguamento al regolamento MiCA.

Indice

  1. Premessa
  2. La vicenda e l’esito del giudizio
  3. Il perimetro del sindacato sulle cautele reali
  4. La natura giuridica delle criptoattività
  5. Criptovalute e autoriciclaggio: la condotta rilevante
  6. Il risparmio d’imposta come utilità proveniente da delitto
  7. La sottrazione fraudolenta come reato di pericolo
  8. La tassabilità delle plusvalenze realizzate prima del 2023
  9. Il limite della mera utilizzazione o del godimento personale
  10. Il quadro definitorio dopo il regolamento MiCA
  11. Riflessi operativi e considerazioni conclusive

1. Premessa

La sentenza n. 26731, depositata il 16 luglio 2026 dalla Seconda sezione penale, offre una ricostruzione estesa del rapporto fra reati tributari, criptoattività e autoriciclaggio. L’occasione è un giudizio cautelare reale, ma le affermazioni della Corte hanno una portata che eccede il caso deciso.

Due passaggi meritano attenzione particolare. Il primo è la qualificazione del risparmio d’imposta come utilità proveniente da delitto, idonea a fungere da oggetto della condotta di autoriciclaggio. Il secondo è il riconoscimento della criptovaluta come bene capace di rappresentare la realtà economica sottostante al riciclaggio, e quindi come strumento attraverso cui si realizza l’ostacolo all’identificazione della provenienza illecita.

Si aggiunge un terzo profilo, di rilievo pratico immediato: la tassabilità delle plusvalenze su criptoattività realizzate prima della riforma del 2022, che la Corte conferma sulla scorta di un precedente dello stesso anno.

2. La vicenda e l’esito del giudizio

Il Tribunale di Foggia, in sede di riesame, aveva parzialmente annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari il 10 febbraio 2026, disponendo la restituzione all’avente diritto della somma di euro 106.375,96 in relazione a uno dei periodi d’imposta contestati ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Nel resto le censure difensive erano state respinte.

Le imputazioni provvisorie riguardavano l’omessa dichiarazione, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del medesimo decreto, l’autoriciclaggio ai fini della confisca prevista dall’art. 648-quater del codice penale e, inoltre, la violazione dell’art. 7 del D.L. n. 4 del 2019 in materia di indebita percezione di prestazioni assistenziali.

Dalle indagini erano emersi un’attività di trading con un imponibile di euro 586.638,28 derivante da plusvalenze su criptoattività, un’imposta dovuta e non versata di euro 152.525,95, rapporti con diversi exchange, la disponibilità di molteplici wallet non custodiali, l’utilizzo di un servizio di mixing, la conversione di parte delle criptovalute in valuta fiat e la successiva canalizzazione in rapporti bancari formalmente intestati alla moglie, con acquisto di un immobile a lei intestato.

Il dato processuale. La Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese. Il vantaggio patrimoniale autonomo derivante dalle condotte contestate era stato quantificato dal Tribunale in euro 360.376,99, importo distinto dall’imposta evasa.

3. Il perimetro del sindacato sulle cautele reali

La premessa metodologica condiziona l’esito e conviene esplicitarla, perché spiega perché gran parte delle censure sia stata ritenuta inammissibile nella sostanza.

Il sindacato della Corte sulle ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, del codice di procedura penale; la violazione è riconosciuta soltanto in caso di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione meramente apparente, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (n. 5876 del 2004, Bevilacqua; n. 18954 del 2016, Capasso).

Quanto al presupposto, non occorre valutare i gravi indizi di colpevolezza: è sufficiente il fumus commissi delicti, cioè l’astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato, correlata a elementi di fatto quantomeno indiziari. Le difese che chiedono una verifica piena del dolo o una ricostruzione alternativa dei fatti incontrano qui un limite strutturale.

4. La natura giuridica delle criptoattività

La Corte affronta la qualificazione muovendo dalla constatazione dei molteplici e non coerenti tentativi di definizione del fenomeno, e approda a una ricostruzione in termini civilistici.

La criptovaluta è res in commercium: assume rilevanza per l’interesse dei singoli a disporne mediante scambio di denaro, e trova collocazione, seppure atipica, nel concetto di bene recato dall’art. 810 del codice civile, in quanto oggetto di autonomi rapporti giuridici, idonea a soddisfare un interesse patrimoniale e dunque suscettibile di formare oggetto di diritti.

Si tratta però di un bene totalmente smaterializzato, e non semplicemente immateriale: non esistente in rerum natura, dunque bene ma non cosa nel senso di porzione fisica del mondo esteriore, esistente digitalmente e rappresentativo di un valore.

I caratteri richiamati

Non emessa né garantita da una banca centrale o da un ente pubblico; non necessariamente legata a una valuta legalmente istituita; priva dello status giuridico di valuta o moneta, ma accettata come mezzo di scambio; trasferibile, memorizzabile e scambiabile elettronicamente, e gestibile solo mediante strumenti informatici.

La Corte colloca il fenomeno nel locus artificialis che è il mercato, la cui artificialità deriva dalla tecnica del diritto: è il diritto a dare forma alla nuova realtà economica, riconoscendo nelle criptovalute un bene rispetto al quale ricorre un evidente interesse di scambio. La qualificazione non è isolata: la stessa Seconda sezione, con la sentenza n. 20138 del 2025, ha ritenuto che la cripto-attività integri cosa mobile agli effetti della legge penale, in quanto dato informatico costituito dalla rappresentazione di un valore o di un diritto trasferibile e memorizzabile elettronicamente.

5. Criptovalute e autoriciclaggio: la condotta rilevante

L’art. 648-ter.1 del codice penale punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità che ne provengono, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La Corte richiama tre principi consolidati e ne verifica l’applicazione al contesto delle criptoattività.

Il primo: tanto le operazioni di movimentazione bancaria quanto i plurimi acquisti di beni mobili e immobili, anche a sé intestati, determinano un evidente ostacolo all’accertamento dell’origine illecita delle somme (sez. II, n. 4855 del 2022, Guido). Il secondo: integra il delitto la condotta di chi, autore del reato presupposto, impieghi le somme realizzando l’investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità (sez. II, n. 27023 del 2022, Miele). Il terzo, di rilievo decisivo: è irrilevante che l’operazione sia tracciabile, ricorrendo comunque un ostacolo all’individuazione del compendio delittuoso (sez. II, n. 35260 del 2021, Pari).

Su questo impianto si innesta la nozione di illecito trasformativo, ripresa dalla pronuncia n. 37754 del 2023, Melandri: le risorse di provenienza delittuosa, pur legate da un nesso causale con il reato presupposto, assumono per effetto della trasformazione una autonoma individualità sia per causa che per effetto, in un fenomeno di autonomizzazione che riguarda non soltanto la res, ma la sua stessa destinazione funzionale.

Nel caso deciso l’elemento qualificante era il servizio di mixing, idoneo a offuscare la tracciabilità dei flussi e a recidere il collegamento fra mittente e destinatario finale delle criptoattività.

6. Il risparmio d’imposta come utilità proveniente da delitto

L’affermazione di maggiore portata sistematica è espressa in poche righe: il risparmio di spesa derivante da evasione fiscale ben può essere qualificato come utilità proveniente da altro delitto in relazione al delitto di autoriciclaggio.

La conseguenza è rilevante. Il reato tributario non esaurisce la propria rilevanza penale nella sanzione propria: genera un’utilità che, se successivamente impiegata, sostituita o trasferita con modalità idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza, fonda un’autonoma responsabilità e un autonomo profitto confiscabile.

Nella vicenda in esame il delitto presupposto dell’autoriciclaggio era la sottrazione fraudolenta di cui all’art. 11, e il profitto era costituito dal guadagno derivante dall’imposta sottratta all’attività di riscossione, impiegato nell’acquisto di criptoattività destinate a investimento speculativo.

Il punto incide sul perimetro del vincolo reale. Il sequestro non si arresta all’imposta evasa: raggiunge il profitto dell’autoriciclaggio, che è autonomo e comprende ciò che l’impiego delle somme ha prodotto. Qui l’importo era di euro 360.376,99, a fronte di un’imposta non versata di euro 152.525,95.

7. La sottrazione fraudolenta come reato di pericolo

Il ricorrente sosteneva che il delitto di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000 non potesse ritenersi integrato in assenza di un debito tributario definito e di una procedura di riscossione coattiva, tanto più che non era ancora decorso il termine per la dichiarazione.

La Corte respinge l’impostazione richiamando due principi.

Il delitto è reato di pericolo e non di danno: ai fini del perfezionamento non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto (sez. III, n. 36290 del 2011, Cualbu). È sufficiente l’idoneità della condotta, valutata con giudizio ex ante, a rendere in tutto o in parte inefficace l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria (sez. III, n. 39079 del 2013, Barei, in fattispecie relativa a un professionista che, in prossimità degli esiti di una verifica fiscale a suo carico, aveva ceduto immobili e quote sociali alla convivente).

Quanto al requisito della fraudolenza, hanno natura fraudolenta anche gli atti dispositivi che, diversamente da quelli simulati, determinino il trasferimento effettivo del bene, quando risultino connotati da elementi di inganno o di artificio e dunque da stratagemmi finalizzati a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione (sez. III, n. 33988 del 2023, Fabiano; n. 35983 del 2020, Colanzi).

Il ricorso a un servizio di mixing in costanza di verifica si colloca con naturalezza in questa cornice: non occorre che il pregiudizio per l’Erario si sia già consolidato.

8. La tassabilità delle plusvalenze realizzate prima del 2023

Un profilo autonomo, e per molti versi il più rilevante sul piano tributario, riguarda il regime applicabile alle operazioni anteriori alla riforma.

La difesa sosteneva che gli obblighi dichiarativi in materia di criptovalute fossero stati introdotti solo nel 2022, con la conseguente irrilevanza delle condotte precedenti. La Corte richiama il principio affermato dalla Terza sezione con la sentenza n. 20740 del 2026, Mannini: in tema di reati tributari, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni speculative su bitcoin costituiscono materia imponibile anche se realizzate prima dell’introduzione della lettera c-sexies nell’art. 67, comma 1, del TUIR a opera dell’art. 1, comma 127, della legge n. 197 del 2022, poiché tale disposizione risponde unicamente a esigenze di maggior dettaglio della disciplina.

Prima della riforma quelle operazioni rientravano infatti nello spettro dell’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), relativo, come la precedente lettera c-quater), all’imposizione degli strumenti finanziari. Il comma 127 opera quindi come norma transitoria che regola il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, senza introdurre un obbligo impositivo prima inesistente.

Un passaggio che conviene leggere con attenzione

Il Tribunale aveva ritenuto il fumus dell’omessa dichiarazione per il solo anno d’imposta 2024, considerando dirimente l’entrata in vigore della legge n. 197 del 2022. La Corte osserva che quella delimitazione è stata operata in termini decisamente favorevoli per il ricorrente. In altre parole, la limitazione alle annualità successive alla riforma non discende dalla legge: le operazioni anteriori restano astrattamente rilevanti.

9. Il limite della mera utilizzazione o del godimento personale

La difesa aveva invocato la clausola di non punibilità del quinto comma dell’art. 648-ter.1, deducendo che le criptovalute fossero destinate a uso o godimento personale dell’indagato e che non risultasse una modifica dell’intestazione soggettiva.

La clausola esclude la punibilità quando il denaro, i beni o le altre utilità siano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La giurisprudenza ne circoscrive però l’operatività al solo caso in cui l’agente utilizzi o goda in modo diretto dei beni, senza compiere su di essi alcuna operazione atta a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa (sez. II, n. 25348 del 2025).

La ricostruzione del Tribunale, imperniata sulla conversione in valuta fiat, sulla canalizzazione in rapporti intestati a un terzo e sull’acquisto immobiliare, collocava la vicenda al di fuori di quel perimetro. Il confine è dunque netto: la clausola copre il consumo, non la trasformazione.

10. Il quadro definitorio dopo il regolamento MiCA

Un aggiornamento che molti commenti continuano a trascurare riguarda la fonte della definizione.

La nozione di moneta virtuale recata dall’art. 1, lettera qq), del D.Lgs. n. 231 del 2007, introdotta dal D.Lgs. n. 125 del 2019 e costruita sulle direttive antiriciclaggio, è stata abrogata dal D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129, di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività. Il medesimo decreto ha inserito nell’art. 1, comma 2, del decreto antiriciclaggio la lettera m-bis), che per la definizione di cripto-attività rinvia al regolamento europeo.

Il rilievo non è soltanto nominalistico. Chi continua ad ancorare la nozione alla direttiva (UE) 2018/843 lavora su un testo superato, con riflessi sulla ricostruzione degli obblighi dei prestatori di servizi e sul perimetro soggettivo degli adempimenti.

La qualificazione penalistica, peraltro, non muta: la Corte ragiona in termini di bene e di utilità, categorie che prescindono dall’inquadramento regolamentare e che restano ferme anche nel nuovo assetto.

11. Riflessi operativi e considerazioni conclusive

Il perimetro del sequestro. Il profitto dell’autoriciclaggio è autonomo rispetto all’imposta evasa e comprende il risultato dell’impiego delle somme. La difesa che si concentri sulla sola quantificazione del tributo lascia scoperto il fronte decisivo.

L’intestazione a terzi non protegge. Il vincolo ha raggiunto l’immobile intestato al coniuge in ragione della diretta riferibilità all’indagato delle somme impiegate per l’acquisto. Il tema, come noto, si intreccia con quello della confisca per equivalente nel reato tributario.

La tracciabilità come terreno difensivo. L’ostacolo è integrato anche da operazioni tracciabili; il ricorso a servizi di anonimizzazione lo rende però manifesto. Ricostruire con precisione la catena di wallet, exchange e conversioni è il primo adempimento difensivo, e serve tanto a contestare l’ostacolo quanto a quantificare correttamente il profitto.

Le annualità anteriori al 2023. La tesi dell’irrilevanza penale delle operazioni precedenti alla legge n. 197 del 2022 è preclusa. Nelle verifiche in corso conviene impostare la ricostruzione reddituale sull’intero arco temporale, senza confidare in una soglia che la giurisprudenza non riconosce.

Il raccordo con gli obblighi di monitoraggio. Alla posizione dichiarativa si affianca il piano degli obblighi di comunicazione e di tracciamento dei rapporti finanziari, sul quale si rinvia a quanto già esposto in tema di comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari.

La pronuncia non introduce categorie nuove: applica alle criptoattività principi già elaborati per il denaro e per i beni tradizionali. È proprio questa la sua rilevanza. Il carattere smaterializzato del bene non crea uno spazio franco, e l’anonimato perseguito attraverso il mixing non protegge: ne costituisce semmai la prova più evidente dell’elemento che la norma incriminatrice richiede, ossia l’ostacolo concreto all’identificazione della provenienza.

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Avv. Dott. Comm. Dario Carta

Riferimenti normativi: artt. 648-ter.1 e 648-quater del codice penale; art. 810 del codice civile; artt. 5 e 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; art. 67, comma 1, lettere c-quinquies) e c-sexies), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 1, commi 126 e 127, della L. 29 dicembre 2022, n. 197; art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e dal D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129; regolamento (UE) 2023/1114; art. 7 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4; artt. 321 e 325 del codice di procedura penale.

Giurisprudenza: Cass. pen., sez. II, 16 luglio 2026, n. 26731; sez. III, n. 20740/2026, Mannini; sez. II, n. 20138/2025 e n. 25348/2025; n. 37754/2023, Melandri; sez. III, n. 33988/2023, Fabiano; sez. II, n. 4855/2022, Guido, e n. 27023/2022, Miele; sez. II, n. 35260/2021, Pari; sez. III, n. 35983/2020, Colanzi; sez. III, n. 39079/2013, Barei, e n. 36290/2011, Cualbu; Sez. Un. n. 18954/2016, Capasso, e n. 5876/2004, Bevilacqua.

Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.