L’ordinanza n. 26643 del 12 ottobre 2026 conferma la neutralità dell’atto istitutivo e circoscrive l’esenzione per gli atti del divorzio ai soli trasferimenti fra gli ex coniugi
Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Ottobre 2026
La mera istituzione del vincolo di destinazione e la dotazione patrimoniale al trustee non integrano il presupposto dell’imposta proporzionale di donazione, occorrendo un trasferimento di ricchezza effettivo e stabile, ravvisabile soltanto nell’eventuale attribuzione finale al beneficiario. L’ordinanza esclude inoltre che l’esenzione dell’art. 19 della legge n. 74 del 1987 si estenda ai conferimenti compiuti da terzi disponenti a favore di soggetti diversi dall’ex coniuge. Il contributo colloca la decisione nel percorso che ha condotto alla tassazione in uscita e ne verifica la tenuta alla luce dell’art. 4-bis del testo unico, dell’opzione per la corresponsione anticipata e del differimento al 2027 del nuovo testo unico dei tributi indiretti.
Indice
L’ordinanza n. 26643, depositata il 12 ottobre 2026, torna su due questioni che la pratica incontra spesso insieme e che conviene tenere distinte: il momento in cui il trust assume rilievo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, e l’ampiezza dell’esenzione riconosciuta agli atti relativi allo scioglimento del matrimonio.
Sul primo profilo la decisione si colloca nel solco ormai consolidato della tassazione in uscita: l’atto istitutivo e la dotazione patrimoniale non determinano un trasferimento definitivo di ricchezza e non integrano, di per sé, il presupposto dell’imposta proporzionale. Sul secondo, circoscrive il beneficio ai trasferimenti che attuano la sistemazione patrimoniale fra gli ex coniugi, escludendo quelli che altri disponenti compiano nel medesimo contesto negoziale a favore di soggetti diversi.
La vicenda è stata decisa in base alla disciplina anteriore all’art. 4-bis del testo unico. Il quadro normativo è nel frattempo mutato due volte, e di entrambi i passaggi occorre tenere conto nella pianificazione delle operazioni in corso.
Il trust era stato istituito in attuazione degli accordi raggiunti in sede di divorzio. I disponenti erano tre: il padre e i suoi due figli. Ciascuno aveva conferito partecipazioni societarie, immobili e denaro.
Le posizioni beneficiarie non erano però omogenee. Il conferimento del padre era destinato all’ex coniuge; quelli dei figli erano destinati ai rispettivi discendenti. I contribuenti sostenevano che l’intera operazione, essendo inserita nel medesimo regolamento negoziale, fosse esente ai sensi dell’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, poiché diretta a rafforzare la tutela dell’ex coniuge e a mantenere il patrimonio nell’ambito della discendenza.
L’Amministrazione finanziaria ha seguito una duplice linea. Ha riconosciuto l’esenzione al solo conferimento riconducibile alla sistemazione patrimoniale fra gli ex coniugi, assoggettando gli altri a imposizione proporzionale; e ha applicato l’imposta di donazione già al momento dell’atto istitutivo e di dotazione.
L’esito. La Corte ha confermato la lettura restrittiva dell’esenzione e ha invece censurato l’anticipazione del prelievo: l’imposta proporzionale non poteva essere applicata all’atto istitutivo e alla dotazione, potendo sorgere soltanto in occasione dell’eventuale attribuzione finale ai beneficiari.
Il principio affermato è che la mera istituzione del vincolo di destinazione e la dotazione patrimoniale al trustee non realizzano il presupposto dell’imposta proporzionale di donazione. Occorre un trasferimento di ricchezza effettivo e stabile, ravvisabile soltanto nell’eventuale attribuzione finale al beneficiario.
La ragione è strutturale e attiene alla natura dell’attribuzione al trustee. Il trustee non riceve i beni per arricchirsi: li riceve in proprietà strumentale, vincolata allo scopo e destinata a esaurirsi con il programma del trust. Il patrimonio in trust resta segregato tanto rispetto al disponente quanto rispetto al patrimonio personale del trustee. Manca dunque, in quel momento, l’incremento patrimoniale che l’imposta intende colpire.
Ne discende che l’arricchimento rilevante dev’essere apprezzato in capo ai beneficiari, e non può essere tassato in anticipo quando a essi non sia ancora stata attribuita alcuna utilità patrimoniale.
L’approdo è il punto di arrivo di un percorso lungo, che conviene richiamare perché incide tuttora sulle posizioni pendenti.
Un primo orientamento, maturato nel 2015, aveva ipotizzato l’esistenza di un’autonoma imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, dovuta per il solo fatto della segregazione e indipendentemente da un effettivo arricchimento. Quella ricostruzione è stata progressivamente abbandonata.
Il mutamento si è consolidato con le pronunce del 7 giugno 2019, nn. 15453, 15455 e 15456, che hanno escluso la tassabilità dell’atto di dotazione valorizzando il carattere limitato e temporaneo del trasferimento al trustee, e che hanno dato avvio a un filone rimasto costante negli anni successivi.
L’Amministrazione finanziaria vi si è adeguata con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, che ha abbandonato l’impostazione delle precedenti circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008, fondate sulla tassazione in entrata, riconoscendo che rileva il solo trasferimento stabile e definitivo ai beneficiari.
Perché conta ancora. Il contenzioso su annualità anteriori al 2025 è tutt’altro che esaurito, e riguarda per lo più atti di dotazione tassati secondo l’impostazione superata. Per quelle posizioni l’ordinanza n. 26643/2026 costituisce un ulteriore argomento, non un elemento di novità.
Il secondo profilo della decisione ha un rilievo autonomo e investe un’esenzione di larghissima applicazione pratica.
L’art. 19 della legge n. 74 del 1987 esenta dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nonché ai procedimenti diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni. La Corte costituzionale ne ha poi esteso la portata: con la sentenza n. 176 del 1992 alle iscrizioni ipotecarie a garanzia delle obbligazioni assunte in giudizio, e con la sentenza n. 154 del 1999 a tutti gli atti relativi al procedimento di separazione personale.
Su questa base si è formato un orientamento ampio, che riconosce l’esenzione a ogni accordo funzionalmente collegato alla negoziazione complessiva dei rapporti fra i coniugi in occasione della crisi: orientamento che la stessa Corte ha confermato, fra le altre, con l’ordinanza n. 26363 del 2022.
La ratio è nota: favorire la sistemazione dei rapporti patrimoniali evitando che il peso fiscale ostacoli la definizione consensuale della crisi coniugale.
L’ampiezza dell’orientamento non si traduce in una franchigia generalizzata per tutto ciò che le parti inseriscono nel medesimo documento.
La natura di negoziazione globale degli accordi di separazione e divorzio, osserva la Corte, non consente di estendere il beneficio oltre i suoi confini legittimi. Quei confini sono segnati dalla funzione della norma, che è la sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi. Nel caso deciso vi rientrano le attribuzioni del padre a favore dell’ex coniuge; non vi rientrano quelle compiute dai figli a favore dei propri discendenti.
Il criterio che se ne ricava è soggettivo e causale insieme. Non rileva la collocazione dell’atto all’interno di un unico regolamento negoziale, né la circostanza che l’operazione complessiva persegua anche l’interesse dell’ex coniuge. Rileva se quella specifica attribuzione sia riconducibile alla causa tipica della crisi coniugale, ossia se intercorra fra i coniugi e attui la definizione dei loro rapporti.
Nella prassi i trust costituiti in sede di crisi coniugale vedono spesso intervenire, come disponenti, anche ascendenti o discendenti, per consolidare il patrimonio familiare in un’unica struttura. L’operazione resta legittima, ma l’esenzione non si estende a quei conferimenti: il trattamento fiscale va determinato conferimento per conferimento, in base al rapporto fra il singolo disponente e il beneficiario della relativa posizione.
La vicenda è stata decisa, ratione temporis, secondo la disciplina anteriore alla riforma. Dal 1° gennaio 2025 il quadro è regolato dall’art. 4-bis del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, inserito dall’art. 1 del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139.
La norma recepisce il principio affermato dalla giurisprudenza e ne fa diritto positivo: i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano ai fini dell’imposta ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari, e l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a loro favore. L’adempimento è costruito in autoliquidazione: è il beneficiario a denunciare il trasferimento, con termine decorrente da quell’atto. Resta ferma la disciplina di favore dell’art. 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112 in materia di trust in favore di persone con disabilità grave.
Franchigie e aliquote si determinano in base al rapporto fra disponente e beneficiario: il che conferma, sul piano sistematico, che la vicenda impositiva guarda all’arricchimento finale e non alla segregazione.
Il comma 4 estende l’applicazione delle nuove regole anche ai trust già istituiti al 1° gennaio 2025, rimettendo a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative.
Accanto alla regola generale, la riforma introduce una facoltà che in sede di pianificazione va valutata con attenzione, perché produce effetti irreversibili.
Il disponente o, nel trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, in occasione di ciascun conferimento ovvero dell’apertura della successione. In tal caso base imponibile, franchigie e aliquote si determinano con riferimento al valore complessivo dei beni e al rapporto fra disponente e beneficiario esistenti in quel momento.
Due conseguenze meritano di essere segnalate.
La prima riguarda l’indeterminatezza dei beneficiari: se al momento del conferimento non è possibile determinare la categoria di beneficiario, l’imposta si calcola sull’aliquota più elevata, senza applicazione delle franchigie. È un esito tutt’altro che teorico nei trust discrezionali, dove l’individuazione dei beneficiari è per definizione rimessa al trustee.
La seconda riguarda la stabilità della scelta: esercitata l’opzione, i successivi trasferimenti ai beneficiari appartenenti alla medesima categoria non sono più soggetti né all’imposta sulle successioni e donazioni né alle ipocatastali, e non si dà luogo al rimborso di quanto assolto. L’anticipazione cristallizza il prelievo, anche quando il programma del trust si sviluppi poi in modo diverso da quello previsto.
Il termine di confronto. L’opzione conviene quando il valore dei beni è destinato a crescere, i beneficiari sono già individuati e il rapporto con il disponente consente franchigia e aliquota favorevoli. Diventa penalizzante nei trust discrezionali e in quelli di durata lunga con beneficiari indeterminati, dove espone all’aliquota massima senza franchigie su un prelievo non ripetibile.
Un ulteriore passaggio, che i primi commenti all’ordinanza non considerano, riguarda la collocazione della disciplina.
L’art. 4-bis è confluito, senza modifiche sostanziali, nell’art. 90 del D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, la cui rubrica richiama espressamente la norma di provenienza. Cambiano i soli rinvii interni: le franchigie e le aliquote sono individuate dagli artt. 93 e 133 del nuovo testo unico in luogo degli artt. 7 e 56 del D.Lgs. n. 346 del 1990, e la denuncia del beneficiario è disciplinata dall’art. 23.
L’applicazione del testo unico, originariamente fissata al 1° gennaio 2026, è stata differita al 1° gennaio 2027 dall’art. 4, comma 5, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, che ha modificato in tal senso l’art. 205, comma 1, del medesimo testo unico.
Per gli atti posti in essere fino al 31 dicembre 2026 la norma da citare resta dunque l’art. 4-bis del D.Lgs. n. 346 del 1990. Il rilievo non è soltanto formale: incide sulla corretta indicazione della base normativa negli atti istitutivi, nelle denunce e negli atti difensivi.
Contenzioso su atti anteriori al 2025. Per gli avvisi che hanno tassato l’atto di dotazione l’orientamento è consolidato e l’ordinanza ne costituisce conferma. Resta da verificare, caso per caso, se l’atto impositivo abbia qualificato l’operazione come trasferimento definitivo sulla base di elementi concreti, quali l’immediata disponibilità dei beni in capo ai beneficiari.
Trust in sede di crisi coniugale. L’esenzione va invocata soltanto per i conferimenti che intercorrono fra i coniugi. Per gli altri occorre quantificare in anticipo il prelievo, tenendo presente che l’inserimento nel medesimo atto non modifica la qualificazione. Dove la presenza di più disponenti risponda a esigenze reali, può essere preferibile scindere le attribuzioni in atti distinti, documentandone le rispettive cause.
Atti istitutivi redatti dopo il 2024. La clausola che individua i beneficiari assume un peso fiscale diretto, perché da essa dipende la determinabilità della categoria ai fini dell’eventuale opzione. Nei trust discrezionali l’opzione per la corresponsione anticipata va valutata con particolare prudenza.
Trust già istituiti al 1° gennaio 2025. Rientrano nell’ambito del comma 4 e vanno riesaminati alla luce della nuova disciplina, verificando in particolare la posizione di quelli che avevano già assolto l’imposta in entrata secondo l’impostazione anteriore alla circolare n. 34/E del 2022.
Trust con funzione di holding. Quando la struttura detiene partecipazioni, al profilo dell’imposta indiretta si affiancano i temi di qualificazione ai fini delle imposte sui redditi, sui quali si rinvia a quanto già esposto in tema di trust quale holding dinamica e, per i trasferimenti d’azienda, di esenzione nel passaggio generazionale.
Sul primo profilo l’ordinanza non innova: conferma un principio che la giurisprudenza ha elaborato dal 2019, che la prassi ha recepito nel 2022 e che il legislatore ha codificato nel 2024. Il suo valore sta nella continuità, e nel ribadire che la segregazione non è manifestazione di capacità contributiva fino a quando non si traduca in un arricchimento del beneficiario.
Sul secondo profilo la decisione è invece utile perché segna un limite. L’esenzione per gli atti relativi alla crisi coniugale ha conosciuto un’applicazione progressivamente estensiva, al punto che nella prassi se ne è talvolta assunta l’operatività per l’intero contenuto dell’accordo. La Corte ricorda che il perimetro resta quello della funzione della norma: la sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, non la pianificazione patrimoniale della famiglia allargata.
Per le operazioni future il baricentro si è comunque spostato. Con l’art. 4-bis, e dal 2027 con l’art. 90 del nuovo testo unico, la questione non è più se la dotazione sia tassabile, ma se convenga anticipare volontariamente il prelievo. È una scelta che si compie una sola volta, non è reversibile e non dà diritto a rimborso: va quindi istruita con una proiezione dei valori e dell’assetto beneficiario, non decisa in sede di stipula.
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Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Riferimenti normativi: art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74; art. 4-bis del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, inserito dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139; artt. 90 e 205 del D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123; art. 4, comma 5, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26; art. 6 della L. 22 giugno 2016, n. 112.
Giurisprudenza e prassi: Cass. civ., ord. 12 ottobre 2026, n. 26643; Cass. civ., sez. V, 7 giugno 2019, nn. 15453, 15455 e 15456; Cass. civ., ord. n. 26363/2022; Corte costituzionale, sentenze n. 176 del 1992 e n. 154 del 1999. Agenzia delle entrate, circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022; circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008.
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