Le Procure contabili chiamano in giudizio gli istituti che hanno erogato credito garantito dallo Stato. Il precedente della Sezione giurisdizionale per il Veneto, le pronunce della Cassazione sul merito creditizio e la riforma introdotta dalla legge n. 1 del 2026 disegnano un perimetro ancora in movimento
Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Settembre 2026

Quando l’impresa ammessa alla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese diventa insolvente e il recupero nella procedura concorsuale restituisce poco, le Procure regionali della Corte dei conti guardano a monte dell’erogazione e chiamano in causa, accanto agli amministratori dell’impresa, la banca finanziatrice. La tesi è che l’istituto il quale ammetta al credito garantito un soggetto privo dei requisiti, o ne valuti il merito creditizio confidando nella copertura statale, concorra a cagionare il danno erariale. Il contributo ricostruisce il precedente edito sul punto, la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Veneto n. 6 del 2024, lo standard di diligenza elaborato dalla giurisprudenza civile più recente, la portata della verifica formale prevista dal decreto liquidità, l’incidenza della riforma della responsabilità amministrativa introdotta dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 e l’ipotesi, oggi ricorrente, della banca che resta inerte nella composizione negoziata perché l’escussione della garanzia le risulta più conveniente, per trarne indicazioni operative per gli intermediari.
Indice
L’impresa ottiene un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese, diviene insolvente, la banca escute la garanzia, il gestore del Fondo paga e subentra nel credito, lo Stato tenta il recupero nella procedura concorsuale. Le procedure aperte nei confronti delle imprese inadempienti restituiscono però spesso poco, e le Procure regionali della Corte dei conti hanno iniziato a guardare a monte dell’erogazione, per stabilire chi, oltre all’impresa e ai suoi amministratori, debba rispondere delle risorse pubbliche perdute.
Tra i destinatari dell’azione è comparsa la banca finanziatrice, alla quale si imputa di aver concorso a cagionare il danno ammettendo al credito garantito un’impresa priva dei requisiti, o valutandone il merito creditizio con leggerezza per l’affidamento riposto sulla copertura statale.
Il principale precedente edito, la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Veneto 24 gennaio 2024, n. 6, ha respinto la domanda proposta nei confronti della banca, senza escludere in radice la configurabilità della sua responsabilità. Da allora due fattori hanno modificato il quadro: la Prima sezione civile della Corte di cassazione ha reso più esigente lo standard di diligenza nell’istruttoria dei finanziamenti, anche quando assistiti da garanzia pubblica, e la legge 7 gennaio 2026, n. 1 ha riscritto la nozione di colpa grave introducendo un limite quantitativo al risarcimento.
Il Fondo di garanzia per le PMI, previsto dall’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non eroga denaro alle imprese: garantisce i finanziamenti concessi dalle banche e assume, in tutto o in parte, il rischio di insolvenza del debitore. Con il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il legislatore dell’emergenza ne ha ampliato l’operatività e vi ha affiancato la garanzia SACE. Per i finanziamenti di importo più contenuto previsti dall’art. 13, comma 1, lettera m), l’intervento del Fondo è concesso in via automatica, gratuita e senza valutazione, con erogazione subordinata alla verifica formale del possesso dei requisiti.
Il transito delle somme attraverso un soggetto privato non ne cancella la matrice pubblica. La Corte di cassazione penale lo ha affermato con la sentenza della sez. VI, 19 luglio 2022, n. 28416, che ha ricondotto alla malversazione di cui all’art. 316-bis c.p., nella formulazione allora vigente, la distrazione dalle finalità di legge di un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo. Le somme sono erogate dalla banca, ma è l’intervento dello Stato, che si fa carico del rischio, a renderle ottenibili: il finanziamento trova causa proprio nella garanzia prestata dal Fondo, per imprese alle quali in condizioni ordinarie di mercato il credito sarebbe stato assai difficile.
Sul versante civile la natura pubblicistica del credito che sorge dopo l’escussione è acquisita. Il gestore del Fondo che ha soddisfatto la banca diviene titolare di un diritto restitutorio assistito dal privilegio dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, e può procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, senza bisogno di un titolo giudiziale (Cass. civ., ord. 30 giugno 2025, n. 17652).
La giurisdizione contabile segue questa qualificazione. A partire dall’ordinanza delle Sezioni Unite 1° marzo 2006, n. 4511, il criterio che radica la giurisdizione della Corte dei conti è oggettivo: rilevano la natura pubblica delle risorse e il loro inserimento in un programma di interesse pubblico, non la qualità del soggetto che le gestisce. Il privato che riceve fondi pubblici e li distoglie dallo scopo instaura con l’amministrazione un rapporto di servizio. Ne risponde davanti al giudice contabile. Estendere il principio alla banca è però più delicato, perché l’istituto non riceve risorse pubbliche, ne rende possibile l’impiego, e agisce per un interesse proprio.
La tesi accusatoria emerge con chiarezza dal giudizio definito dalla Sezione Veneto. La Procura regionale aveva convenuto gli esponenti dell’impresa finanziata, a titolo di dolo e in via solidale, e la banca erogatrice, a titolo di colpa grave e in via sussidiaria, chiedendo il ristoro del danno subito dal Ministero delle imprese e del made in Italy per effetto della garanzia escussa.
I fatti erano stati accertati in un parallelo procedimento penale. L’amministratore aveva chiesto il finanziamento per procurarsi liquidità contando sulla garanzia statale; le somme erano state trasferite a una società estera per l’acquisto, poi rivelatosi fittizio, dei macchinari indicati nel piano presentato alla banca, e da lì disperse su conti non più tracciabili: il piano industriale era lo strumento della frode.
Alla banca la Procura rimproverava di non aver valutato con la dovuta cautela il rischio di credito: più indici deponevano per la fragilità patrimoniale dell’impresa, dal grado di indebitamento al rapporto tra margine operativo lordo e ricavi. L’istituto si sarebbe accontentato di garanzie personali irrisorie, non avrebbe esaminato con spirito critico un business plan inaffidabile e non avrebbe svolto controlli dopo l’erogazione, con una violazione gravemente colposa delle regole interne sulla concessione del credito, spiegabile solo con l’affidamento riposto sulla garanzia pubblica.
Se la garanzia sposta il rischio sullo Stato, la banca che la richiede svolge una funzione di filtro, essendo il solo soggetto che prima dell’erogazione conosce l’impresa e può coglierne le anomalie; un filtro che non trattiene nulla contribuisce al danno. La stessa impostazione, secondo quanto riferito dalla stampa specializzata, è stata riproposta in un più recente invito a dedurre notificato a un altro istituto di credito.
Con la sentenza 24 gennaio 2024, n. 6, la Sezione giurisdizionale per il Veneto ha respinto la domanda nei confronti della banca e ha condannato l’amministratore della società, nel frattempo fallita, a versare all’erario l’importo della garanzia escussa. La motivazione non prende posizione sulla configurabilità in astratto di un rapporto di servizio tra istituto finanziatore e amministrazione: si arresta prima, sul terreno della prova e della colpa, e proprio per questo offre indicazioni concrete.
Il primo passaggio riguarda la regola di condotta. Per il Collegio la Procura non aveva indicato quale obbligo di rilievo pubblicistico la banca avrebbe violato, mancando ogni riferimento alla disciplina di dettaglio che regola i rapporti tra soggetto finanziatore e gestore del Fondo e alle cautele previste per il rilascio della garanzia. In assenza di quel parametro non è possibile stabilire se l’istituto se ne sia discostato, né ricostruire un nesso causale con il danno.
Il secondo riguarda le procedure interne. Le regole di affidamento tutelano l’interesse privato dell’intermediario a non finanziare soggetti inaffidabili, e la Procura non aveva spiegato perché dovessero operare anche come presupposto della garanzia statale: il richiamo generico alla loro inosservanza non trasforma una carenza organizzativa in illecito erariale.
Il terzo passaggio interessa da vicino gli intermediari. Anche ammettendo che la regolamentazione interna concorra ad assicurare le condizioni per il rilascio della garanzia, la colpa grave andava esclusa. Il Fondo esiste per consentire l’accesso al credito a imprese che, secondo i criteri ordinariamente adottati dalle banche, non lo otterrebbero, e il legislatore lo ha dotato di una provvista limitata mettendo in conto un capitale di rischio. Pretendere che la banca ammetta alla garanzia solo soggetti già assistiti da garanzie sufficienti significherebbe svuotare lo strumento della sua funzione: le fideiussioni di terzi sono un di più e non un presupposto. Quanto al piano industriale, la banca ne aveva valutato la redditività con argomenti non illogici, tali da far ritenere ragionevolmente sostenibile il rimborso, e le prime quindici rate erano state pagate.
Pesa infine la condotta dell’impresa: fatture false per i macchinari, acquisizione fittizia del controllo di un’altra società per giustificare una nuova unità produttiva, apparente rispetto delle condizioni del finanziamento. Un inganno di questa portata esclude in radice la colpa grave di chi era chiamato a valutare e riconduce per intero il danno a chi lo ha dolosamente cagionato.
Il perimetro fissato dal precedente
La responsabilità erariale della banca non può fondarsi sul solo esito negativo del finanziamento, né sulla generica violazione delle procedure interne di affidamento. Occorre individuare la regola di rilievo pubblicistico che si assume violata, dimostrarne il nesso causale con il danno e provare una colpa grave, che la finalità stessa del Fondo e l’eventuale condotta fraudolenta del beneficiario rendono difficile da configurare.
In sede civile la Cassazione ha chiarito, negli ultimi due anni, che la garanzia pubblica non attenua gli obblighi di diligenza dell’intermediario, e l’evoluzione è destinata a pesare anche sulla valutazione della colpa davanti al giudice contabile.
Con l’ordinanza 8 ottobre 2024, n. 26248, la Prima sezione civile ha affermato che i principi di sana e prudente gestione dell’art. 5 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, da declinare secondo la diligenza professionale dell’art. 1176, comma 2, c.c., vanno osservati anche nell’erogazione dei finanziamenti di fascia bassa previsti dall’art. 13, comma 1, lettera m), del decreto liquidità, benché coperti dalla garanzia integrale del Fondo. La normativa emergenziale ha semplificato l’accesso alla garanzia e non ha esonerato la banca dalla valutazione del cliente. Nel caso deciso la Corte ha peraltro cassato la pronuncia di merito che da quella violazione aveva fatto discendere in modo automatico il concorso della banca nella bancarotta e la nullità del mutuo.
Le pronunce depositate l’11 giugno 2026 hanno precisato entrambi i profili. Da un lato, la nullità del contratto di finanziamento non consegue automaticamente al pregiudizio arrecato ai creditori dell’impresa finanziata (Cass. civ., 11 giugno 2026, n. 19288). Dall’altro, lo standard dell’istruttoria diventa più concreto: con la sentenza n. 19262, resa in un giudizio sull’ammissione al passivo di crediti derivanti anche da mutui assistiti dalla garanzia del Mediocredito Centrale, la Prima sezione ha ritenuto doveroso, secondo un corretto criterio di diligenza professionale, esigere il certificato dei carichi fiscali pendenti rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, dal quale sarebbero emerse vistose discrepanze rispetto alle risultanze del bilancio e delle stesse dichiarazioni fiscali.
La stessa pronuncia contiene però una precisazione che ne delimita la portata e che merita di essere valorizzata in difesa: l’acquisizione del certificato non è imposta in modo automatico e indiscriminato per ogni finanziamento, neppure quando assistito da garanzia pubblica, potendo risultare superflua nel caso concreto, per esempio in ragione della conoscenza del cliente maturata nel tempo o del modesto importo finanziato. La diligenza dell’art. 1176, comma 2, c.c. va apprezzata in concreto, alla luce di tutte le circostanze, e non come elenco di adempimenti standardizzati.
Una giurisprudenza che individua verifiche specifiche e documentabili offre alle Procure quel parametro preciso che nella vicenda veneta era mancato. Resta fermo che la diligenza esigibile in sede civile e la colpa grave rilevante in sede contabile non coincidono.
Il testo del decreto liquidità offre alla difesa un argomento di rilievo. L’art. 1-bis, comma 5, dispone che, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista per l’accesso alle garanzie, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi di segnalazione antiriciclaggio; la disposizione si applica anche alle dichiarazioni allegate alle richieste effettuate ai sensi dell’art. 13.
La distinzione va tenuta ferma nel contraddittorio con la Procura. Sui requisiti di ammissione alla garanzia autocertificati dall’impresa la legge circoscrive il compito della banca a un riscontro formale, e l’addebito di non aver verificato ciò che la norma non impone di verificare risulta difficilmente sostenibile. Sul rapporto di credito restano invece integri gli obblighi di sana e prudente gestione affermati dall’ordinanza n. 26248 del 2024, che attengono alla valutazione del cliente e non alle condizioni di rilascio della garanzia. La prima area appartiene al programma pubblico, la seconda al rapporto privatistico. La regola di rilievo pubblicistico richiesta dalla Sezione Veneto va cercata nella prima.
Con la sentenza 16 luglio 2024, n. 132, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e per la restante parte non fondate le questioni sollevate sull’art. 21, comma 2, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, che aveva limitato in via temporanea, per le condotte commissive e fino al 31 dicembre 2024, la responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose. La Corte ha ritenuto il cosiddetto scudo erariale legittimo nella misura in cui resti temporaneo e strumentale a esigenze straordinarie, indicando al legislatore gli interessi da bilanciare in una riforma organica.
La legge 7 gennaio 2026, n. 1, in vigore dal 22 gennaio 2026, ha riscritto l’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La colpa grave coincide ora con la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto che dagli atti risulta incontrastabilmente. Nella valutazione si tiene conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate e dell’inescusabilità e gravità dell’inosservanza, mentre la colpa grave è esclusa quando la condotta si conforma a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
I profili che incidono sui giudizi in corso
Limite quantitativo. Salvi i casi di dolo e di illecito arricchimento, il comma 1-octies impone di porre a carico del responsabile un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda, ovvero del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione.
Ripartizione tra concorrenti. Il comma 1-quater impone di condannare ciascun concorrente per la parte che vi ha preso, e il comma 1-quinquies riserva la solidarietà ai soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo. Quando l’impresa ha agito con dolo e la banca soltanto con colpa, il confronto processuale si sposta sulla ripartizione del danno.
Giudizi pendenti. L’art. 6, comma 1, della legge n. 1 del 2026 estende le nuove disposizioni sulla responsabilità ai procedimenti e ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore.
Per le banche convenute la riforma apre questioni di immediato rilievo. La nozione di violazione manifesta di norme di diritto mal si concilia con un addebito costruito sull’inosservanza di procedure interne o di generiche regole di prudenza, e rafforza l’impostazione della Sezione Veneto sulla necessità di individuare una regola precisa. Il limite quantitativo è poi parametrato su retribuzioni e compensi erogati dall’amministrazione, e resta da chiarire come operi verso un intermediario che, per il ruolo svolto nel meccanismo della garanzia, non riceve dall’amministrazione un corrispettivo in senso proprio. L’obbligo di polizza introdotto dal comma 4-bis opera dal 1° gennaio 2027, per effetto del d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.
La vicenda veneta riguardava un’impresa già decotta e un amministratore che aveva ingannato la banca. Uno scenario diverso, oggi ricorrente, rende l’addebito assai più solido: l’impresa non è insolvente, ha avviato la composizione negoziata e propone una soluzione che manterrebbe in vita il rapporto, con riscadenzamento o stralcio parziale, mentre la banca resta inerte o rifiuta senza motivare, perché l’escussione le assicura un recupero immediato a carico del Fondo. Il risanamento salta, l’impresa va in liquidazione e il gestore del Fondo, surrogato, recupera una frazione di quanto ha pagato.
La differenza rispetto al precedente veneto sta nella regola di condotta, cioè proprio l’elemento la cui mancanza era stata decisiva. Qui la regola esiste, è scritta e ha rilievo pubblicistico. L’art. 16, comma 5, del Codice della crisi dispone che le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato, e aggiunge che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito, dovendo l’eventuale sospensione imposta dalla disciplina prudenziale essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo con le ragioni specifiche della decisione. Il comma 6 impone a tutte le parti di collaborare lealmente e in modo sollecito e di dare riscontro alle proposte con risposta tempestiva e motivata; l’art. 4 ribadisce il dovere di buona fede e correttezza.
Sotto la nuova definizione di colpa grave, che richiede la violazione manifesta di norme di diritto applicabili, il giudice misura la condotta della banca su una disposizione di legge chiara e precisa invece che su procedure interne di affidamento: è il passaggio che la Sezione Veneto aveva ritenuto mancante. Il danno si misura poi sul pregiudizio differenziale: quanto il Fondo ha pagato e non recupererà, rispetto a quanto avrebbe sopportato se il risanamento fosse proseguito.
Due ostacoli restano seri. Il primo è che nessuna norma impone al creditore di accettare la proposta: il dovere riguarda la partecipazione e il riscontro motivato, non il consenso, e lo stesso art. 16, comma 5, chiarisce che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità. Il rifiuto motivato da una valutazione di non sostenibilità del piano resta legittimo. Il secondo è probatorio: dimostrare il pregiudizio differenziale presuppone che il piano fosse concretamente attuabile, e la prova di uno scenario alternativo è sempre la parte più fragile della domanda. Va aggiunto che una parte dell’incentivo alla passività nasce dalle stesse regole del Fondo, che condizionano la conservazione della garanzia al rispetto di adempimenti formali in caso di rinegoziazione.
Sul piano pratico, per l’impresa la via effettiva non passa oggi dal giudice contabile. Le misure cautelari atipiche previste dagli artt. 18 e 19 del Codice della crisi hanno già consentito di inibire l’escussione della garanzia in pendenza delle trattative, come nell’ordinanza del Tribunale di Gorizia del 19 marzo 2024, e restano lo strumento più rapido: abbiamo esaminato il tema nel contributo dedicato al comportamento delle banche assistite da garanzia MCC nella composizione negoziata. Per la banca, di riflesso, il presidio è semplice e va costruito durante le trattative: partecipare, rispondere per iscritto e motivare il dissenso con riferimento alla sostenibilità del piano. Una risposta motivata e tempestiva neutralizza in radice l’addebito; il silenzio espone l’istituto alla qualificazione della propria condotta come violazione manifesta di una norma di diritto.
Non esiste un rischio generalizzato per ogni finanziamento garantito rimasto insoluto, poiché la perdita connessa all’escussione rientra nel rischio che l’ordinamento ha scelto di assumere. Resta l’esigenza di poter dimostrare, a distanza di anni e davanti a un giudice diverso da quello civile, come e perché il credito è stato concesso.
Il primo presidio è la distinzione tra i regimi. Nei finanziamenti dell’art. 13, comma 1, lettera m), il controllo richiesto per l’accesso alla garanzia è ridotto a una verifica formale dei requisiti, mentre le regole di sana e prudente gestione continuano a governare il rapporto di credito; negli interventi ordinari del Fondo e nelle garanzie SACE la valutazione del merito creditizio conserva per intero il suo peso. In entrambi i casi è la documentazione dell’istruttoria a fare la differenza: la pratica deve rendere leggibili gli indici considerati, le anomalie emerse e le ragioni per cui sono state ritenute superabili.
Il secondo presidio riguarda le verifiche che la giurisprudenza civile considera esigibili quando il profilo del cliente le suggerisce: il confronto tra bilanci e dichiarazioni fiscali, l’acquisizione del certificato dei carichi pendenti, l’esame critico del piano industriale posto a base della richiesta. Poiché la Cassazione esclude un obbligo indiscriminato, conviene che la pratica dia conto anche delle ragioni per cui, nel caso concreto, l’istruttoria ha ritenuto superfluo un approfondimento.
Il terzo presidio riguarda la fase successiva all’erogazione. L’assenza di controlli sull’impiego delle somme era tra gli addebiti mossi dalla Procura veneta. Il monitoraggio andamentale del rapporto e, per i finanziamenti SACE, il riscontro della canalizzazione delle somme sul conto dedicato indicato nella dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 1-bis del decreto liquidità sono elementi che, se tracciati, rafforzano la posizione dell’istituto. Il tema si collega alle questioni già esaminate a proposito del comportamento delle banche assistite da garanzia MCC nella composizione negoziata, dove la gestione del rapporto dopo l’erogazione assume analogo rilievo.
La responsabilità erariale della banca resta, allo stato, un’ipotesi accusatoria priva di un orientamento consolidato. Il precedente veneto ne ha messo in luce la fragilità probatoria: l’addebito regge solo se si individua una regola di rilievo pubblicistico violata, se ne dimostra il collegamento causale con il danno e si prova una colpa che non sia assorbita dalla finalità del Fondo o dall’inganno del beneficiario. La riforma del 2026, con la nozione restrittiva di colpa grave e la regola di imputazione pro quota, si muove nella stessa direzione.
Sarebbe tuttavia un errore considerare la questione archiviata. Le Procure hanno mostrato di voler insistere, la giurisprudenza civile sta definendo con crescente precisione quali verifiche un intermediario diligente deve compiere prima di erogare, e la condotta tenuta nelle trattative di risanamento offre alle contestazioni un ancoraggio normativo che nel caso veneto mancava. I prossimi giudizi si decideranno su questo terreno, prima ancora che su quello della giurisdizione.
Carta & Partners — La competenza che conta
Lo Studio assiste banche e intermediari finanziari nei giudizi di responsabilità amministrativa relativi a finanziamenti assistiti da garanzia pubblica: analisi dell’invito a dedurre, ricostruzione dell’istruttoria creditizia e della documentazione di pratica, individuazione del perimetro tra verifica formale dei requisiti e obblighi di sana e prudente gestione, difesa sulla colpa grave e sulla ripartizione del danno tra concorrenti alla luce della legge n. 1 del 2026. Assiste inoltre le imprese nei percorsi di composizione negoziata in cui il creditore garantito non dà riscontro alle proposte, anche mediante le misure cautelari dirette a inibire l’escussione della garanzia. Per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo Studio all’indirizzo segreteria@cartaepartners.it — Tel. 06 23485903.
Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Riferimenti normativi: art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1; art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; art. 5 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123; art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; artt. 1-bis e 13, comma 1, lettera m), del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; art. 21, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26; artt. 4, 16, 18 e 19 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; art. 1176, comma 2, del codice civile; art. 316-bis del codice penale.
Giurisprudenza: Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2024, n. 132; Cass. civ., sez. un., ordinanza 1° marzo 2006, n. 4511; Cass. pen., sez. VI, 19 luglio 2022, n. 28416; Cass. civ., sez. I, ordinanza 8 ottobre 2024, n. 26248; Cass. civ., ordinanza 30 giugno 2025, n. 17652; Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19262; Cass. civ., 11 giugno 2026, n. 19288; Corte dei conti, sez. giur. Veneto, 24 gennaio 2024, n. 6; Tribunale di Gorizia, ordinanza 19 marzo 2024.
Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.