Società a ristretta base partecipativa: la presunzione di distribuzione degli utili dopo l’art. 23 del D.Lgs. n. 148/2026

Fondamento e limiti della presunzione nella giurisprudenza di legittimità, rapporti tra accertamento societario e accertamenti ai soci, prova contraria e strategie di prevenzione, con un cenno alla detenzione delle partecipazioni per il tramite di un trust

Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Settembre 2026

L’art. 23 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha dato veste normativa alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili delle società di capitali a ristretta base partecipativa, elaborata dalla Corte di cassazione nell’arco di un ventennio e applicata dall’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento. La disposizione ne circoscrive il presupposto oggettivo ai componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati e ai componenti negativi inesistenti, accertati sulla base di elementi certi e precisi, e ne disciplina il regime impositivo in capo ai soci con rinvio agli artt. 47, 59 e 89 del TUIR. Il contributo ricostruisce il fondamento della presunzione e il suo ambito soggettivo secondo la giurisprudenza più recente, esamina i rapporti tra l’accertamento societario e quelli notificati ai soci, il contenuto della prova contraria e i profili procedurali, e ne trae indicazioni per una strategia di prevenzione che riduca il rischio di imputazione personale ai soci, individuando nella detenzione delle partecipazioni per il tramite di un trust opaco, correttamente istituito, lo strumento che elimina all’origine il presupposto della presunzione.

Indice

  1. Il quadro normativo: la ristretta base partecipativa dopo la riforma
  2. Il fondamento della presunzione nella giurisprudenza di legittimità
  3. L’ambito soggettivo
  4. L’ambito oggettivo e l’orientamento superato
  5. I rapporti tra l’accertamento societario e gli accertamenti ai soci
  6. Motivazione, termini e profili processuali
  7. La prova contraria
  8. Le strategie di prevenzione
  9. Considerazioni conclusive

1. Il quadro normativo: la ristretta base partecipativa dopo la riforma

L’art. 17, comma 1, lettera h), n. 4, della legge 9 agosto 2023, n. 111, aveva delegato il Governo a limitare la possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei confronti delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui fosse appurata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti. Il principio è stato attuato dall’art. 23 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, inserito nel testo in accoglimento delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari.

Il comma 1 stabilisce che, in caso di accertamento del reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa, si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati ovvero di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perché inesistenti. Il comma 2 dispone che gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli artt. 47, 59 e 89 del TUIR. Il comma 3 trasfonde la disciplina nell’art. 256-bis del testo unico in materia di adempimenti e accertamento di cui al D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, con i corrispondenti rinvii al nuovo testo unico delle imposte sui redditi.

La relazione illustrativa precisa che, in attuazione del criterio direttivo volto a evitare duplicazioni impositive, dovrà trovare applicazione il meccanismo operativo della ritenuta di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, poiché l’attivazione della presunzione equivale alla prova della corresponsione del dividendo. Ne risulta superato il filone che aveva assimilato l’utile extracontabile a un reddito imputato per trasparenza. La norma non definisce la nozione di ristretta base partecipativa, che resta affidata ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Il fondamento della presunzione nella giurisprudenza di legittimità

La posizione della Corte di cassazione è stata riassunta nell’ordinanza 1° luglio 2026, n. 22570, secondo cui costituisce diritto vivente il principio per il quale l’accertamento di utili extracontabili in capo a una società a ristretta base legittima la ripresa, in capo ai soci, degli utili presuntivamente distribuiti in proporzione alle quote. La Corte ha precisato che il fondamento risiede nella particolare intensità dell’affectio societatis che accomuna i soci di una compagine ristretta: alla partecipazione al capitale di rischio di una società nella quale domina l’elemento volontaristico espresso da un piccolo e omogeneo gruppo è connaturato lo scopo speculativo, con la conseguenza che gli utili definitivamente accertati, dei quali non sia provata un’immobilizzazione o una specifica destinazione, si presumono confluiti pro quota nella disponibilità dei soci. La presunzione si fonda dunque su due elementi coesistenti, la ristrettezza della base e l’accertamento di utili extracontabili, e opera anche quando l’accertamento consegua al disconoscimento di costi fittizi.

La sentenza 13 maggio 2026, n. 13917 ha escluso che ai fini dell’integrazione della fattispecie sia necessario un rapporto di complicità tra i soci assimilabile a un concorso di persone: il fondamento riposa puramente e semplicemente sulla ristrettezza della compagine, che rende agevoli, per massima di comune esperienza, tanto l’accesso al patrimonio informativo sull’effettiva redditività quanto la reciprocità del controllo sulla distribuzione dei risultati, in un contesto di gestione quantomeno accettata perché non espressamente avversata. Incombe al singolo socio che intenda sottrarsi alla presunzione l’onere di offrire puntuale prova contraria.

L’ordinanza 4 settembre 2025, n. 24536 ha ribadito che la presunzione non contrasta con il divieto di presunzioni di secondo grado, poiché il fatto noto non è dato dal maggior reddito accertato induttivamente in capo alla società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo nella gestione sociale. Nello stesso senso l’ordinanza 12 giugno 2024, n. 16387 e la sentenza 24 marzo 2025, n. 7815, secondo cui la ristrettezza implica di norma un elevato grado di compartecipazione, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utili extrabilancio.

3. L’ambito soggettivo

La presunzione opera nei confronti dei soci occulti, come affermato dalla citata ordinanza n. 16387/2024, e prescinde dall’eventuale intestazione fiduciaria delle quote: l’ordinanza 11 maggio 2026, n. 13752 ha escluso che il rapporto fiduciario assuma rilevanza, restando il fiduciante titolare effettivo della partecipazione.

Il profilo di maggiore impatto per le strutture di gruppo riguarda i soci di secondo livello. Nella sentenza 17 marzo 2026, n. 6266 la Corte, richiamando l’ordinanza 9 giugno 2025, n. 15274, ha ritenuto legittimo l’accertamento IRPEF nei confronti del socio persona fisica di una società che a sua volta partecipa alla società accertata, affermando che la presunzione di riparto degli utili extrabilancio non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica ed estende la propria efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine. La circostanza che le persone fisiche partecipino alle società che compongono la base della società accertata, anziché a quest’ultima in via diretta, è qualificata come profilo formale. In senso conforme le ordinanze 16 giugno 2025, n. 16035 e 10 maggio 2024, n. 12903. Il rinvio del comma 2 dell’art. 23 all’art. 89 del TUIR conferma che la presunzione opera a prescindere dalla forma giuridica dei soci, con applicazione della ritenuta a ciascun passaggio della catena partecipativa.

Quanto ai mutamenti della compagine nel corso dell’esercizio, la sentenza 16 dicembre 2025, n. 32742, consolidando l’orientamento dell’ordinanza 5 luglio 2022, n. 21295, ha stabilito che l’utile extracontabile va imputato a chi riveste la qualità di socio al momento della chiusura dell’esercizio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e per l’intero, senza frazionamento temporale tra socio uscente e subentrante, in quanto la maturazione del reddito non è continua né uniforme nel tempo.

4. L’ambito oggettivo e l’orientamento superato

La delimitazione dei componenti reddituali rilevanti costituisce la novità sostanziale della riforma. Secondo la relazione illustrativa, la presunzione presuppone componenti idonei a generare disponibilità finanziarie frutto di una condotta fiscalmente illegittima, che è ragionevole presumere attribuite ai soci; essa non trova applicazione quando venga contestata la deducibilità di costi effettivamente sostenuti, ritenuti privi del requisito dell’inerenza o della competenza ovvero in tutto o in parte indeducibili. Il documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e della Fondazione nazionale dei commercialisti del 7 maggio 2026 aveva indicato le fattispecie da escludere: costi reali ma indeducibili, violazioni delle norme su accantonamenti e ammortamenti, rettifiche dei criteri di valutazione, errata applicazione del principio di competenza, rettifiche di transfer pricing, maggiori ricavi presunti accertati con strumenti statistici.

L’orientamento che la norma supera

Ancora con l’ordinanza 4 giugno 2026, n. 17809 la Corte aveva richiamato il principio, risalente alla sentenza n. 1906/2008, secondo cui il reddito imponibile aumenta del valore dei costi fittizi e corrisponde a ricavi extrabilancio, estendendolo ai costi indeducibili pur se effettivamente sostenuti, con conseguente presunzione di distribuzione anche in tali ipotesi. La relazione tecnica al decreto dà atto di questo indirizzo e ne afferma il superamento, osservando che, nel caso di costi esistenti ma indeducibili, il fatto positivo incompatibile con la distribuzione corrisponde all’avvenuto pagamento del bene o del servizio ovvero alla contabilizzazione del credito certo, liquido ed esigibile. Analogamente risulta superata la lettura, accolta dalla stessa ordinanza n. 22570/2026, che applicava la presunzione a un componente positivo iscritto in bilancio ma non dichiarato: la norma richiede oggi che il componente sia al tempo stesso non contabilizzato e non dichiarato.

Sul versante dei componenti negativi, la rilevanza è limitata alle operazioni oggettivamente inesistenti. Restano fuori, per coerenza con il presupposto della provvista occulta, le operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali il costo è stato realmente sostenuto verso un soggetto interposto, e i costi indeducibili per ragioni diverse dall’inesistenza. La prova dell’esistenza dei componenti deve fondarsi su elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva: il riferimento va inteso alle presunzioni gravi, precise e concordanti dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973, utilizzabili in sede di accertamento analitico-induttivo dei singoli componenti, con esclusione delle presunzioni prive di tali requisiti proprie dell’accertamento induttivo puro. Il vaglio giudiziale sulla consistenza di tali elementi dovrà essere rigoroso, anche alla luce dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992. La Corte ha peraltro ricordato, nella stessa ordinanza n. 22570/2026 e nell’ordinanza 12 febbraio 2026, n. 3159, che il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso.

5. I rapporti tra l’accertamento societario e gli accertamenti ai soci

L’accertamento a carico della società costituisce il presupposto necessario di quello a carico dei soci: in mancanza non sussiste la prova del fatto costitutivo della pretesa, e va dichiarato illegittimo l’avviso che ipotizzi la percezione di maggiori utili in capo al socio senza che sia stata preventivamente accertata la posizione della società (ordinanza 20 gennaio 2026, n. 2568, che richiama l’ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40844). L’ordinanza 9 luglio 2026, n. 22970 qualifica l’accertamento societario come indispensabile antecedente logico-giuridico, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano. Non è tuttavia richiesto che l’avviso presupposto sia divenuto definitivo, essendo sufficiente che sia stato emesso (ordinanza 18 giugno 2025, n. 16467).

Gli effetti della sorte dell’accertamento societario sui giudizi dei soci vanno distinti. L’annullamento per motivi attinenti al merito della pretesa, sancito con sentenza passata in giudicato, ha carattere pregiudicante e spiega i propri effetti a favore di tutti i soci, poiché rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione. L’annullamento per motivi di rito non produce il medesimo effetto, perché non comporta alcuna verifica sull’inesistenza dell’imponibile: la sentenza 4 febbraio 2025, n. 2743 e la sentenza 27 dicembre 2024, n. 34549 hanno chiarito che l’assenza di un accertamento irrefutabile sull’inesistenza nel merito della pretesa può essere posta a base della pretesa nei confronti del socio, ferma la possibilità per quest’ultimo di contestare tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione evidenziati nell’atto societario.

Il regime di pregiudizialità viene meno quando l’accertamento societario divenga definitivo non per un giudizio di fondatezza nel merito, bensì per omessa impugnazione o per vizi procedurali dell’impugnativa proposta dalla società: in tali casi il socio può contestare, oltre alla mancata distribuzione in suo favore, la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società (sentenza 6 marzo 2025, n. 6001, richiamata dall’ordinanza 5 maggio 2026, n. 12611; conforme l’ordinanza 29 ottobre 2024, n. 27935). La decisione resa nel processo instaurato dalla società, al quale il socio non abbia partecipato o non sia stato posto in grado di partecipare, non spiega efficacia di giudicato nel processo del socio, per i limiti soggettivi del giudicato coniugati con l’art. 24 Cost. (ordinanza 26 maggio 2025, n. 13937). La sentenza che riduca l’utile extrabilancio della società comporta invece la riduzione nella medesima misura percentuale del reddito di partecipazione accertato ai soci (ordinanza 20 settembre 2024, n. 25267).

La legittimazione a impugnare l’avviso indirizzato alla società spetta infine soltanto a quest’ultima; l’interesse del socio è tutelabile con gli strumenti interni della partecipazione alla vita sociale, dell’impugnazione delle deliberazioni e dell’azione di responsabilità (sentenza 6 febbraio 2023, n. 3568). Il tema si collega alla responsabilità dei soci di S.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., che delinea il perimetro entro il quale il socio non amministratore risponde delle scelte gestorie.

6. Motivazione, termini e profili processuali

La Corte ha ritenuto che, in ragione del diritto del socio di consultare la documentazione sociale, gli avvisi notificati ai soci possano rinviare agli accertamenti societari senza necessaria allegazione (ordinanze 15 marzo 2024, n. 7034 e 7 novembre 2024, n. 28667). Il principio va oggi coordinato con l’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 219/2023, che impone, a pena di annullabilità, l’allegazione dell’atto richiamato non già conosciuto dall’interessato, salvo riproduzione del contenuto essenziale, e l’indicazione espressa delle ragioni per le quali i relativi elementi si ritengono sussistenti e fondati. Per l’ex socio, privo di accesso agli atti sociali, l’ordinanza 8 novembre 2023, n. 31129 aveva già affermato la nullità per difetto di motivazione dell’atto che rinvii per relationem senza allegazione o riproduzione dei contenuti essenziali.

In tema di termini, l’ordinanza n. 22970/2026, richiamando l’ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32907, ha affermato che al raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti della società consegue necessariamente un analogo raddoppio nei confronti dei soci, per i quali l’accertamento discende automaticamente dalla presunzione; l’ordinanza 9 luglio 2024, n. 18797 ha ritenuto il socio tassato mediante ritenuta a titolo d’imposta soggetto ai più ampi termini applicabili alla società che abbia omesso la dichiarazione.

Sul piano processuale, l’ordinanza 12 novembre 2025, n. 29900 ha escluso l’obbligatorietà della sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio del socio in attesa del giudicato societario, non potendo il socio, terzo rispetto alla società, essere pregiudicato da un giudizio al quale non abbia partecipato, e ha ricondotto la relazione di pregiudizialità tecnica tra i rapporti alla sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c., con risoluzione dell’eventuale conflitto tra giudicati ai sensi dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. (conforme l’ordinanza 8 aprile 2025, n. 9210).

7. La prova contraria

La presunzione è relativa. Secondo l’orientamento costante, riassunto dall’ordinanza 7 giugno 2024, n. 15991, il socio può eccepire che i maggiori ricavi sono rimasti nella società, accantonati o reinvestiti, ovvero dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria. La relazione tecnica al decreto ha precisato che la prova, attenendo a un fatto negativo, può essere offerta attraverso la dimostrazione di un fatto positivo incompatibile con la presunta distribuzione, e ne ha indicato le forme tipiche nel pagamento del bene o del servizio e nella contabilizzazione del credito.

Due considerazioni completano il quadro. La prima riguarda la natura documentale della prova: i fatti positivi incompatibili con la distribuzione, quali la destinazione degli utili a riserva, il reinvestimento in beni strumentali, il pagamento tracciato di fornitori, la formazione di crediti, sono dimostrabili solo se la società ne ha conservato evidenza contemporanea. La seconda riguarda il socio non gestore: la sentenza n. 13917/2026 ricomprende nella presunzione la gestione accettata perché non espressamente avversata, sicché l’estraneità rilevante è quella manifestata nel tempo attraverso l’esercizio dei diritti di informazione e di controllo, il voto contrario, la contestazione formale dell’operato degli amministratori.

8. Le strategie di prevenzione

Dal quadro delineato discende che il rischio di imputazione personale ai soci si governa prima dell’accertamento, su tre livelli.

Il presidio della società. La presunzione ha come materia prima i ricavi non contabilizzati e i costi per operazioni inesistenti. Un sistema di controllo interno che garantisca la completezza della rilevazione dei ricavi e la qualificazione preventiva dei fornitori incide sul presupposto stesso della presunzione. Poiché la ricostruzione dei ricavi occulti passa di regola dalle indagini finanziarie, che nelle compagini ristrette si estendono con facilità ai conti dei soci, rileva anche il profilo dell’utilizzabilità dei dati acquisiti in violazione di legge.

La documentazione della destinazione degli utili. Delibere assembleari che destinino gli utili a riserva o a investimenti determinati, un rendiconto finanziario annuale con la riconciliazione tra risultato, flussi di cassa e impieghi, la tracciabilità dei pagamenti ai fornitori costituiscono il corredo probatorio del fatto positivo incompatibile con la distribuzione. La loro predisposizione ordinaria, e non occasionale, ne rafforza l’attendibilità in giudizio.

La posizione del socio e il coordinamento difensivo. Il socio non gestore documenta nel tempo l’esercizio dei diritti di cui all’art. 2476 c.c. e il dissenso rispetto alle scelte gestorie. Un patto tra soci può disciplinare la gestione del contenzioso tributario della società: obbligo di impugnare nel merito, poiché solo l’annullamento nel merito giova ai soci; informativa tempestiva; condivisione degli atti; regole per le decisioni di definizione, che consolidano il presupposto della presunzione. Ciascun socio impugna autonomamente il proprio avviso, valutando la sospensione facoltativa e il coordinamento con il giudizio societario. In sede di acquisizione di partecipazioni in società a base ristretta, la due diligence deve estendersi agli esercizi ancora accertabili, in ragione dell’imputazione per l’intero al socio presente alla chiusura dell’esercizio.

La detenzione delle partecipazioni tramite trust

La struttura di detenzione incide sull’estensione soggettiva della presunzione. L’interposizione di una holding non la interrompe, poiché la giurisprudenza ne estende l’efficacia a ogni grado dell’organizzazione nel quale persista la ristrettezza. Diverso è il caso in cui le partecipazioni siano conferite in un trust opaco, non interposto secondo i criteri indicati dall’Agenzia nelle circolari n. 61/E del 2010 e n. 34/E del 2022. Il socio è in tal caso il trust, soggetto passivo autonomo ai sensi dell’art. 73 del TUIR, dotato di un patrimonio segregato e amministrato da un trustee terzo, vincolato da obblighi fiduciari e di rendiconto e privo di qualsiasi interesse personale agli utili; i beneficiari, in assenza di un diritto attuale al reddito, non rivestono la qualità di soci e non partecipano alla gestione. Viene così meno il fondamento stesso della presunzione, che la Corte individua nel vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra un ristretto numero di soci in grado di appropriarsi degli utili occulti: l’utile extracontabile non può essere imputato al trust, che in quanto opaco è tassato sui soli redditi effettivamente conseguiti e non conosce un beneficiario individuato al quale riferire il reddito, né ai beneficiari, che soci non sono. L’Amministrazione, per estendere la pretesa oltre la società, dovrebbe dimostrare in via diretta l’effettiva percezione delle somme da parte di un soggetto determinato. L’effetto presuppone un trust effettivamente segregato, con trustee autonomo e senza poteri di revoca o di direzione in capo al disponente; un trust interposto o autodichiarato riceverebbe il medesimo trattamento che la Corte riserva all’intestazione fiduciaria. Si tratta, in definitiva, del solo presidio che agisce sul presupposto della presunzione, laddove tutti gli altri operano sul terreno della prova contraria; la sua tenuta dipende per intero dalla qualità dell’atto istitutivo, che esige una competenza al tempo stesso giuridico-tributaria e contabile. La redazione da parte di un professionista che riunisca la qualifica di avvocato tributarista e quella di dottore commercialista costituisce la garanzia più solida contro la contestazione di interposizione. Sui presupposti di qualificazione si rinvia all’analisi sul trust quale holding dinamica.

9. Considerazioni conclusive

L’art. 23 del D.Lgs. n. 148/2026 recepisce l’impianto costruito dalla giurisprudenza di legittimità e ne restringe il perimetro oggettivo, escludendo le ipotesi nelle quali la rettifica del reddito societario non genera alcuna provvista occulta. La relazione tecnica qualifica la restrizione come solo apparente rispetto alla prassi degli uffici; sul piano giuridico essa è tuttavia vincolante, e delimita con chiarezza l’area entro la quale l’Amministrazione può azionare la presunzione. Restano immutati il fondamento nella ristrettezza della compagine, l’estensione ai soci di secondo livello e la struttura dell’onere probatorio, che continua a gravare sul socio una volta accertati i componenti rilevanti.

La prevenzione si colloca su un piano organizzativo prima che processuale. Le società a base ristretta che adottano, pur nelle dimensioni ridotte, i presidi documentali propri delle organizzazioni strutturate convertono una presunzione operante di diritto in un onere probatorio che l’Ufficio deve soddisfare con elementi certi e precisi. Tra i presidi esaminati, il conferimento delle partecipazioni in un trust opaco correttamente istituito è il solo che elimini all’origine il presupposto soggettivo della presunzione, e rappresenta la scelta di elezione per le compagini familiari che intendano prevenire l’accertamento in capo ai soci invece di doverlo gestire.

Carta & Partners — La competenza che conta

Lo Studio assiste società e soci nella prevenzione e nella gestione degli accertamenti fondati sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili: valutazione dell’esposizione della compagine, impostazione del corredo documentale a supporto della prova contraria, redazione di patti tra soci per il coordinamento del contenzioso tributario, difesa in giudizio della società e dei singoli soci, progettazione e istituzione di trust per la detenzione delle partecipazioni, con la competenza integrata dell’avvocato tributarista e del dottore commercialista. Per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo Studio all’indirizzo segreteria@cartaepartners.it — Tel. 06 23485903.

Avv. Dott. Comm. Dario Carta

Riferimenti normativi: art. 23 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148; art. 256-bis del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141; art. 17, comma 1, lettera h), n. 4, della legge 9 agosto 2023, n. 111; artt. 47, 59 e 89 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; artt. 27 e 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212; art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; artt. 295, 336 e 337 c.p.c.; artt. 2261 e 2476 c.c.

Giurisprudenza: Cass. ord. 1° luglio 2026, n. 22570; Cass. ord. 9 luglio 2026, n. 22970; Cass. ord. 4 giugno 2026, n. 17809; Cass. sent. 13 maggio 2026, n. 13917; Cass. ord. 11 maggio 2026, n. 13752; Cass. ord. 5 maggio 2026, n. 12611; Cass. sent. 17 marzo 2026, n. 6266; Cass. ord. 12 febbraio 2026, n. 3159; Cass. ord. 20 gennaio 2026, n. 2568; Cass. ord. 17 dicembre 2025, n. 32907; Cass. sent. 16 dicembre 2025, n. 32742; Cass. ord. 12 novembre 2025, n. 29900; Cass. ord. 4 settembre 2025, n. 24536; Cass. ord. 18 giugno 2025, n. 16467; Cass. ord. 16 giugno 2025, n. 16035; Cass. ord. 9 giugno 2025, n. 15274; Cass. ord. 26 maggio 2025, n. 13937; Cass. ord. 8 aprile 2025, n. 9210; Cass. sent. 24 marzo 2025, n. 7815; Cass. sent. 6 marzo 2025, n. 6001; Cass. sent. 4 febbraio 2025, n. 2743; Cass. sent. 27 dicembre 2024, n. 34549; Cass. ord. 7 novembre 2024, n. 28667; Cass. ord. 29 ottobre 2024, n. 27935; Cass. ord. 20 settembre 2024, n. 25267; Cass. ord. 9 luglio 2024, n. 18797; Cass. ord. 12 giugno 2024, n. 16387; Cass. ord. 7 giugno 2024, n. 15991; Cass. ord. 10 maggio 2024, n. 12903; Cass. ord. 15 marzo 2024, n. 7034; Cass. ord. 8 novembre 2023, n. 31129; Cass. sent. 6 febbraio 2023, n. 3568; Cass. ord. 5 luglio 2022, n. 21295; Cass. ord. 20 dicembre 2021, n. 40844.

Prassi e documenti: relazione illustrativa e relazione tecnica al D.Lgs. n. 148/2026; CNDCEC e Fondazione nazionale dei commercialisti, documento del 7 maggio 2026; Agenzia delle Entrate, circolari n. 61/E del 27 dicembre 2010 e n. 34/E del 20 ottobre 2022.

Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.