Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2026, n. 127: il divieto di moduli a terra nelle zone agricole supera il vaglio di costituzionalità
Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Luglio 2026
Con la sentenza n. 127, depositata il 16 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal T.A.R. Lazio sul divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici (art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, come modificato dal D.L. n. 63/2024). La pronuncia delimita il perimetro del divieto — che non investe gli impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra — ne conferma la sufficiente determinatezza alla luce della finalità di contenimento del consumo di suolo agricolo e conclude per la piena efficacia della disciplina attuata con il d.m. 21 giugno 2024. Il contributo ricostruisce il quadro normativo, la vicenda processuale e le ricadute operative per gli operatori del settore.
Indice
La collocazione degli impianti fotovoltaici sul territorio costituisce, da anni, uno dei terreni più conflittuali della transizione energetica: da un lato, gli obiettivi di decarbonizzazione impongono un incremento massiccio della capacità installata da fonte solare; dall’altro, il suolo agricolo rappresenta una risorsa scarsa e non riproducibile, la cui sottrazione alle attività produttive primarie evoca esigenze di tutela di rango parimenti costituzionale. Su questo crinale si colloca la sentenza n. 127 del 2026, con la quale la Corte costituzionale ha respinto le censure mosse alla scelta legislativa di vietare, nelle zone classificate agricole, gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
La decisione assume rilievo non soltanto per gli operatori del settore delle rinnovabili — molti dei quali avevano in corso di sviluppo progetti destinati a essere travolti dal divieto — ma anche per i proprietari di fondi agricoli e per gli investitori, chiamati ora a riorientare le proprie strategie localizzative e tecnologiche entro un quadro normativo che esce dalla pronuncia consolidato.
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. RED II), ha demandato all’art. 20 la disciplina dell’individuazione delle superfici e delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, secondo un modello a cascata: principi e criteri omogenei fissati con decreto ministeriale, individuazione concreta delle aree rimessa alle leggi regionali.
Su questo impianto è intervenuto l’art. 5 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, che — modificando il citato art. 20 — ha introdotto il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, fatte salve talune ipotesi derogatorie espressamente contemplate dalla medesima disposizione. In attuazione del quadro primario è quindi sopraggiunto il d.m. 21 giugno 2024, che ha dettato i principi e i criteri omogenei per l’individuazione, da parte delle Regioni, delle superfici e delle aree idonee e non idonee, in coerenza con il principio della neutralità tecnologica.
Il combinato disposto delle due fonti ha così ridisegnato la geografia autorizzativa del fotovoltaico italiano, sottraendo alla tecnologia con moduli a terra ampie porzioni del territorio nazionale e orientando lo sviluppo del solare in area agricola verso soluzioni compatibili con la prosecuzione dell’attività colturale.
Giova rammentare che il sistema delle aree idonee non opera come mero vincolo negativo: esso incide sulla stessa articolazione dei procedimenti autorizzativi, giacché la localizzazione dell’impianto in area idonea comporta, di regola, corsie procedimentali semplificate e termini ridotti, mentre la collocazione in area non idonea espone l’iniziativa a un vaglio più severo. Di qui la centralità, per gli operatori, della corretta perimetrazione delle categorie introdotte dal decreto ministeriale e recepite dalla legislazione regionale, e la ragione dell’immediata reazione contenziosa del mercato avverso i criteri ritenuti più restrittivi.
La questione trae origine dall’impugnazione del d.m. 21 giugno 2024 dinanzi al T.A.R. Lazio da parte di alcune società operanti nella produzione di energia da fonte solare, impegnate nella predisposizione di progetti di impianti con moduli a terra. Le ricorrenti lamentavano che talune previsioni del decreto — in particolare gli articoli 1, 3 e 7 — avessero di fatto introdotto criteri illegittimi e lesivi della loro posizione giuridica, in quanto suscettibili di pregiudicare l’autorizzazione dei progetti in corso di elaborazione.
Il giudice amministrativo ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma primaria presupposta. Nella prospettazione del rimettente, la sottrazione indiscriminata di vaste porzioni del territorio nazionale all’impiego della tecnologia fotovoltaica avrebbe potuto ostacolare il conseguimento degli obiettivi fissati in materia di energie rinnovabili, con conseguente necessità di misure correttive e possibili ricadute sulle finanze pubbliche.
La Corte ha anzitutto proceduto a una precisa delimitazione dell’oggetto del divieto, che costituisce il fulcro argomentativo della pronuncia: la norma censurata non vieta ogni impianto solare in area agricola, ma soltanto gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Restano consentiti gli impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra, i quali preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione.
Il principio
Il divieto di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 colpisce esclusivamente gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zona agricola; l’agrivoltaico con moduli elevati dal suolo, compatibile con la prosecuzione delle attività agricole, resta pienamente ammesso. La limitazione, assistita da un articolato regime di eccezioni e deroghe, risponde alla finalità di contenimento del consumo di suolo agricolo e non risulta — per quanto dedotto nel giudizio — idonea a compromettere gli obiettivi europei in materia di fonti rinnovabili.
In questa prospettiva, la Corte ha ricordato che lo stesso art. 20 contempla eccezioni e deroghe al divieto: la preclusione non opera dunque in termini assoluti, ma si inserisce in un sistema che già incorpora i temperamenti necessari a evitare irrigidimenti sproporzionati.
La distinzione tracciata dalla Consulta ha una precisa valenza sistematica: essa sposta il baricentro della valutazione dal se installare in area agricola al come installare. Il legislatore non ha espresso un giudizio di incompatibilità tra generazione solare e destinazione agricola dei suoli, ma ha selezionato, tra le tecnologie disponibili, quella ritenuta compatibile con la permanenza della funzione produttiva primaria del fondo. Ne esce rafforzata la logica della coesistenza — energia e agricoltura sul medesimo suolo — rispetto a quella della sostituzione, con effetti destinati a riflettersi sulla progettazione tecnica, sui costi di investimento e sulla stessa contrattualistica fondiaria (diritti di superficie, cessioni di cubatura energetica, accordi con i conduttori agricoli).
Tra le censure esaminate assume particolare interesse quella relativa alla pretesa indeterminatezza della nozione di «moduli collocati a terra», non assistita da una definizione normativa puntuale. La Corte ha ritenuto la formula sufficientemente chiara alla luce della finalità della disciplina, volta a limitare il consumo di suolo agricolo: il criterio teleologico supplisce, in altri termini, all’assenza di una definizione analitica.
L’impostazione trova peraltro conferma sistematica nel D.L. n. 175/2025, che definisce gli impianti agrivoltaici come quelli realizzati con moduli adeguatamente elevati dal suolo, compatibili con la prosecuzione delle attività agricole. Il legislatore successivo ha così consolidato, sul piano definitorio, la linea di confine tra fotovoltaico a terra vietato e agrivoltaico consentito, offrendo agli operatori un parametro tecnico di riferimento per la qualificazione dei progetti.
Il nucleo del dubbio di costituzionalità sollevato dal T.A.R. Lazio risiedeva nella possibile frizione tra il divieto e gli obiettivi europei di sviluppo delle fonti rinnovabili. Sul punto la Corte ha adottato un approccio rigorosamente probatorio: la questione è stata dichiarata infondata in quanto il rimettente non ha dimostrato che le limitazioni introdotte siano tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili.
Ne discende una indicazione metodologica di rilievo: le scelte legislative di governo del territorio che incidono sulla localizzazione degli impianti non sono, di per sé, incompatibili con la traiettoria della decarbonizzazione; una loro censura sul piano costituzionale presuppone la puntuale dimostrazione — tecnica, prima ancora che giuridica — dell’effetto impeditivo sugli obiettivi vincolanti. In difetto, resta ferma l’efficacia della disciplina introdotta dal legislatore e attuata con il d.m. 21 giugno 2024.
La pronuncia consolida il quadro regolatorio e impone agli operatori alcune direttrici di condotta. In primo luogo, i progetti di impianti con moduli a terra in zona agricola non riconducibili alle deroghe di legge non possono confidare in una rimozione giurisprudenziale del divieto: la via maestra diviene la riqualificazione progettuale in chiave agrivoltaica, con moduli adeguatamente elevati dal suolo e mantenimento dell’attività agricola sottostante, secondo i parametri ora codificati dal D.L. n. 175/2025.
In secondo luogo, la due diligence localizzativa assume rilievo dirimente: la classificazione urbanistica dell’area, la mappatura regionale delle aree idonee e non idonee e la riconducibilità del progetto alle ipotesi derogatorie dell’art. 20 vanno verificate prima dell’avvio dell’iter autorizzativo, anche in funzione della bancabilità dell’iniziativa. Per i profili fiscali e agevolativi degli investimenti energetici nel Mezzogiorno — dal credito d’imposta ZES unica al regime IVA dei contributi GSE — si rinvia alla nostra analisi su fotovoltaico, CER e ZES unica.
Infine, per i proprietari di fondi agricoli e per le imprese del settore primario, la sentenza valorizza modelli di integrazione tra produzione energetica e attività colturale: l’agrivoltaico e le comunità energetiche rinnovabili — delle quali abbiamo esaminato forma giuridica e fiscalità — costituiscono gli strumenti attraverso i quali coniugare reddito agrario e transizione energetica senza incorrere nel divieto.
La sentenza n. 127 del 2026 chiude — almeno sul piano del giudizio incidentale — la partita sulla legittimità del divieto di fotovoltaico a terra in zona agricola, restituendo agli operatori un quadro stabile: il contenimento del consumo di suolo agricolo è un obiettivo che il legislatore può legittimamente perseguire anche a costo di comprimere le opzioni localizzative della generazione solare, purché residuino — come nella specie — canali alternativi idonei a preservare la traiettoria della decarbonizzazione.
Per il ceto imprenditoriale la lezione è duplice: sul piano progettuale, la compatibilità agricola diviene requisito strutturale degli investimenti fotovoltaici in area rurale; sul piano contenzioso, l’impugnazione delle discipline limitative esige un corredo probatorio rigoroso circa l’effettiva incidenza sugli obiettivi europei, non essendo sufficiente la mera prospettazione di un ostacolo potenziale. In questo equilibrio — tutela del suolo, neutralità tecnologica, obiettivi climatici — si giocherà la prossima stagione degli investimenti nelle rinnovabili.
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Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Riferimenti: Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2026, n. 127; art. 20 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199; art. 5 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63; d.m. 21 giugno 2024 (individuazione di superfici e aree idonee); D.L. n. 175/2025; direttiva (UE) 2018/2001 (RED II).
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