Dopo la sentenza CEDU Italgomme: l’ordinanza della Cassazione n. 10377/2026 apre al sindacato del giudice tributario sull’arbitrarietà degli accessi, tra l’art. 13-bis del D.L. n. 84/2025, una giurisprudenza di merito frammentata e l’attesa delle Sezioni Unite
Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Agosto 2026
La sentenza CEDU Italgomme Pneumatici del 6 febbraio 2025 ha accertato una violazione sistemica dell’art. 8 della Convenzione nella disciplina italiana degli accessi, ispezioni e verifiche fiscali presso i locali d’impresa e gli studi professionali: presupposti indeterminati, perimetri illimitati, nessun rimedio giurisdizionale azionabile prima dell’avviso di accertamento. A distanza di un anno e mezzo, il quadro interno resta in movimento: il legislatore è intervenuto con l’art. 13-bis del D.L. n. 84/2025 — ma solo per il futuro —, parte della giurisprudenza nega ogni efficacia diretta alle garanzie convenzionali, la Cassazione penale esclude l’inutilizzabilità delle prove nel processo penale, mentre l’ordinanza della Sezione tributaria n. 10377/2026 compie il passo metodologico decisivo: verificare in concreto, alla luce dell’art. 8 CEDU, che l’accesso non sia arbitrario. Il contributo ricostruisce il quadro e ne trae le indicazioni difensive: cosa pretendere durante la verifica, come dedurre la violazione nel ricorso, cosa attendersi dalle Sezioni Unite.
Indice
Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nozione di domicilio tutelata dall’art. 8 della Convenzione non coincide con l’abitazione privata: comprende anche i locali commerciali e professionali in cui si esercita l’attività d’impresa, e la protezione si estende alle persone giuridiche. Ne discende che ogni accesso, ispezione o verifica fiscale in loco costituisce un’ingerenza nella sfera protetta: legittima, ma solo se prevista dalla legge in modo chiaro e prevedibile, giustificata da finalità legittime e proporzionata — e purché assistita da garanzie effettive contro l’arbitrio.
La Corte non nega, va detto, le ragioni del controllo fiscale: le verifiche servono a riscontrare l’esattezza delle informazioni dichiarate, e in materia tributaria possono spingersi oltre le scritture contabili obbligatorie, fino ai magazzini, agli uffici, alla rilevazione diretta di merci, mezzi e personale. Ciò che la Convenzione non tollera è l’accesso indiscriminato: quello che non sa dire perché inizia, dove finisce e davanti a quale giudice può essere contestato.
Con la sentenza del 6 febbraio 2025 (Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia), seguita dalla pronuncia Agrisud dell’11 dicembre 2025, la Corte EDU ha riscontrato nella disciplina italiana — artt. 35 della L. n. 4/1929, 52 del D.P.R. n. 633/1972 e 33 del D.P.R. n. 600/1973, come interpretati e applicati nella prassi — una violazione dell’art. 8 di carattere sistemico, articolata su tre profili: la mancanza di criteri chiari e verificabili sulle ragioni di avvio della verifica; l’assenza di adeguate limitazioni di perimetro (nei casi esaminati le autorizzazioni consentivano l’acquisizione di qualunque documento, per più annualità, senza confini di oggetto); l’indisponibilità di rimedi giurisdizionali azionabili già nel corso del controllo, senza dover attendere l’eventuale avviso di accertamento.
La Corte ha indicato allo Stato italiano le misure generali da adottare: norme che indichino chiaramente circostanze e condizioni legittimanti l’accesso; obbligo di motivare la misura; garanzie contro l’acquisizione e la conservazione di documenti estranei all’obiettivo del controllo; diritto del contribuente di essere informato, al più tardi all’avvio della verifica, dei motivi e della portata della stessa, della facoltà di farsi assistere da un professionista e delle conseguenze di un eventuale rifiuto; infine, un controllo giurisdizionale effettivo, accessibile anche prima del completamento del controllo e a prescindere dall’emissione di un atto impositivo. Significativa la premessa: per Strasburgo la maggior parte di queste garanzie è già scritta negli artt. 12 e 13 dello Statuto del contribuente — ciò che manca è la loro attuazione specifica e una giurisprudenza allineata.
Il legislatore è intervenuto con l’art. 13-bis del D.L. n. 84/2025 (introdotto dalla legge di conversione n. 108/2025), integrando l’art. 12, comma 1, dello Statuto: negli atti di autorizzazione e nei processi verbali devono ora essere «espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso». È un passo nella direzione giusta, ma dichiaratamente parziale: attua uno solo dei profili indicati da Strasburgo (i presupposti dell’accesso), nulla dispone sul rimedio giurisdizionale in corso di verifica e — soprattutto — si applica ai soli atti redatti dopo il 2 agosto 2025, con espressa salvezza degli atti, degli effetti e dei rapporti sorti in precedenza.
È proprio questa clausola di salvezza ad alimentare il contenzioso: per le verifiche anteriori — che continueranno ad affluire nelle aule per anni — la partita si gioca interamente sull’interpretazione, e le prime risposte dei giudici non sono state univoche.
La ricognizione delle prime pronunce successive a Italgomme restituisce un panorama disomogeneo. Ad un estremo si collocano decisioni di merito che hanno liquidato la questione sul piano processuale (eccezione non dedotta tempestivamente nei motivi di ricorso) o addirittura respinto in radice la logica convenzionale. Nel mezzo, un orientamento più strutturato — espresso, tra le altre, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (sent. n. 414/2026) — secondo cui le sentenze della Corte EDU non avrebbero efficacia diretta nei giudizi in corso: l’unico obbligo dello Stato sarebbe stato adottare misure generali, adempiuto con l’art. 13-bis; per le violazioni pregresse residuerebbe la sola tutela risarcitoria dinanzi a Strasburgo ex art. 41 CEDU. Una lettura che, portata alle estreme conseguenze, rinvia la protezione del contribuente a giudizio interno ormai perduto.
Sul versante penale, la Cassazione (Sez. III, sentt. nn. 512 e 513 dell’8 gennaio 2026) ha escluso che le prove acquisite in verifiche fiscali contrastanti con l’art. 8 CEDU siano inutilizzabili nel processo penale ex art. 191 c.p.p.: la sentenza EDU non è «legge» che stabilisce divieti probatori, la violazione sistemica accertata non investe direttamente il regime di utilizzabilità degli atti, e la materia dei divieti di prova — eccezionale e di stretta interpretazione — resta riservata al legislatore. Un approdo rigoroso sul piano penalistico, che però non chiude affatto la questione sul versante tributario.
Il principio
Cass., Sez. trib., ord. 20 aprile 2026, n. 10377: in tema di verifiche fiscali presso i locali d’impresa, l’accesso è legittimo ove sorretto da un’esigenza di controllo non arbitraria e non indiscriminata — anche se motivata dalla sola assenza di controlli generali nel triennio precedente — purché finalizzato alla ricerca di documentazione contabile ed extracontabile e alla rilevazione diretta dell’attività effettivamente svolta. Il giudice tributario verifica in concreto, in chiave di interpretazione convenzionalmente orientata, che l’agire dell’Ufficio non conculchi il diritto al rispetto del domicilio presidiato dall’art. 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Il valore dell’ordinanza sta meno nell’esito — sfavorevole, nel caso concreto, al contribuente — che nel metodo. La Corte non si è rifugiata nella tesi dell’irrilevanza interna della Convenzione: ha scrutinato la vicenda alla luce dei parametri di Italgomme e della giurisprudenza unionale (per la quale la motivazione deve dimostrare che le informazioni ricercate non sono «prive di qualsiasi prevedibile pertinenza»), verificando che l’accesso fosse assistito da autorizzazione motivata (nella specie, dall’assenza di controlli nel triennio — uno dei criteri che la stessa Corte EDU considera idonei a delimitare la discrezionalità), riguardasse un solo anno d’imposta, si fosse svolto in un arco temporale contenuto, avesse un oggetto circoscritto (ricerca di documentazione contabile ed extracontabile e rilievi materiali eseguibili solo in loco) e fosse stato preceduto dall’informazione dei motivi al contribuente all’avvio delle operazioni.
In controluce, l’ordinanza consegna una griglia di legittimità che vale in entrambe le direzioni: dove quei requisiti mancano — autorizzazioni generiche o assenti, verifiche a perimetro indeterminato su più annualità, acquisizioni massive di dati estranei all’oggetto, nessuna informazione sui motivi — l’accesso scivola nell’arbitrio che la Convenzione vieta.
Sul piano sistematico, merita di essere ribadito un dato spesso trascurato nel dibattito: la CEDU non vive nel nostro ordinamento soltanto come parametro interposto di legittimità costituzionale ex art. 117, comma 1, Cost. È stata recepita con ordine di esecuzione dalla legge 4 agosto 1955, n. 848: le sue norme sono, a tutti gli effetti, diritto interno di rango legislativo, rafforzato dalla copertura costituzionale. La stessa Corte costituzionale qualifica il giudice nazionale — incluso quello tributario — come «giudice comune della Convenzione», tenuto ad applicarne le norme nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo (Corte cost. n. 311/2009).
Ne discende una conseguenza pratica di primo rilievo: il rinvio alla Corte costituzionale è l’extrema ratio, necessaria solo a fronte di un’antinomia irriducibile tra norma interna e norma convenzionale. Ma nel caso degli accessi quell’antinomia, a ben vedere, non sussiste: l’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 esige da sempre un’autorizzazione che indichi lo scopo dell’accesso, e l’art. 12, comma 1, dello Statuto subordina da sempre le verifiche nei locali a «esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo». Il diritto interno, dunque, non osta alle garanzie convenzionali: le contiene già, in nuce. La via maestra è allora l’interpretazione convenzionalmente orientata: leggere le disposizioni nazionali in combinato disposto con l’art. 8 CEDU, restituendo loro quella funzione garantista che una lunga stratificazione applicativa, orientata al solo interesse fiscale, aveva progressivamente coperto. È esattamente l’operazione che l’ordinanza n. 10377/2026 ha cominciato a compiere.
Il tassello mancante riguarda le conseguenze della violazione: accertata l’illegittimità dell’accesso, che ne è dei documenti acquisiti e dell’avviso di accertamento che su di essi si fonda? Con l’ordinanza interlocutoria n. 13696 dell’11 maggio 2026, la Sezione tributaria ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione interpretativa sull’art. 7-quinquies dello Statuto: se, cioè, già prima della sua introduzione esistesse nell’ordinamento un principio generale di inutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti in violazione dei diritti fondamentali del contribuente — da ricostruire anche valorizzando la giurisprudenza sulle ricadute della mancanza (o della carenza di motivazione) delle autorizzazioni, riletta in chiave costituzionale e sovranazionale.
È la stessa traiettoria che la Sezione tributaria ha già percorso, nell’estate 2026, in materia di indagini bancarie: con le sentenze nn. 19956, 19960, 20609 e 20694 ha sancito l’inutilizzabilità dei dati acquisiti senza autorizzazione idoneamente motivata, ricavando il principio dalla normativa preesistente — ne abbiamo trattato nel nostro contributo sull’inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione di legge nelle indagini finanziarie. Se le Sezioni Unite confermeranno questa impostazione anche per accessi e verifiche, il cerchio si chiuderà: garanzie sostanziali, sindacato del giudice e sanzione processuale dell’inutilizzabilità formeranno finalmente un sistema coerente — anche per il passato.
In attesa degli assestamenti giurisprudenziali, il quadro attuale consegna già indicazioni precise. Durante la verifica: pretendere l’esibizione dell’autorizzazione e verificarne la motivazione (per gli atti successivi al 2 agosto 2025, l’indicazione espressa e adeguata delle circostanze giustificative è obbligo di legge); farsi assistere da un professionista sin dal primo giorno, come l’art. 12, comma 2, dello Statuto consente; chiedere e verbalizzare i motivi e la portata del controllo; far constatare a verbale ogni eccesso — acquisizioni massive di dati, documenti estranei all’oggetto, estensioni non autorizzate ad altre annualità — e ogni rilievo o eccezione, avvalendosi anche della facoltà di rivolgersi al Garante del contribuente ex art. 13 dello Statuto.
Nel contenzioso: la violazione va dedotta subito e come motivo specifico del ricorso introduttivo — la casistica dimostra che l’eccezione tardiva è la prima causa di rigetto in rito. La formulazione più solida, allo stato, è la deduzione dell’illegittimità dell’accesso per violazione dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 12 dello Statuto in combinato disposto con l’art. 8 CEDU, chiedendo al giudice tributario il sindacato in concreto sull’arbitrarietà secondo la griglia dell’ordinanza n. 10377/2026; in subordine, la questione di legittimità costituzionale ex art. 117 Cost. e, per le posizioni ormai definite, la valutazione del ricorso a Strasburgo con domanda di equa soddisfazione ex art. 41 CEDU. Per gli avvisi fondati su verifiche dal perimetro indeterminato o prive di idonea autorizzazione, l’eccezione di inutilizzabilità degli elementi acquisiti va comunque formulata sin d’ora: l’esito della rimessione alle Sezioni Unite potrà darle piena forza anche nei giudizi pendenti.
Una considerazione conclusiva. La tutela del domicilio non è un ostacolo al controllo fiscale: è la condizione della sua legittimità. Un sistema in cui l’accesso deve dire perché inizia, dove finisce e davanti a quale giudice risponde è un sistema più solido anche per l’Amministrazione — e, per le imprese, la differenza tra subire la verifica e governarla si gioca, oggi più che mai, nella conoscenza tempestiva di queste regole.
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Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Riferimenti normativi: art. 8 e art. 41 CEDU; art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE; L. n. 848/1955; art. 117, comma 1, Cost.; artt. 12, 13 e 7-quinquies della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente); art. 13-bis del D.L. n. 84/2025 (conv. L. n. 108/2025); art. 52 del D.P.R. n. 633/1972; art. 33 del D.P.R. n. 600/1973; art. 35 della L. n. 4/1929; art. 191 c.p.p.
Giurisprudenza: Corte EDU, Italgomme Pneumatici e altri c. Italia, 6 febbraio 2025; Agrisud e altri c. Italia, 11 dicembre 2025; Cass., Sez. trib., ord. 20 aprile 2026, n. 10377; Cass., Sez. trib., ord. 11 maggio 2026, n. 13696; Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2026, nn. 512 e 513; CGT II grado Puglia, 3 febbraio 2026, n. 414; CGUE, État luxembourgeois, C-245/19 e C-246/19; Berlioz, C-682/15; Corte cost. n. 311/2009.
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