Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Giugno 2026
L’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci per omesso controllo presuppone l’accertamento della violazione dei doveri di vigilanza (art. 2403 c.c.), della colpa e del nesso causale, secondo la logica del comportamento alternativo lecito. La L. 14 marzo 2025, n. 35 ha riformato l’art. 2407 c.c., introducendo un limite risarcitorio commisurato al compenso (salvo dolo) e una nuova disciplina della prescrizione. Le sentenze gemelle della Cassazione nn. 1390 e 1392 del 22 gennaio 2026 hanno escluso l’efficacia retroattiva del limite: per le condotte anteriori al 12 aprile 2025 permane la responsabilità solidale piena con gli amministratori.
Indice
Nelle procedure di liquidazione giudiziale, accanto all’azione di responsabilità verso gli amministratori, si afferma con frequenza crescente quella nei confronti dei componenti del collegio sindacale, chiamati a rispondere per non avere impedito, attraverso un’adeguata vigilanza, i fatti dannosi della gestione. Si tratta di un contenzioso tecnicamente insidioso, nel quale la posizione del sindaco è esposta sia per il fatto proprio (l’omesso o inadeguato controllo) sia per il concorso con l’operato degli amministratori.
Il quadro è stato profondamente inciso dalla L. 14 marzo 2025, n. 35, che ha riscritto l’art. 2407 c.c. introducendo un limite quantitativo al risarcimento e una nuova disciplina della prescrizione, e dalle prime pronunce di legittimità che ne hanno chiarito l’efficacia temporale. Il presente contributo ricostruisce i presupposti dell’azione di responsabilità per omesso controllo e gli effetti della riforma.
L’art. 2403 c.c. affida al collegio sindacale il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento. Si tratta di un controllo di legalità e di correttezza gestoria — non di merito sulle scelte imprenditoriali — che tuttavia impone una sorveglianza continua e sostanziale, non meramente formale o documentale.
A presidio di tale dovere l’ordinamento attribuisce ai sindaci un articolato corredo di poteri-doveri reattivi: la richiesta di informazioni e gli atti di ispezione e controllo (art. 2403-bis c.c.), l’assunzione di rilievi e la verbalizzazione del dissenso, la convocazione dell’assemblea in caso di omissione degli amministratori e di fatti censurabili (art. 2406 c.c.), la reazione alle denunce dei soci (art. 2408 c.c.) e, nei casi più gravi, la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. L’inerzia nell’attivazione di tali strumenti, a fronte di segnali di irregolarità, costituisce il nucleo tipico dell’addebito per omesso controllo.
L’art. 2407 c.c. struttura la responsabilità del sindaco su due livelli. Il primo è la responsabilità per fatto proprio, per la violazione dei doveri inerenti alla funzione (verità delle attestazioni, conservazione del segreto, diligenza professionale qualificata). Il secondo — quello che maggiormente rileva nelle azioni di massa — è la responsabilità concorrente e solidale con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi, «quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica».
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la responsabilità del sindaco non sia oggettiva né di mera posizione: essa presuppone un comportamento colposo, ossia l’inosservanza del dovere di diligenza nell’esercizio dei poteri di controllo e di reazione. Sul tema della responsabilità degli organi sociali si veda anche il nostro approfondimento sulla responsabilità dei soci nella S.r.l. (art. 2476, comma 8, c.c.).
Affinché l’azione per omesso controllo possa essere accolta non basta accertare un’irregolarità gestoria: occorre dimostrare che il sindaco, con l’ordinaria diligenza professionale, avrebbe potuto rilevarla e che l’attivazione dei suoi poteri avrebbe impedito o ridotto il danno. È il profilo del nesso causale, declinato secondo la logica del comportamento alternativo lecito (c.d. prova di resistenza): occorre verificare, in concreto, se la condotta doverosa omessa — il rilievo, la convocazione dell’assemblea, la denuncia ex art. 2409 c.c. — avrebbe avuto, secondo un giudizio prognostico, l’efficacia di evitare l’evento dannoso.
La fattispecie ricorrente è quella del danno da illegittima prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento: il pregiudizio viene tipicamente liquidato secondo il criterio del decremento del patrimonio netto (la «differenza dei netti patrimoniali» di cui all’art. 2486, comma 3, c.c.) tra il momento in cui la gestione conservativa avrebbe dovuto subentrare e quello di apertura della procedura. In questa cornice, l’onere della prova grava sull’attore quanto alla violazione e al nesso causale, mentre il sindaco può andare esente da responsabilità dimostrando di avere diligentemente e tempestivamente esercitato i propri poteri.
La L. 14 marzo 2025, n. 35, in vigore dal 12 aprile 2025, ha riformato l’art. 2407 c.c. introducendo, al di fuori dei casi di dolo, un limite quantitativo alla responsabilità dei sindaci, commisurato a un multiplo del compenso annuo: quindici volte per compensi fino a 10.000 euro, dodici volte per compensi tra 10.000 e 50.000 euro, dieci volte per compensi superiori a 50.000 euro. La riforma incide inoltre sulla prescrizione (nuovo comma 4): il termine quinquennale dell’azione decorre dal deposito della relazione di cui all’art. 2429 c.c. relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.
Il dato normativo
Nuovo art. 2407, comma 2, c.c. (L. n. 35/2025): salvo il dolo, i sindaci rispondono dei danni «nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito» secondo gli scaglioni 15x (fino a 10.000 €), 12x (10.000–50.000 €) e 10x (oltre 50.000 €). Il nuovo comma 4 àncora la decorrenza della prescrizione quinquennale al deposito della relazione ex art. 2429 c.c.
La ratio dichiarata è quella di rendere proporzionato il rischio professionale e di arginare l’uso del collegio sindacale come «tasca capiente» nelle azioni di massa. Restano tuttavia aperti delicati interrogativi sistematici — sul perimetro della solidarietà con gli amministratori, sul riferimento del limite al singolo evento dannoso e sul parametro del compenso (deliberato o percepito) — oggetto delle prime applicazioni di merito.
In assenza di disciplina transitoria, si è subito posta la questione dell’applicabilità del nuovo limite alle condotte anteriori al 12 aprile 2025. La giurisprudenza di merito si è divisa: alcune pronunce (Trib. Bari, 24 aprile 2025; Trib. Palermo, 26 giugno 2025) hanno ammesso l’applicazione retroattiva, qualificando il tetto come norma lato sensu processuale incidente sul solo quantum; altre (Trib. Roma, 29 giugno 2025) l’hanno esclusa, riconoscendo alla disposizione natura sostanziale e dunque la soggezione al principio di irretroattività ex art. 11 disp. prel. c.c.
Il principio di diritto (Cass. nn. 1390 e 1392/2026)
Con le sentenze «gemelle» del 22 gennaio 2026, nn. 1390 e 1392, la Corte di cassazione ha affermato che «la norma contenuta nell’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla legge n. 35/2025 ed in vigore dal 12 aprile 2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore».
La Corte ha così sciolto il contrasto a favore della irretroattività: la limitazione ha natura sostanziale e non opera per i fatti pregressi. La conseguenza, di rilievo pratico immediato, è che nei giudizi pendenti o futuri fondati su condotte anteriori al 12 aprile 2025 resta operativa la disciplina previgente, ossia la responsabilità solidale piena con gli amministratori, senza alcun taglio automatico del danno parametrato al compenso.
La responsabilità per omesso controllo va oggi letta in stretto raccordo con gli obblighi che il Codice della crisi pone in capo all’organo di controllo. L’art. 25-octies CCII impone ai sindaci di segnalare per iscritto all’organo amministrativo, in modo motivato, la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata. La tempestività di tale attivazione assume una duplice valenza: è misura della diligenza esigibile e, al contempo, condizione per l’operare del meccanismo premiale previsto dall’ordinamento.
Si delinea così un equilibrio delicato. Da un lato, il sindaco non può scivolare nella cogestione, sindacando il merito delle scelte imprenditoriali; dall’altro, non può rifugiarsi in un controllo difensivo, fatto di segnalazioni puramente cautelative e prive di reale contenuto valutativo. La condotta che mette al riparo da responsabilità è quella che documenta, nella sequenza «rilevazione – valutazione – reazione», un esercizio effettivo e tempestivo dei poteri di vigilanza e di allerta.
Per i professionisti che ricoprono incarichi sindacali, la nuova cornice impone alcune linee di condotta. È essenziale documentare in modo puntuale l’attività di vigilanza — verbali, richieste di informazioni, rilievi, solleciti — perché è su tale traccia documentale che si gioca la prova liberatoria sul nesso causale. È necessario attivare per tempo i poteri reattivi e la segnalazione ex art. 25-octies CCII, evitando sia l’inerzia sia l’automatismo difensivo. Va infine considerato che il limite risarcitorio, pur introdotto, non copre il pregresso: per le condotte anteriori al 12 aprile 2025 la responsabilità resta piena e solidale.
In conclusione, la riforma dell’art. 2407 c.c. ridimensiona, ma non elimina, il rischio professionale del sindaco. La responsabilità per omesso controllo continua a fondarsi sull’accertamento rigoroso della colpa e del nesso causale; la difesa — come l’esposizione — del sindaco si costruisce molto prima del giudizio, nella qualità e nella tracciabilità dell’attività di controllo svolta.
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Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Riferimenti normativi e giurisprudenziali: artt. 2403, 2403-bis, 2406, 2407, 2408, 2409, 2429 e 2486 c.c.; art. 25-octies CCII (D.Lgs. n. 14/2019); art. 11 disp. prel. c.c.; L. 14 marzo 2025, n. 35; Cass. civ., 22 gennaio 2026, nn. 1390 e 1392; Trib. Roma, 29 giugno 2025; Trib. Palermo, 26 giugno 2025; Trib. Bari, 24 aprile 2025.
Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.