L’art. 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199/2025 e il decreto attuativo MIMIT-MEF: misura del beneficio, decorrenza della maggiorazione, iter comunicativo verso il GSE, oneri documentali e regime degli impianti per l’autoconsumo
Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Settembre 2026
La legge di bilancio 2026 ha reintrodotto il meccanismo della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, rilevante ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il decreto attuativo adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ne ha definito la procedura di accesso, articolata in tre comunicazioni verso il GSE, e gli oneri documentali. Il contributo esamina l’ambito soggettivo e oggettivo della misura, la misura del beneficio per scaglioni, il profilo che maggiormente incide sulla pianificazione (la decorrenza della maggiorazione dal periodo d’imposta della comunicazione di completamento), il regime degli impianti destinati all’autoconsumo, anche a distanza, e la questione dell’omessa comunicazione preventiva alla luce della risposta a interpello n. 260/E del 2024.
Indice
L’art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha istituito la maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, individuati negli allegati IV e V alla medesima legge, nonché dei beni destinati all’autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. L’ambito temporale copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Il comma 433 ha demandato a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina delle modalità attuative, con particolare riguardo alla procedura di accesso, al contenuto e ai termini delle comunicazioni periodiche, alle certificazioni e alla documentazione idonea a dimostrare la spettanza del beneficio. Il decreto ha dato attuazione a tale previsione, affidando al GSE la gestione della piattaforma informatica e delle verifiche.
Sul piano soggettivo la misura si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime di determinazione del reddito. Il presupposto oggettivo richiede investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
Le due direttrici agevolate presentano requisiti differenziati. Per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, riconducibili agli allegati IV e V, permane il requisito dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, con i relativi oneri di attestazione. Per i beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata all’autoconsumo il requisito dell’interconnessione non ricorre, assumendo rilievo la data di entrata in esercizio dell’impianto.
Gli scaglioni della maggiorazione
• 180% sulla quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 100% sulla quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
• 50% sulla quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni.
La maggiorazione opera come incremento figurativo del costo fiscalmente riconosciuto, rilevante ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili dalla base imponibile delle imposte sui redditi.
La struttura dell’agevolazione la distingue nettamente dal credito d’imposta che ha caratterizzato i precedenti cicli di incentivazione. L’impresa non matura una posizione creditoria utilizzabile in compensazione, bensì una maggiore deduzione distribuita lungo il piano di ammortamento del bene o la durata del contratto di locazione finanziaria. Ne discende che il vantaggio effettivo dipende dalla capienza degli imponibili nei periodi d’imposta interessati e dal coefficiente di ammortamento applicabile, elementi che vanno ponderati in sede di valutazione preventiva dell’investimento.
Il decreto attuativo dedica alla misura e alla fruizione del beneficio una disposizione di rilievo sistematico: la maggiorazione rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche.
La previsione sposta il baricentro temporale del beneficio da un dato oggettivo, quale l’entrata in funzione del bene, a un adempimento procedimentale rimesso all’iniziativa dell’impresa. Il profilo assume rilievo nella programmazione fiscale: l’esercizio di decorrenza va coordinato con le previsioni di risultato, con le perdite riportabili e con gli altri componenti negativi programmati, entro il perimetro dei termini di legge e dei presupposti sostanziali della misura. La stessa considerazione vale in presenza di operazioni straordinarie programmate, che possono incidere sulla titolarità del bene e sulla continuità del piano di ammortamento.
L’accesso al beneficio si articola in tre comunicazioni, da trasmettere attraverso la piattaforma informatica accessibile dall’Area Clienti GSE mediante SPID, CIE o modalità equivalenti.
La comunicazione preventiva, da presentare per ciascuna struttura produttiva, reca i dati identificativi dell’impresa, la tipologia e l’ammontare degli investimenti programmati, con indicazione per ciascun bene della data di completamento, del coefficiente di ammortamento fiscale e della data prevista di interconnessione ovvero, per gli impianti da fonti rinnovabili, di entrata in esercizio.
La comunicazione di conferma va trasmessa entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo della preventiva. In tale sede l’impresa dichiara lo stato di ciascun bene, confermato o decaduto, e attesta l’avvio effettivo dell’investimento mediante il versamento di un acconto non inferiore al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con indicazione della data e dell’importo dell’ultima quota utile al raggiungimento della soglia e dei dati identificativi delle fatture. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria il requisito si considera integrato con la stipula del contratto e con l’impegno assunto dal concedente nei confronti del fornitore mediante sottoscrizione dell’ordine di acquisto. Due limiti operano in questa fase: l’impossibilità di introdurre beni non indicati nella preventiva e la variabilità del costo di acquisizione ammessa esclusivamente in diminuzione.
La comunicazione di completamento presuppone la conclusione degli investimenti, intesa come avvenuta interconnessione per i beni 4.0 ovvero come entrata in funzione per gli impianti da fonti rinnovabili, e va trasmessa entro il 15 novembre 2028, termine prorogato di venti giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE. Anche in questa sede il costo finale può variare soltanto in diminuzione e non possono essere inclusi beni diversi da quelli oggetto della conferma. Alla comunicazione si accompagnano le attestazioni di possesso della documentazione tecnica e contabile.
Il procedimento prosegue con comunicazioni periodiche annuali, nei mesi di gennaio e giugno, recanti le informazioni sulla previsione di utilizzo del beneficio, sul piano di ammortamento e sulle quote di incentivo imputate a ciascun esercizio.
Il decreto individua due presidi documentali distinti, entrambi necessari.
Le caratteristiche tecniche dei beni, la loro riconducibilità agli elenchi degli allegati IV e V e l’interconnessione ai sistemi aziendali devono risultare da perizia tecnica asseverata, ovvero da attestazione di conformità rilasciata da ente accreditato. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile, rilasciata da soggetti abilitati secondo i requisiti fissati dal medesimo decreto.
La predisposizione di entrambi i documenti richiede tempi tecnici e professionalità qualificate. La loro carenza, o una redazione non adeguatamente circostanziata, espone il beneficio a contestazione in sede di verifica, con conseguente recupero delle maggiori deduzioni operate.
Per i beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili la disciplina presenta due profili di interesse applicativo.
Il primo riguarda l’autoconsumo a distanza. La previsione ammette l’agevolazione anche quando l’energia prodotta viene consumata in un sito diverso da quello di installazione, secondo la configurazione delineata dall’art. 30 del D.Lgs. n. 199/2021. La validità dell’assetto richiede che gli immobili sui quali insistono gli impianti siano nella disponibilità dell’impresa che consuma l’energia e che sussista un collegamento tra produzione e consumo, realizzato mediante linea diretta di lunghezza non superiore a dieci chilometri e a servizio esclusivo delle utenze interessate, ovvero attraverso la rete di distribuzione esistente, con condivisione dell’energia tra punti di prelievo riconducibili al medesimo soggetto. L’installazione su immobile nella disponibilità di un terzo estraneo preclude il beneficio.
Il requisito di origine dei moduli fotovoltaici
Il D.L. n. 38/2026 ha soppresso il vincolo di provenienza europea o SEE per i beni strumentali di cui al comma 427. La disposizione non ha inciso sul comma 429, lettera b), che disciplina gli impianti fotovoltaici e rinvia ai moduli individuati dall’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. n. 181/2023. Restano pertanto agevolabili i soli moduli con celle prodotte nell’Unione europea ed efficienza non inferiore al 23,5%, nonché quelli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, parimenti di produzione europea, con efficienza non inferiore al 24%. La conformità si riscontra sulle sezioni b) e c) del registro ENEA e va attestata nella documentazione trasmessa al GSE.
Nella prassi ricorre con frequenza l’ipotesi dell’impresa che, avendo realizzato l’investimento, non abbia trasmesso la comunicazione preventiva. La questione riguarda la natura del termine e la sua incidenza sul diritto al beneficio.
Un orientamento utile proviene dall’esperienza del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui alla legge n. 178/2020. Con la risposta a interpello n. 260/E del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le disposizioni in materia non prevedono che le comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a pena di decadenza, con la conseguenza che ad esse non risulta subordinata la maturazione del diritto, che sorge con la realizzazione dell’investimento, bensì unicamente la sua concreta fruizione. Ne deriva l’ammissibilità della trasmissione tardiva, con indicazione quale data del primo impegno vincolante di quella di sottoscrizione dell’ordine e quale data di completamento di quella effettiva, seguita dalla comunicazione consuntiva recante le medesime date. L’Amministrazione ha altresì escluso la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis, proprio in ragione del carattere non perentorio del termine.
La traslazione del principio al nuovo impianto richiede alcune cautele. Il chiarimento riguarda un’agevolazione di struttura diversa, articolata come credito d’imposta, mentre la misura vigente opera quale maggiorazione del costo ammortizzabile con decorrenza espressamente ancorata alla comunicazione di completamento. La ratio dell’interpretazione, incentrata sulla distinzione tra presupposto sostanziale del beneficio e adempimento strumentale alla sua fruizione, appare nondimeno estensibile, con l’effetto di collocare la deduzione in un periodo d’imposta successivo anziché di precluderla. La valutazione va condotta sul caso concreto, tenendo conto dello stato dell’investimento e della documentazione disponibile.
Carta & Partners — La competenza che conta
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Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Riferimenti normativi: art. 1, commi da 427 a 436, e allegati IV e V della legge 30 dicembre 2025, n. 199; decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo del comma 433; art. 30 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199; art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. n. 181/2023; D.L. n. 38/2026; legge n. 178/2020.
Prassi: Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 260/E del 2024.
Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.