Intelligenza artificiale e dati dei clienti: i rischi legali di un utilizzo senza presidio giuridico

Segreto professionale, GDPR, trasferimenti extra-UE e legge 132/2025: perché l’adozione dell’IA generativa esige un presidio giuridico strutturato

Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Luglio 2026

Studi professionali e imprese stanno adottando ChatGPT, Claude e Gemini a ritmi senza precedenti, quasi sempre nella forma più immediata: un abbonamento individuale attivato con carta di credito, al di fuori di qualunque valutazione giuridica. È un errore di impostazione che espone a rischi severi: violazione del segreto professionale (art. 622 c.p.), trattamenti privi della cornice dell’art. 28 GDPR, uso dei dati per l’addestramento dei modelli, trasferimenti extra-UE non presidiati, omessa informativa ai clienti imposta dalla legge n. 132/2025. Il contributo ricostruisce il quadro normativo e dimostra la tesi centrale: la conformità non è una qualità del modello di IA, ma della configurazione contrattuale e organizzativa con cui lo si utilizza — ed è esattamente ciò che una consulenza legale preventiva deve costruire.

Indice

  1. Premessa: l’adozione di massa e l’illusione della neutralità
  2. Il principio-cardine: conta la configurazione d’uso, non il modello
  3. Il segreto professionale: l’art. 622 c.p. e la dimensione deontologica
  4. GDPR: il rapporto titolare-responsabile e il DPA ex art. 28
  5. Addestramento dei modelli e conservazione dei dati: il nodo dei piani consumer
  6. Il trasferimento dei dati verso Paesi terzi: artt. 44-49 GDPR, Schrems II e Data Privacy Framework
  7. La legge 132/2025, l’AI Act e la lezione del caso OpenAI
  8. Gli adempimenti: DPA, registro, DPIA, DPO, policy interne
  9. Considerazioni conclusive

1. Premessa: l’adozione di massa e l’illusione della neutralità

L’intelligenza artificiale generativa è entrata negli studi professionali e nelle imprese dalla porta più silenziosa: quella dell’iniziativa individuale. Il professionista che riassume un atto con ChatGPT, il responsabile amministrativo che fa analizzare a Claude un contratto di fornitura, l’ufficio marketing che affida a Gemini l’elaborazione di un elenco clienti: condotte quotidiane, percepite come innocue, che hanno però un tratto comune — l’introduzione di dati di terzi (clienti, dipendenti, controparti) in sistemi informatici gestiti da fornitori esteri, sulla base di condizioni contrattuali che nessuno ha letto e che nessuna funzione aziendale ha vagliato.

Il fenomeno è aggravato da un equivoco diffuso: l’idea che la conformità giuridica sia una proprietà dello strumento («questa piattaforma è conforme al GDPR», «quest’altra no»), da verificare una volta per tutte leggendo il sito del fornitore. La realtà è più complessa e, per certi versi, più esigente: lo stesso identico modello può essere perfettamente lecito o gravemente illecito a seconda del piano contrattuale, delle impostazioni attive e delle cautele organizzative con cui viene impiegato. È questa la ragione per cui l’adozione dell’IA senza una consulenza legale preventiva non è un risparmio: è l’assunzione inconsapevole di un rischio penale, sanzionatorio e reputazionale.

2. Il principio-cardine: conta la configurazione d’uso, non il modello

Le principali piattaforme di IA generativa — ChatGPT di OpenAI, Claude di Anthropic, Gemini di Google — presentano tutte una medesima architettura commerciale: da un lato i piani «consumer», pensati per l’utente individuale (gratuiti o in abbonamento personale); dall’altro i piani «commerciali» (team, enterprise, accesso via API), destinati a organizzazioni. La differenza non è di prezzo o di potenza: è di statuto giuridico dei dati.

La linea di demarcazione

Nei piani consumer, di regola, il fornitore non assume la veste di responsabile del trattamento, le conversazioni possono essere utilizzate — a seconda delle impostazioni — per l’addestramento dei modelli, la conservazione segue le politiche del fornitore e i dati sono archiviati su server extraeuropei senza garanzie negoziali a beneficio dell’utilizzatore. Nei piani commerciali, per contro, l’uso dei dati per l’addestramento è escluso in via contrattuale e il rapporto è assistito da un Data Processing Agreement con clausole contrattuali tipo per i trasferimenti. La vera alternativa, dunque, non è tra un fornitore e l’altro, ma tra l’uso non strutturato e l’uso strutturato del medesimo strumento.

Ne discende il corollario operativo che percorre l’intero contributo: prima di introdurre dati di clienti o dipendenti in ChatGPT, Claude o Gemini occorre sapere quale piano si sta utilizzando, quali clausole governano i dati, dove questi vengono conservati e per quanto tempo — e occorre che tali verifiche siano documentate. Sono accertamenti giuridici, prima che informatici.

3. Il segreto professionale: l’art. 622 c.p. e la dimensione deontologica

Per i professionisti — avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, medici — il primo presidio violabile è il segreto professionale. L’art. 622 c.p. punisce, a querela della persona offesa, chi rivela «senza giusta causa» un segreto appreso in ragione della propria professione, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, ove dal fatto possa derivare nocumento. Sul piano deontologico, il dovere di riservatezza è scolpito, per la professione forense, nell’art. 6 della legge n. 247/2012 e nell’art. 13 del Codice deontologico, e trova corrispondenza nelle regole del CNDCEC per i commercialisti. La Corte di Giustizia ha inoltre elevato la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente a diritto fondamentale presidiato dall’art. 7 della Carta di Nizza (Grande Sezione, 8 dicembre 2022, causa C-694/20, Orde van Vlaamse Balies).

Come si colloca, in questo quadro, l’inserimento di dati del cliente in una piattaforma di IA? La risposta dipende — ancora una volta — dalla configurazione. Quando il fornitore opera quale responsabile del trattamento ritualmente nominato ex art. 28 GDPR, vincolato a riservatezza, misure di sicurezza e divieto di uso proprio dei dati, esso non è un «terzo» cui il segreto viene rivelato, ma un ausiliario che tratta le informazioni per conto e su istruzione del professionista — secondo lo schema pacificamente ammesso per la posta elettronica, l’archiviazione documentale e i gestionali di studio. Difettano, in tale cornice, tanto la rivelazione «senza giusta causa» quanto il dolo.

Specularmente, l’impiego di un piano consumer — privo di nomina a responsabile e di vincoli sull’uso dei dati — non consente di qualificare il fornitore come mero ausiliario: il conferimento di atti, nominativi e vicende del cliente a un soggetto contrattualmente libero di conservarli e utilizzarli riespande il rischio penale e disciplinare. La medesima condotta materiale — incollare un documento in una chat — muta così qualificazione giuridica in funzione del contratto che le sta sotto: è la dimostrazione più nitida del perché la scelta dello strumento non possa essere delegata alla prassi degli uffici.

4. GDPR: il rapporto titolare-responsabile e il DPA ex art. 28

Sul versante della protezione dei dati, lo studio o l’impresa che utilizza l’IA su dati personali di clienti, dipendenti o terzi riveste la posizione di titolare del trattamento; il fornitore della piattaforma, ove tratti quei dati per conto dell’utilizzatore, deve assumere la veste di responsabile ai sensi degli artt. 4, n. 8, e 28 del Regolamento. L’art. 28 esige un contratto — il DPA — che vincoli il responsabile a trattare i dati solo su istruzione documentata, a garantire la riservatezza degli autorizzati, ad adottare le misure di sicurezza ex art. 32, a disciplinare i sub-responsabili, ad assistere il titolare nell’adempimento dei propri obblighi e a cancellare o restituire i dati al termine.

Nei piani commerciali delle principali piattaforme il DPA è generalmente incorporato nelle condizioni contrattuali e si attiva con la sottoscrizione del piano stesso: non è un documento da negoziare, ma va verificato, scaricato e conservato agli atti, con annotazione nel registro dei trattamenti. Nei piani consumer, semplicemente, non c’è: l’organizzazione che vi introduce dati personali realizza una comunicazione a terzi priva di base contrattuale ex art. 28, esposta alle sanzioni amministrative dell’art. 83 — fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale annuo per le violazioni in materia di responsabili, e fino a 20 milioni o al 4% per le violazioni dei principi fondamentali del trattamento.

5. Addestramento dei modelli e conservazione dei dati: il nodo dei piani consumer

Il profilo più insidioso — perché irreversibile — riguarda l’utilizzo dei contenuti per l’addestramento dei modelli. Sui piani individuali, le piattaforme possono impiegare le conversazioni per il training, in base a impostazioni che l’utente medio non ha mai esaminato e con periodi di conservazione anche pluriennali; sui piani commerciali, l’esclusione dall’addestramento opera per contratto. La differenza è abissale: un documento riservato confluito nei dati di addestramento esce definitivamente dalla sfera di controllo del titolare — nessuna cancellazione, nessun diritto all’oblio potrà più raggiungerlo efficacemente.

A ciò si aggiunge il tema della conservazione: dai termini standard dei piani individuali alle opzioni di zero data retention ottenibili, su richiesta, nelle configurazioni enterprise e via API. Anche qui la regola è una sola: le politiche di retention non si presumono, si verificano contrattualmente — incluse le eccezioni (contenuti segnalati dai sistemi di sicurezza, obblighi di legge) che permangono perfino nei regimi più protettivi. Per i dati particolari o giudiziari ex artt. 9 e 10 GDPR — condizioni di salute, vicende penali, dati sindacali — la soglia di cautela si alza ulteriormente: o soluzioni con garanzie rafforzate, o astensione dal ricorso all’IA in cloud.

6. Il trasferimento dei dati verso Paesi terzi: artt. 44-49 GDPR, Schrems II e Data Privacy Framework

Il profilo che più di ogni altro sfugge alla percezione degli utilizzatori è la dimensione geografica del trattamento. ChatGPT, Claude e Gemini fanno capo a fornitori statunitensi: l’introduzione di dati personali in tali piattaforme comporta, nella generalità delle configurazioni, un trasferimento verso un Paese terzo — segnatamente gli Stati Uniti — soggetto al Capo V del GDPR (artt. 44-49). Il principio è scolpito nell’art. 44: qualunque trasferimento è ammesso solo a condizione che il livello di protezione garantito dal Regolamento non sia pregiudicato. Ne discende un sistema a gerarchia decrescente: in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione (art. 45) il trasferimento è libero; in difetto, esso deve fondarsi su garanzie adeguate ex art. 46 — tipicamente le clausole contrattuali tipo (Standard Contractual Clauses, «SCC») — e solo in via residuale sulle deroghe eccezionali dell’art. 49, inidonee a sorreggere flussi sistematici come quelli generati dall’uso quotidiano di una piattaforma di IA.

Su questo impianto è intervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza Schrems II (Grande Sezione, 16 luglio 2020, causa C-311/18), che costituisce tuttora la stella polare della materia. La Corte ha invalidato il «Privacy Shield» — il precedente regime di adeguatezza USA — ritenendo la sorveglianza governativa statunitense non proporzionata agli standard europei; e, pur confermando la validità astratta delle SCC, ne ha subordinato l’efficacia a una condizione impegnativa: l’esportatore (cioè lo studio o l’impresa che trasferisce, non il fornitore) deve verificare in concreto che il Paese di destinazione assicuri un livello di protezione essenzialmente equivalente a quello europeo e, ove necessario, adottare misure supplementari — tecniche (cifratura, pseudonimizzazione), contrattuali od organizzative. È la transfer impact assessment (TIA): un adempimento documentale che grava sul titolare e che, in caso di ispezione, costituisce la prima carta che l’Autorità chiede di esibire.

Il quadro si è parzialmente disteso con la decisione di adeguatezza del 10 luglio 2023 relativa all’EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF), che consente il trasferimento verso gli importatori statunitensi certificati nell’apposito elenco tenuto dal Dipartimento del Commercio USA. Ma l’invocabilità del DPF non si presume: va verificata puntualmente la certificazione del singolo fornitore (e della specifica entità giuridica contraente) alla data dell’utilizzo, tenendo conto che l’elenco è dinamico e che la stessa decisione di adeguatezza resta esposta — come i suoi predecessori Safe Harbour e Privacy Shield, entrambi caduti a Lussemburgo — a possibili censure giurisdizionali. La prudenza suggerisce quindi un doppio binario: DPF ove disponibile, SCC con TIA quale presidio permanente.

La sintesi operativa è netta. Chi utilizza un piano consumer non dispone di alcuno strumento negoziale per presidiare il trasferimento: i dati migrano verso gli Stati Uniti al di fuori di SCC opponibili, senza TIA e senza misure supplementari — una violazione del Capo V destinata a emergere a ogni verifica. Chi utilizza un piano commerciale dispone delle SCC incorporate nel DPA, ma deve completarle con la valutazione d’impatto sul trasferimento, con la verifica della certificazione DPF e con l’eventuale attivazione delle opzioni di localizzazione dell’elaborazione offerte dal fornitore. Sono accertamenti che nessuna funzione IT può svolgere da sola: richiedono competenza giuridica specifica e aggiornamento continuo, trattandosi dell’area del GDPR a più alta instabilità normativa e giurisprudenziale.

7. La legge 132/2025, l’AI Act e la lezione del caso OpenAI

Per le professioni intellettuali il legislatore italiano ha introdotto una disciplina dedicata: l’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, consente l’impiego dell’IA nelle sole funzioni strumentali e di supporto, imponendo la prevalenza dell’apporto intellettuale del professionista e l’obbligo di informare il cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, dell’utilizzo di tali sistemi. Il Consiglio Nazionale Forense ha già approvato un modello di informativa. L’omissione non è una svista veniale: incide sul rapporto fiduciario, rileva sul piano deontologico e mina la difendibilità complessiva dell’operato dello studio.

Sul piano generale, il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) completa la cornice con obblighi graduati per rischio — dalla alfabetizzazione del personale alla trasparenza — di cui abbiamo trattato nella guida all’AI Act e al suo apparato sanzionatorio. Quanto all’enforcement domestico, il segnale è inequivoco: con provvedimento reso pubblico il 20 dicembre 2024, il Garante ha irrogato a OpenAI, in relazione a ChatGPT, una sanzione di 15 milioni di euro per violazioni in materia di base giuridica e trasparenza (esecuzione poi sospesa in sede cautelare dal Tribunale di Roma, a conferma della complessità del contenzioso in materia). L’attenzione dell’Autorità verso l’IA generativa è strutturale, non episodica.

8. Gli adempimenti: DPA, registro, DPIA, DPO, policy interne

La consulenza legale preventiva si traduce in un percorso di adempimenti che, nell’esperienza dello Studio, si articola su tre livelli di priorità. Al livello critico: la migrazione dai profili individuali a piani commerciali intestati all’organizzazione (o ad altra soluzione con garanzie equivalenti), la verifica e archiviazione del DPA con SCC, la predisposizione dell’informativa ai clienti ex art. 13 della legge 132/2025. Al livello alto: la disattivazione delle opzioni di addestramento su ogni utenza residua, la richiesta delle configurazioni di conservazione zero ove disponibili, l’aggiornamento del registro dei trattamenti (art. 30) e dell’elenco dei responsabili e sub-responsabili, la transfer impact assessment, una policy interna di minimizzazione e pseudonimizzazione dei prompt (art. 5). Al livello ordinario ma non differibile: la valutazione della DPIA ex art. 35 per i trattamenti su larga scala o su dati particolari e la formazione del personale autorizzato ex art. 29.

In questo processo il DPO — ove designato o da designare — assume un ruolo di snodo: va consultato sulla scelta degli strumenti, coinvolto nella DPIA e messo in condizione di sorvegliare l’attuazione delle policy. Per le organizzazioni prive di DPO, l’introduzione dell’IA generativa è spesso l’occasione per verificarne l’obbligatorietà ex art. 37 GDPR o l’opportunità di una nomina volontaria. Quel che non regge, sul piano della responsabilizzazione (accountability), è il vuoto organizzativo: strumenti potentissimi lasciati all’iniziativa dei singoli, senza titolarità, senza regole d’uso, senza formazione — sul punto si rinvia anche alle nostre riflessioni su integrazione dell’IA negli studi professionali e governance.

9. Considerazioni conclusive

ChatGPT, Claude e Gemini non sono, in sé, né leciti né illeciti: sono strumenti la cui qualificazione giuridica dipende interamente dalla cornice — contrattuale, tecnica, organizzativa — entro cui vengono impiegati. La medesima piattaforma che, su un piano individuale non presidiato, espone il professionista al rischio penale dell’art. 622 c.p. e l’impresa alle sanzioni del GDPR, diviene — entro un piano commerciale con DPA, SCC verificate, retention governata, informativa ai clienti e policy interne — un fattore legittimo di efficienza e di qualità del servizio.

La differenza tra i due scenari non la fa la tecnologia: la fa il presidio legale preventivo. Verificare i contratti prima di adottarli, strutturare gli account prima di usarli, informare i clienti prima di trattarne i dati, formare le persone prima di abilitarle: è questa sequenza — e non il suo contrario — a rendere l’innovazione difendibile. L’alternativa, oggi diffusissima, dell’adozione spontanea e non governata equivale ad accumulare, giorno dopo giorno, un passivo di rischio destinato a emergere nel momento peggiore: un contenzioso con il cliente, un data breach, un’ispezione dell’Autorità.

Carta & Partners — La competenza che conta

Lo Studio assiste imprese e professionisti nell’adozione giuridicamente presidiata dell’intelligenza artificiale: audit degli strumenti in uso e dei piani contrattuali, verifica di DPA e trasferimenti extra-UE, adeguamento di registro dei trattamenti, DPIA e nomine, informative ai clienti ex L. 132/2025, policy interne d’uso e formazione del personale, raccordo con il DPO. Per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo Studio all’indirizzo segreteria@cartaepartners.it — Tel. 06 23485903.

Avv. Dott. Comm. Dario Carta

Riferimenti normativi: art. 622 c.p.; artt. 4, 5, 9, 10, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 44-49 e 83 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR); art. 13 della L. 23 settembre 2025, n. 132; Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act); art. 6 della L. n. 247/2012 e art. 13 del Codice deontologico forense; decisione di adeguatezza 10 luglio 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Giurisprudenza e prassi: Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 16 luglio 2020, causa C-311/18, Schrems II; Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 8 dicembre 2022, causa C-694/20, Orde van Vlaamse Balies; Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento reso pubblico il 20 dicembre 2024 (sanzione a OpenAI, esecuzione sospesa in sede cautelare dal Tribunale di Roma); modello di informativa CNF, ottobre 2025.

Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.