Confisca per equivalente e prescrizione nel reato tributario: il discrimine con l’ablazione diretta

L’inapplicabilità dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ai fatti anteriori al 2018 travolge la confisca per equivalente, ma lascia intatta la confisca diretta del profitto, che trova fondamento autonomo nell’art. 240 del codice penale

Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Ottobre 2026

La Corte di cassazione, con la sentenza della sezione feriale n. 32289 del 2026, torna sul rapporto fra declaratoria di prescrizione e misure ablative nei reati tributari. Riaffermata, sulla scorta delle Sezioni Unite Esposito, la natura mista dell’art. 578-bis cod. proc. pen. e la conseguente irretroattività della disposizione quanto alla confisca per equivalente, la Corte precisa che il motivo di ricorso fondato su tale irretroattività non incide sulla confisca diretta, la quale riposa sull’art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen. e conserva la natura di misura di sicurezza. Il contributo ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale e ne trae le indicazioni operative per la redazione dei motivi di impugnazione.

Indice

  1. La confisca nei reati tributari: due misure in una sola norma
  2. L’art. 578-bis cod. proc. pen. e il potere del giudice dell’impugnazione
  3. La natura mista della disposizione secondo le Sezioni Unite
  4. L’estensione alla confisca tributaria
  5. La confisca diretta sopravvive alla prescrizione
  6. Il caso deciso dalla sentenza n. 32289 del 2026
  7. La soluzione: il motivo travolge una misura, non entrambe
  8. Il rilievo del dispositivo cumulativo
  9. Sequestro e rateizzazione del debito dopo il D.Lgs. n. 87 del 2024
  10. Considerazioni conclusive

1. La confisca nei reati tributari: due misure in una sola norma

L’art. 12-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 prevede che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti contemplati dal decreto, sia «sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

La formulazione racchiude in un unico periodo due misure che l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale tiene nettamente distinte. La confisca diretta colpisce il profitto del reato, ossia il vantaggio economico che deriva in via immediata dalla commissione dell’illecito, e partecipa della natura di misura di sicurezza patrimoniale. La confisca per equivalente, che opera in via sussidiaria quando l’apprensione del profitto non sia possibile, aggredisce beni privi di collegamento con il reato fino alla concorrenza del valore corrispondente: la giurisprudenza ne riconosce pacificamente la componente afflittiva e la assimila, quanto al regime intertemporale, alla pena.

La distinzione non è teorica. Da essa discende un diverso trattamento sul piano della successione delle leggi nel tempo e, come la pronuncia in commento dimostra, un diverso esito processuale quando il reato si estingue per prescrizione nel corso del giudizio di impugnazione.

2. L’art. 578-bis cod. proc. pen. e il potere del giudice dell’impugnazione

L’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, attribuisce al giudice dell’impugnazione, allorché dichiari estinto per amnistia o per prescrizione il reato di cui sia stata accertata la responsabilità dell’imputato, il potere di decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge, ovvero della confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen.

La disposizione risponde a un’esigenza avvertita da tempo: evitare che l’estinzione del reato per decorso del tempo, intervenuta dopo un accertamento pieno della responsabilità in primo grado, comporti automaticamente la caducazione della misura ablativa già disposta. Prima della sua introduzione, il diritto vivente escludeva che la confisca per equivalente potesse essere mantenuta in caso di declaratoria di prescrizione.

3. La natura mista della disposizione secondo le Sezioni Unite

Il punto decisivo riguarda la qualificazione della norma. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4145 del 29 settembre 2022, depositata nel 2023 (Esposito, Rv. 284209), hanno affermato che l’art. 578-bis cod. proc. pen., con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale ed è pertanto inapplicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

La motivazione del principio merita di essere riportata nei suoi termini. La disposizione non è meramente ricognitiva di un principio già esistente nell’ordinamento ancorché non codificato: essa ha natura costitutiva in parte qua, perché attribuisce al giudice un potere in precedenza precluso, quello di mantenere in vita una pena — la confisca per equivalente — che, anteriormente alla sua introduzione, secondo il diritto vivente non poteva in alcun modo essere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Da tale premessa discende il divieto di applicazione retroattiva. Se la norma attribuisce un potere ablativo prima inesistente, e se l’oggetto di quel potere ha natura di pena, l’art. 25, secondo comma, della Costituzione e l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ne impediscono l’applicazione a condotte anteriori.

4. L’estensione alla confisca tributaria

Un secondo passaggio riguarda l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 578-bis. Il riferimento testuale alla confisca di cui all’art. 240-bis, primo comma, cod. pen. «e da altre disposizioni di legge» ha posto il problema se vi rientri anche la confisca tributaria.

La risposta affermativa è consolidata: la disposizione si applica anche alla confisca prevista dall’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 20793 del 18 marzo 2021, Rotondi, Rv. 281342; Sez. 3, n. 34488 del 2 ottobre 2025, Conforti). La confisca tributaria rientra dunque nel perimetro del potere riconosciuto al giudice dell’impugnazione e, correlativamente, nel perimetro del limite intertemporale che quel potere incontra.

5. La confisca diretta sopravvive alla prescrizione

Il regime appena descritto non esaurisce la materia. Resta fermo infatti il principio, risalente alle Sezioni Unite n. 31617 del 26 giugno 2015 (Lucci, Rv. 264434), secondo cui il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare la confisca del prezzo del reato a norma dell’art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen. e la confisca del prezzo o del profitto a norma dell’art. 322-ter cod. pen., a tre condizioni: che si tratti di confisca diretta; che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna; che il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato.

Il principio è stato ribadito con specifico riferimento alla confisca diretta disposta ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000. Poiché tale misura colpisce il profitto del reato, ossia il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito, essa conserva la natura di misura di sicurezza e, in quanto tale, può essere mantenuta in caso di prescrizione del reato purché ne siano stati accertati gli elementi oggettivo e soggettivo, trovando fondamento nell’art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen.

La confisca diretta non deriva il proprio fondamento dall’art. 578-bis cod. proc. pen., ma dall’art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen. Il limite intertemporale che colpisce la prima disposizione non si estende, quindi, alla misura che trova altrove la propria base normativa.

6. Il caso deciso dalla sentenza n. 32289 del 2026

La vicenda trae origine da un procedimento per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, contestata all’amministratore e successivamente liquidatore di una società a responsabilità limitata con riferimento a più annualità d’imposta.

Il giudizio di primo grado si era concluso con la condanna dell’imputato per le annualità 2013 e 2014 e con la disposizione della «confisca diretta delle somme in sequestro nei limiti di euro 482.989,19 ovvero, in caso di impossibilità, dei beni di cui l’imputato ha la disponibilità fino alla concorrenza del suddetto importo». Merita segnalare che la quantificazione dell’imposta evasa era stata ridefinita in corso di giudizio da una consulenza tecnica d’ufficio, che aveva rilevato criticità metodologiche nell’accertamento induttivo condotto dalla Guardia di finanza e ridotto gli importi in misura significativa rispetto alla contestazione originaria, pur restando superate le soglie di punibilità.

In sede di appello, il reato relativo all’anno d’imposta 2013 era stato dichiarato estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena per la residua annualità e conferma, nel resto, delle statuizioni di merito, ivi inclusa quella relativa alla confisca. La difesa aveva chiesto, senza ottenerla, la revoca della misura ablativa per l’importo di euro 285.117,09, corrispondente alla somma dell’IRES e dell’IVA evase per l’annualità prescritta secondo le risultanze peritali.

Con il ricorso per cassazione si deduceva, fra l’altro, la violazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen.: essendo la condotta anteriore all’introduzione della norma, la dichiarazione di prescrizione avrebbe dovuto comportare la revoca della confisca riferita al reato estinto.

7. La soluzione: il motivo travolge una misura, non entrambe

La Corte riconosce la fondatezza della premessa difensiva. È indubbio che l’art. 578-bis cod. proc. pen. sia inapplicabile al caso, essendo il reato dichiarato estinto per prescrizione giunto a consumazione in epoca antecedente all’entrata in vigore della norma.

Il passaggio decisivo è però quello successivo. L’inapplicabilità dell’art. 578-bis riguarda la confisca per equivalente, ma non spiega alcuna incidenza sulla confisca diretta. Il motivo di ricorso, esaurendosi nella deduzione dell’inapplicabilità della norma processuale, travolge pertanto la sola confisca per equivalente, mentre la confisca diretta disposta ai sensi dell’art. 12-bis può essere mantenuta anche in relazione a reati consumati prima dell’entrata in vigore dell’art. 578-bis.

La sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata senza rinvio nella sola parte in cui disponeva la confisca per equivalente in relazione all’importo di euro 285.117,09, restando per il resto confermate le statuizioni ablative.

8. Il rilievo del dispositivo cumulativo

La pronuncia offre un insegnamento di rilievo pratico che trascende il caso deciso. La formula adoperata dal giudice di primo grado — confisca diretta delle somme in sequestro nei limiti di un dato importo, «ovvero, in caso di impossibilità», dei beni nella disponibilità dell’imputato fino a concorrenza — riproduce la struttura dell’art. 12-bis e racchiude in un unico dispositivo due misure distinte, assoggettate a regimi differenti.

Ne discende che la contestazione fondata esclusivamente sull’irretroattività dell’art. 578-bis cod. proc. pen. è destinata a produrre un effetto parziale: essa incide sulla componente per equivalente e lascia intatta quella diretta. Per aggredire anche quest’ultima occorre un motivo costruito su presupposti diversi, che contesti la qualificazione del bene come profitto del reato, la permanenza dell’accertamento di merito o la stessa sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dell’illecito.

Si tratta di un’indicazione che riguarda tanto la tecnica di redazione dei motivi di impugnazione quanto, a monte, la lettura dei provvedimenti di sequestro e dei dispositivi di condanna, nei quali le due misure convivono senza essere sempre distinte con chiarezza.

9. Sequestro e rateizzazione del debito dopo il D.Lgs. n. 87 del 2024

Sul versante cautelare, il secondo comma dell’art. 12-bis, nella formulazione risultante dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, dispone che, salvo sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale — desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo e tenuto conto della gravità del reato — il sequestro finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

La disposizione, applicabile anche quando la rateizzazione consegua a regolarizzazione ai sensi della normativa richiamata dall’art. 1, comma 6, del medesimo decreto, conferma la vocazione riscossiva del sistema penale tributario: l’adempimento, anche dilazionato, dell’obbligazione erariale assume rilievo come fattore che neutralizza l’esigenza cautelare sottesa all’ablazione.

Il profilo si intreccia con quello della successione delle leggi in materia sanzionatoria tributaria introdotta dal medesimo decreto, rispetto alla quale l’individuazione del regime intertemporale applicabile rappresenta, anche in questo caso, il passaggio preliminare di ogni valutazione difensiva.

10. Considerazioni conclusive

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento consolidato e ne precisa l’applicazione a un’ipotesi ricorrente nella pratica: la prescrizione di una fra più annualità d’imposta oggetto di contestazione, con conseguente richiesta di caducazione della misura ablativa proporzionalmente riferibile al capo estinto.

L’esito è una caducazione parziale. L’irretroattività dell’art. 578-bis cod. proc. pen., affermata dalle Sezioni Unite in ragione della natura mista della disposizione, opera rispetto alla confisca per equivalente, che condivide la natura della pena; non opera rispetto alla confisca diretta, la cui base normativa riposa nell’art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen. e la cui natura di misura di sicurezza ne consente la permanenza a fronte di un accertamento di responsabilità rimasto inalterato.

Per il difensore, la conseguenza operativa è duplice. Occorre anzitutto verificare, rispetto a ciascuna annualità contestata, la collocazione temporale della condotta rispetto all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 21 del 2018. Occorre poi distinguere, all’interno del provvedimento ablativo, la quota riferibile alla confisca diretta da quella per equivalente, costruendo per ciascuna il motivo di impugnazione corrispondente: una deduzione unitaria, fondata sulla sola irretroattività della norma processuale, non può che produrre un effetto corrispondentemente parziale.

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Avv. Dott. Comm. Dario Carta

Riferimenti normativi: artt. 5 e 12-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, quest’ultimo come modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87; art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21; artt. 240, secondo comma, n. 1, 240-bis e 322-ter cod. pen.; art. 25, secondo comma, della Costituzione; art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Giurisprudenza: Cass. pen., sez. feriale, 31 agosto 2026, n. 32289; Cass. pen., Sez. Un., n. 4145 del 29 settembre 2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209; Cass. pen., Sez. Un., n. 31617 del 26 giugno 2015, Lucci, Rv. 264434; Cass. pen., sez. III, n. 20793 del 18 marzo 2021, Rotondi, Rv. 281342; Cass. pen., sez. III, n. 34488 del 2 ottobre 2025, Conforti.

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