Guida completa alla costituzione di una CER: aspetti fiscali e legali

Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Luglio 2026

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), introdotte dalla Direttiva RED II e disciplinate dal D.Lgs. n. 199/2021 e dal Decreto CACER n. 414/2023, richiedono un soggetto giuridico autonomo, non lucrativo, aperto e democratico. Il contributo esamina la scelta della forma giuridica (cooperativa, associazione, fondazione di partecipazione, impresa sociale, consorzio), la partecipazione degli enti pubblici e — soprattutto — il nodo fiscale: la qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale ai sensi dell’art. 73 TUIR, la presunzione di non commercialità fino a 200 kW (art. 119, comma 16-bis, D.L. n. 34/2020), il trattamento ai fini IRES, IRAP e IVA dei tre flussi erogati dal GSE (tariffa incentivante, ristoro tariffario, corrispettivo per l’energia ceduta) e la retrocessione degli incentivi ai membri secondo lo schema del mandato senza rappresentanza.

Indice

  1. Le CER nella transizione energetica: nozione e quadro normativo
  2. I requisiti sostanziali: ciò che una CER deve essere
  3. Partecipanti, impianti e configurazione
  4. Il sistema incentivante
  5. La scelta della forma giuridica
  6. La partecipazione degli enti pubblici
  7. Il crinale fiscale: ente commerciale o non commerciale
  8. Le tre entrate e l’imposizione diretta
  9. Il trattamento ai fini IVA
  10. La retrocessione degli incentivi ai membri
  11. I profili di compliance
  12. Conclusioni: la veste giuridica come decisione fiscale

1. Le CER nella transizione energetica: nozione e quadro normativo

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono aggregazioni a carattere non lucrativo costituite da produttori, autoconsumatori e consumatori di energia elettrica — persone fisiche, piccole e medie imprese, enti pubblici, enti religiosi, del terzo settore e di ricerca — che si associano per autoprodurre e condividere energia da fonti rinnovabili, perseguendo benefici ambientali, economici e sociali per il territorio di riferimento. Non un mero strumento tecnico, dunque, ma un soggetto giuridico che opera nell’interesse collettivo.

L’istituto trova la propria matrice nella Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), recepita in Italia dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che ha sostituito il regime transitorio dell’art. 42-bis del D.L. n. 162/2019. La disciplina di dettaglio è affidata al Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) di ARERA (Delibera n. 727/2022 e successive modifiche) e al Decreto MASE 7 dicembre 2023, n. 414 (in vigore dal 24 gennaio 2024), che ha definito requisiti tecnici, modalità operative e sistema incentivante, dando avvio concreto alla misura.

Il quadro normativo

Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II); D.Lgs. n. 199/2021 (in particolare l’art. 31); Delibera ARERA n. 727/2022 (TIAD) e s.m.i.; D.M. MASE n. 414/2023 (Decreto CACER). La gestione degli incentivi e la qualifica di soggetto referente sono affidate al GSE.

2. I requisiti sostanziali: ciò che una CER deve essere

La normativa non impone una forma giuridica predeterminata, ma richiede che la CER presenti quattro caratteristiche imprescindibili, la cui presenza va garantita in sede statutaria a prescindere dalla veste prescelta.

In primo luogo, la soggettività giuridica autonoma: la CER deve costituirsi come autonomo soggetto di diritto, capace di agire in nome proprio e di assumere obbligazioni; restano perciò escluse le figure prive di soggettività, come le associazioni o i raggruppamenti temporanei fondati su mandati collettivi. In secondo luogo, lo scopo prevalentemente non lucrativo: la produzione di utili non è vietata, ma deve tradursi in benefici mutualistici per i membri o solidaristici per il territorio, non nella remunerazione del capitale. In terzo luogo, la partecipazione aperta e inclusiva (principio della “porta aperta”), con libertà di ingresso e di recesso e attenzione ai soggetti in condizione di povertà energetica. Infine, la governance democratica, imperniata sul controllo condiviso e sul diritto di voto di ciascun membro.

Questi requisiti non sono meri enunciati programmatici, ma si traducono in precise clausole statutarie. La “porta aperta” impone criteri di ammissione non discriminatori, proporzionati e uniformi per categorie omogenee, con facoltà di prevedere conferimenti minimi o simbolici per i soggetti vulnerabili e di escludere ogni apporto economico per i soggetti in povertà energetica nelle CER costituite in forma associativa o fondazionale. La governance democratica esige a sua volta il principio “una testa, un voto”, indipendente dall’entità dell’apporto, salvo deroghe circoscritte per specifiche deliberazioni. È in sede di redazione dello statuto e del regolamento interno che tali principi vanno convertiti in regole operative coerenti con la disciplina di settore, poiché è su quei documenti che si misura, in concreto, la conformità della comunità al modello legale.

3. Partecipanti, impianti e configurazione

Possono aderire alla CER persone fisiche, PMI (purché l’attività energetica non ne costituisca l’oggetto principale), enti pubblici e locali, enti religiosi, di ricerca e del terzo settore. I ruoli ammessi sono quelli di produttore, autoconsumatore e consumatore, con conservazione, in capo a ciascuno, della libertà di scelta del fornitore. I rapporti interni sono regolati da un contratto di diritto privato che individua il soggetto referente per i rapporti con il GSE e per il riparto dell’energia e degli incentivi.

Sul piano impiantistico, gli impianti devono essere entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021 (salvo deroghe), possono anche non essere di proprietà della CER — purché questa ne mantenga il controllo mediante contratto di disponibilità — e non possono superare la potenza di 1 MW per singolo impianto. Come si vedrà, la soglia di potenza assume un rilievo determinante anche sul piano fiscale, sebbene con un parametro diverso da quello civilistico.

4. Il sistema incentivante

Il sostegno economico alle CER si articola su tre pilastri. Il primo è la tariffa incentivante (TIP) erogata dal GSE per venti anni sull’energia condivisa e autoconsumata, composta da una quota fissa calibrata sulla dimensione dell’impianto e da una componente variabile legata al prezzo di mercato, con importi più elevati per gli impianti di minore potenza e per le aree del Nord. Il secondo è il ristoro delle componenti tariffarie (voci BTAU e TRAS-E) riconosciuto da ARERA per valorizzare il risparmio di rete generato dall’autoconsumo locale.

Il terzo pilastro è il contributo a fondo perduto in conto capitale, finanziato dal PNRR e riservato agli impianti realizzati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: copre fino al 40% dei costi ammissibili ed è cumulabile con la TIP entro i limiti stabiliti dal Decreto CACER. La corretta qualificazione di ciascun flusso — incentivo, ristoro, corrispettivo — è il presupposto dell’intera analisi fiscale che segue.

La convenienza economica della comunità dipende in misura significativa dalla combinazione di questi strumenti: la TIP, di durata ventennale, assicura stabilità al piano economico-finanziario; il ristoro valorizza l’autoconsumo istantaneo; il contributo in conto capitale, ove spettante, abbatte l’investimento iniziale. La cumulabilità tra contributo PNRR e tariffa incentivante è ammessa, ma con una rimodulazione della TIP volta a evitare la sovracompensazione, secondo i limiti fissati dal Decreto CACER. La struttura finanziaria della CER va perciò calibrata sin dall’origine, tenendo conto dell’interazione tra i diversi benefici e della loro differente qualificazione tributaria.

5. La scelta della forma giuridica

Poiché la legge richiede soltanto un soggetto di diritto autonomo, non lucrativo, aperto e democratico, la scelta della veste va calibrata sulle dimensioni e sugli obiettivi della comunità. Le forme più coerenti sono quattro. La cooperativa — in particolare la cooperativa a mutualità prevalente (art. 2512 c.c.) e la cooperativa di comunità — coniuga scopo mutualistico, voto capitario e capitale variabile, risultando strutturalmente affine ai principi CER. L’associazione, riconosciuta (artt. 14 ss. c.c.) o non riconosciuta (artt. 36 ss. c.c.), offre massima flessibilità e vocazione non lucrativa, ma la seconda difetta di autonomia patrimoniale, con responsabilità personale di chi agisce in nome dell’ente.

Il modello cooperativo merita un approfondimento, essendo tra i più aderenti all’istituto. La cooperativa persegue una finalità mutualistica — il soddisfacimento di un bisogno economico dei soci, qui l’accesso all’energia condivisa a condizioni vantaggiose — e non la distribuzione di un utile; si fonda sul voto capitario e sulla variabilità del capitale sociale, che asseconda il principio della “porta aperta”. La cooperativa a mutualità prevalente (art. 2512 c.c.) e la cooperativa di comunità, radicata sui bisogni collettivi di un territorio, consentono di centralizzare i rapporti con il GSE e il riparto degli incentivi; la facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi (art. 2526 c.c.) agevola inoltre la raccolta di risorse per gli investimenti impiantistici.

La fondazione di partecipazione, modello atipico affermatosi nella prassi, garantisce stabilità patrimoniale e capacità di attrarre finanziamenti, a fronte però di una governance meno democratica e di un vincolo di destinazione rigido. L’impresa sociale (D.Lgs. n. 112/2017) non è una forma autonoma ma una qualifica sovrapponibile a diverse vesti, adatta a CER evolute che esercitano stabilmente un’attività di interesse generale. Il consorzio (artt. 2602 ss. c.c.), infine, si presta più come strumento gestionale che come forma costitutiva. Da segnalare l’apertura agli Enti del Terzo Settore, la cui attività di produzione e condivisione di energia rinnovabile è oggi riconosciuta come di interesse generale.

Un profilo critico, comune ai modelli associativo e fondazionale, attiene al regime patrimoniale: i soci non vantano diritti di restituzione sugli apporti effettuati, circostanza che può disincentivare i conferimenti necessari alla realizzazione degli impianti. Una soluzione coerente con la disciplina consiste nel ricorso a contratti di disponibilità, mediante i quali i membri mettono gli impianti a disposizione della comunità senza conferirli al patrimonio dell’ente: si preserva così la flessibilità patrimoniale e si soddisfa al contempo il requisito del controllo sugli impianti richiesto dalla normativa.

Un criterio di sintesi

Cooperativa e cooperativa di comunità per assetti operativi e mutualistici; associazione riconosciuta o ETS per configurazioni medio-piccole non commerciali; fondazione di partecipazione dove servano stabilità patrimoniale e finanza pubblica; impresa sociale per CER strutturate a gestione diretta di impianti e servizi. La scelta, come si dirà, non è neutra sul piano fiscale. Sul punto è utile inquadrare l’operazione anche nella più ampia pianificazione fiscale e nel diritto societario.

6. La partecipazione degli enti pubblici

La presenza di Comuni ed enti territoriali è espressamente favorita, ma incontra due ordini di limiti. Sul piano della disciplina di settore, l’art. 31, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 199/2021 vieta all’ente pubblico di detenere la maggioranza dei diritti di voto, salvo che la CER sia costituita esclusivamente per la promozione delle energie rinnovabili: il divieto presidia la governance orizzontale e impedisce il controllo esclusivo della pubblica amministrazione.

Sul piano dell’ordinamento degli enti pubblici, ove la partecipazione comporti l’acquisizione di quote o la costituzione ex novo della CER in forma societaria o cooperativa, trova applicazione l’art. 5 del TUSP (D.Lgs. n. 175/2016), che impone una deliberazione motivata dell’organo consiliare e un’analitica valutazione di coerenza con le finalità istituzionali, di sostenibilità finanziaria e di convenienza. Il coordinamento tra disciplina energetica e disciplina delle partecipate è, in questi casi, un passaggio da presidiare con cura.

7. Il crinale fiscale: ente commerciale o non commerciale

Sul piano tributario, la questione dirimente non è la forma giuridica prescelta, bensì la qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale ai sensi dell’art. 73, comma 1, del TUIR. Sono enti commerciali quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; sono non commerciali quelli che tale attività non esercitano in via esclusiva o prevalente. Come chiarito dalla circ. n. 124/E/1998, in presenza di più attività occorre individuare quella essenziale al perseguimento dello scopo statutario: se non commerciale, l’ente conserva tale natura anche a fronte di attività commerciali accessorie.

Per le CER opera inoltre una specifica presunzione di non commercialità: l’art. 119, comma 16-bis, del D.L. n. 34/2020 stabilisce che l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di CER costituite in forma di enti non commerciali non integra svolgimento di attività commerciale abituale. La soglia va tenuta distinta dal limite civilistico di 1 MW per impianto: l’innalzamento di potenza operato dal D.Lgs. n. 199/2021 non ha modificato la norma fiscale, sicché il regime di favore resta ancorato ai 200 kW. Al di sopra di tale soglia, anche un ente formalmente non lucrativo può essere attratto alla fiscalità degli enti commerciali.

La presunzione dei 200 kW

Fino a 200 kW di potenza complessiva, la CER-ente non commerciale beneficia dell’irrilevanza reddituale degli incentivi; oltre tale soglia, l’esercizio dell’impianto si presume attività d’impresa, con conseguente attrazione a IRES e IRAP dell’intero contributo (art. 85 TUIR) e applicazione della ritenuta del 4% da parte del GSE (art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973).

8. Le tre entrate e l’imposizione diretta

Il GSE riconosce alla CER tre distinti flussi, di natura giuridica differente. La TIP e il ristoro delle componenti tariffarie costituiscono, secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 37/2022), contributi a fondo perduto: attribuzioni unilaterali prive di rapporto sinallagmatico, in quanto non correlate ad alcuna prestazione resa dalla CER. Diversamente, il corrispettivo per l’energia non autoconsumata immessa in rete integra un vero e proprio corrispettivo commerciale, connotato da un chiaro nesso di corrispettività.

Ne deriva un trattamento differenziato per la CER-ente non commerciale: la TIP e il ristoro non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES né alla base IRAP; il corrispettivo per la cessione di energia costituisce invece reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR (attività commerciale non esercitata abitualmente), rilevante ai fini IRES e IRAP. Qualora, per natura giuridica, attività prevalente o potenza superiore a 200 kW, la CER sia qualificata come ente commerciale, tutti i flussi — incentivo, ristoro e corrispettivo — assumono natura di ricavo (artt. 57 e 85 TUIR), concorrono integralmente al reddito d’impresa e alla base IRAP, e il GSE applica la ritenuta d’acconto del 4% (art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973).

Sul piano gestionale, la coesistenza di flussi fiscalmente irrilevanti e di componenti imponibili impone una rigorosa separazione contabile tra l’area istituzionale e quella commerciale, così da isolare i ricavi da cessione di energia e i costi ad essi correlati. Non si tratta di una cautela meramente formale: dalla corretta tenuta delle scritture e dall’imputazione puntuale dei componenti positivi e negativi dipende la stessa tenuta della qualificazione non commerciale in caso di verifica, con evidenti riflessi sulla misura del prelievo complessivo.

9. Il trattamento ai fini IVA

Sul versante dell’imposta sul valore aggiunto, il criterio guida è ancora la presenza o meno di una controprestazione. La TIP e il ristoro delle componenti tariffarie, in quanto contributi privi di carattere sinallagmatico, sono fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972: la conclusione vale sia per la CER-ente non commerciale sia per quella commerciale, difettando in radice il presupposto oggettivo dell’imposta.

La cessione dell’energia non autoconsumata, invece, costituisce operazione imponibile quando la CER è soggetto passivo IVA, ossia ente commerciale o imprenditoriale. In tal caso si applica il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. d-quater), del D.P.R. n. 633/1972: la CER emette fattura senza addebito d’imposta, che è assolta dall’acquirente. Quanto al diritto alla detrazione, esso spetta soltanto in relazione all’attività commerciale imponibile e, in caso di attività mista, impone l’adozione di contabilità separata (art. 36) e la ripartizione pro quota dell’IVA sugli acquisti ad uso promiscuo (art. 19); l’eventuale eccedenza è recuperabile in compensazione o a rimborso (artt. 30 e 38-bis).

10. La retrocessione degli incentivi ai membri

Uno dei profili più delicati riguarda la retrocessione ai partecipanti delle somme incassate dal GSE a titolo di TIP e di ristoro. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 956-1284/2023, ha chiarito che tale operazione non configura distribuzione di utili — vietata per gli enti non lucrativi e per gli ETS (art. 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore) — poiché non si tratta di utili societari, ma di contributi pubblici percepiti dalla CER in nome proprio e nell’interesse collettivo, da ripartire secondo criteri predefiniti.

Il rapporto tra CER e membri è ricostruito nei termini del mandato senza rappresentanza: la comunità agisce come mandataria, riscuotendo le somme per poi trasferirle ai mandanti. La rilevanza reddituale si valuta pertanto in capo al singolo percettore, in funzione della sua qualifica: irrilevante per persone fisiche non imprenditori ed enti non commerciali (risoluzione n. 18/E/2021), imponibile come componente di reddito d’impresa per imprese, enti commerciali e persone fisiche esercenti attività d’impresa. Distinta è l’ipotesi, esaminata dalla risposta a interpello n. 201/2024, della retrocessione a una ESCo che mette a disposizione l’impianto: non essendo la ESCo parte del rapporto associativo, le somme costituiscono corrispettivo di una prestazione di servizi, come tale soggetto a IVA (art. 3, D.P.R. n. 633/1972).

11. I profili di compliance

La veste giuridica prescelta si riflette sugli adempimenti. Sul piano costitutivo, cooperative e consorzi richiedono atto pubblico notarile e iscrizione al Registro delle Imprese; l’associazione riconosciuta e la fondazione, atto pubblico e iscrizione nel Registro delle persone giuridiche (o nel RUNTS, per gli ETS), con dotazione patrimoniale adeguata; l’associazione non riconosciuta si costituisce con semplice scrittura privata, ma senza autonomia patrimoniale.

Sul piano contabile e fiscale, l’esercizio di attività commerciale comporta l’obbligo di tenuta delle scritture, la redazione e il deposito del bilancio, la dichiarazione IRES/IRAP e IVA e i relativi versamenti; la presenza di attività mista — istituzionale e commerciale — impone la contabilità separata (art. 36 D.P.R. n. 633/1972), con distinta imputazione dei costi e del pro rata di detraibilità. Le CER-enti non commerciali presentano il modello Redditi ENC limitatamente all’attività commerciale eventualmente esercitata. Restano fermi, per tutti, gli obblighi di sostituto d’imposta ove ricorrano (artt. 23 e 25 D.P.R. n. 600/1973). La corretta separazione tra area istituzionale e area commerciale è, in definitiva, il presidio che rende difendibile l’intero impianto fiscale della comunità.

Un ruolo centrale spetta al regolamento di ripartizione dell’energia e degli incentivi, che disciplina i criteri di riparto tra i membri e costituisce, insieme allo statuto, il documento su cui l’Amministrazione finanziaria misura la coerenza dell’operazione con lo schema del mandato senza rappresentanza. La determinatezza e la stabilità di tali criteri — evitando modifiche opportunistiche in corso d’esercizio — rafforzano la difendibilità del trattamento fiscale adottato e prevengono contestazioni sulla natura delle somme retrocesse.

12. Conclusioni: la veste giuridica come decisione fiscale

La costituzione di una CER non è un adempimento formale, ma una scelta strategica in cui il profilo civilistico e quello tributario sono inscindibili. La forma giuridica plasma la governance, la responsabilità patrimoniale e la capacità di attrarre finanziamenti; ma è la qualificazione fiscale — commerciale o non commerciale, sopra o sotto la soglia dei 200 kW — a determinare se gli incentivi restino irrilevanti o siano attratti a tassazione, con effetti a cascata su IRES, IRAP, IVA e obblighi contabili.

La progettazione della comunità deve perciò muovere da una valutazione integrata: dimensione degli impianti, natura prevalente dell’attività, composizione della compagine (con o senza enti pubblici, imprese, ESCo), destinazione degli incentivi. Errori nella qualificazione o nella tenuta della contabilità separata si traducono in recuperi d’imposta e in contestazioni sulla legittimità della retrocessione. È in questa fase preliminare — non a posteriori — che si costruisce la solidità fiscale della CER. Per chi realizza gli impianti, il tema si intreccia con gli incentivi agli investimenti, come l’iperammortamento 2026-2028.

Carta & Partners — La competenza che conta

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Avv. Dott. Comm. Dario Carta

Riferimenti normativi e di prassi: Direttiva (UE) 2018/2001; D.Lgs. n. 199/2021 (art. 31); D.L. n. 162/2019 (art. 42-bis); Delibera ARERA n. 727/2022 (TIAD); D.M. MASE n. 414/2023; artt. 57, 67, 73, 85 TUIR; art. 119, comma 16-bis, D.L. n. 34/2020; artt. 2, 3, 17, 19, 30, 36, 38-bis D.P.R. n. 633/1972; artt. 23, 25, 28 D.P.R. n. 600/1973; artt. 2, 3 D.Lgs. n. 446/1997; D.Lgs. n. 175/2016 (art. 5 TUSP); D.Lgs. n. 112/2017; D.Lgs. n. 117/2017; circ. n. 124/E/1998; ris. n. 18/E/2021; risposte a interpello nn. 37/2022, 956-1284/2023 e 201/2024.

Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.