Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Luglio 2026
Con la pubblicazione del D.M. 7 maggio 2026 e l’apertura, dal 12 giugno 2026, della piattaforma GSE per le comunicazioni di prenotazione, l’iperammortamento 2026-2028 (art. 1, commi 427-436, della legge n. 199/2025, come modificata dal D.L. n. 38/2026) è divenuto pienamente operativo. Il contributo ricostruisce l’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione, la misura del beneficio per scaglioni annuali (180%, 100%, 50%), il profilo temporale, la procedura delle cinque comunicazioni al GSE e il regime documentale — perizia asseverata obbligatoria per tutti gli investimenti e certificazione contabile — soffermandosi infine sul coordinamento con il concordato preventivo biennale.
Indice
Con l’art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), il legislatore ha reintrodotto, per il triennio 2026-2028, l’iperammortamento: una maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, che si traduce in una deduzione extracontabile operata mediante variazione in diminuzione in dichiarazione. Si tratta di un ritorno alla tecnica agevolativa che aveva caratterizzato la prima stagione di Industria 4.0, dopo la parentesi dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0.
La disciplina originaria è stata incisa, in sede di conversione del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (legge 22 maggio 2026, n. 88), dall’art. 7, che ha eliminato il vincolo di produzione unionale (“Made in UE”) originariamente previsto per taluni beni e ha espressamente ammesso al beneficio i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale. Va inoltre precisato — a scanso di un equivoco diffuso — che le maggiorazioni rafforzate legate alla riduzione dei consumi energetici (fino al 220%), contemplate nelle prime versioni del disegno di legge, sono state espunte dal testo definitivo: le misure vigenti sono esclusivamente quelle ordinarie di cui si dirà.
Il quadro attuativo si è completato con il D.M. 7 maggio 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, adottato di concerto con il MEF e pubblicato l’11 giugno 2026 all’esito della registrazione della Corte dei conti, e con il decreto direttoriale 10 giugno 2026, che ha fissato l’apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni alle ore 12:00 del 12 giugno 2026.
Sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione è riservata alle imprese, in coerenza con la funzione di sostegno agli investimenti in beni strumentali all’esercizio dell’attività. Sotto il profilo oggettivo, ai sensi del comma 427 sono agevolabili due categorie di investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028:
Il decreto attuativo ha delimitato l’ambito oggettivo con due esclusioni di rilievo. La prima riguarda il software erogato in modalità as-a-service (SaaS), non ammesso al beneficio nella versione definitiva del decreto: sul punto, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05448 del 4 giugno 2026, il Ministro delle Imprese ha riferito che è allo studio, compatibilmente con le coperture finanziarie, un’estensione ai modelli cloud. La seconda concerne i sistemi di accumulo, agevolabili solo se asserviti a nuovi impianti di generazione — con esclusione, quindi, dello stoccaggio abbinato a impianti preesistenti — e con costi massimi ammissibili parametrati al valore degli investimenti negli impianti di produzione.
La maggiorazione del costo di acquisizione opera per scaglioni di investimento, nella misura del 180% per la quota fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per la quota eccedente 2,5 e fino a 10 milioni, e del 50% per la quota eccedente 10 e fino a 20 milioni di euro.
Il chiarimento sugli scaglioni
Il comma 427 non precisava se le soglie dovessero intendersi riferite all’intero triennio o alla singola annualità. La relazione tecnica al D.L. n. 38/2026 prima, e il D.M. 7 maggio 2026 poi, hanno chiarito che gli scaglioni sono annuali e si collegano all’anno di completamento degli investimenti: il beneficio è determinato sulla base delle spese agevolabili relative agli investimenti completati in ciascuna annualità.
La precisazione ha un rilievo operativo immediato: per i piani di investimento di importo significativo, la distribuzione dei completamenti su più annualità consente di fruire più volte dello scaglione a maggiorazione piena, massimizzando il beneficio complessivo. Il momento di completamento diventa così una variabile di pianificazione, da governare in sede contrattuale e realizzativa.
Quanto all’imputazione temporale, il decreto attuativo (art. 1, lett. l) distingue: per i beni degli allegati IV e V, la data di completamento coincide con la data di effettuazione dell’investimento secondo le regole generali dell’art. 109, commi 1 e 2, TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati; per i beni destinati all’autoproduzione di energia rinnovabile rileva invece la data di fine lavori.
Ne discende che sono ammessi al beneficio anche i beni ordinati nel 2025 ma consegnati a partire dal 1° gennaio 2026, a condizione che per i medesimi investimenti non si sia fruito del credito d’imposta 4.0: il comma 431 esclude infatti il cumulo tra le due misure sul medesimo bene. Il coordinamento tra code della disciplina previgente e nuovo iperammortamento richiede quindi una ricognizione puntuale degli ordini a cavallo d’anno e delle relative prenotazioni.
Il D.M. 7 maggio 2026 costruisce l’accesso al beneficio attorno a un sistema di prenotazione gestito dal Gestore dei Servizi Energetici, articolato in cinque comunicazioni: tre funzionali all’accesso e due periodiche di monitoraggio della spesa pubblica. Tutte transitano dalla piattaforma disponibile nell’Area Clienti del sito GSE, accessibile tramite SPID/CIE e operativa dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026.
La sequenza procedurale
(i) Comunicazione preventiva, una o più per ciascuna struttura produttiva (definita dall’art. 1, lett. m, come il sito costituito da una o più unità locali insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa), con l’indicazione degli investimenti e dei dati per l’applicazione della maggiorazione; (ii) comunicazione di conferma, entro sessanta giorni dall’esito positivo notificato dal GSE, attestante il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione, con i dati identificativi delle fatture; (iii) comunicazione di completamento, ad avvenuta interconnessione e comunque entro il 15 novembre 2028 (prorogabile di venti giorni in caso di richiesta di integrazione documentale), corredata di perizia asseverata e certificazione contabile. A fini di monitoraggio: (iv) entro il 20 gennaio di ciascun anno, la comunicazione su investimenti, costi e previsione di utilizzo; (v) entro il 30 giugno, la comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote imputate a ciascun esercizio.
Due vincoli di coerenza presidiano la sequenza: la comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi, né importi superiori, rispetto alla comunicazione preventiva; e lo stesso rapporto di identità lega la comunicazione di completamento a quella di conferma. Per i beni acquisiti in leasing finanziario, la soglia dell’acconto del 20% si considera soddisfatta con la stipula del contratto e con l’impegno assunto dalla società di leasing mediante sottoscrizione dell’ordine. I termini per le comunicazioni di conferma e di completamento saranno fissati con successivo provvedimento direttoriale.
Il tratto più rigoroso della nuova disciplina è l’obbligo generalizzato di perizia tecnica asseverata: a differenza delle precedenti edizioni dell’iperammortamento e dei crediti 4.0 e 5.0, non è più consentita, per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, l’autodichiarazione del legale rappresentante. La perizia deve attestare la rispondenza dei beni alle caratteristiche tecniche degli allegati IV e V, l’avvenuta interconnessione e, per i beni energetici, il possesso dei requisiti specifici; può essere rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti all’albo ovvero da enti di certificazione accreditati, muniti di idonee coperture assicurative (per il settore agricolo anche da dottori agronomi e forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati).
A ciò si aggiunge la certificazione contabile dell’effettivo sostenimento delle spese e della loro corrispondenza alla documentazione, rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010; per le imprese non obbligate alla revisione, da un revisore o società iscritti nella sezione A del registro. Va segnalato che, a differenza del passato, per le imprese non soggette a revisione non è previsto alcun contributo a copertura dei relativi oneri.
Merita un cenno il raccordo con il concordato preventivo biennale. L’art. 7 del D.L. n. 38/2026 ha espressamente ammesso al beneficio i soggetti aderenti al CPB, sciogliendo un dubbio della prima ora; parallelamente, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing è resa neutrale rispetto al concordato: non incide sulla base di formulazione della proposta e opera quale rettifica del reddito concordato, secondo il meccanismo dell’art. 16 del D.Lgs. n. 13/2024.
Ne risulta che l’adesione al concordato non sacrifica il beneficio: l’impresa concordataria che investe fruisce dell’iperammortamento in diminuzione del reddito oggetto di accordo, fermo restando il limite della base imponibile minima. È un tassello ulteriore nella valutazione di convenienza complessiva dei due istituti, che va condotta in modo unitario nell’ambito della pianificazione fiscale dell’impresa.
L’iperammortamento 2026-2028 restituisce alle imprese uno strumento di sostegno agli investimenti potenzialmente assai incisivo — la maggiorazione del 180% sul primo scaglione equivale, per un soggetto IRES, a un risparmio d’imposta superiore al 43% del costo del bene — ma lo colloca dentro una cornice procedurale esigente: prenotazione tramite sportello, cinque comunicazioni scandite da termini stringenti, vincoli di identità tra le fasi, perizia asseverata senza soglie di esonero e certificazione contabile.
Il buon esito dell’operazione dipende, in misura non minore che in passato, dalla qualità della preparazione: la corretta qualificazione tecnica dei beni e della loro interconnessione, il governo del timing di completamento in funzione degli scaglioni annuali, la ricognizione dei rapporti con il credito 4.0 per gli ordini a cavallo d’anno, la tenuta di un presidio documentale idoneo a superare i controlli. In questa prospettiva, l’assistenza professionale non è un adempimento accessorio, ma parte integrante della struttura dell’investimento agevolato.
Carta & Partners — La competenza che conta
Lo Studio assiste le imprese nella pianificazione e nell’esecuzione degli investimenti agevolati: qualificazione dei beni, gestione delle comunicazioni al GSE, coordinamento con perizie e certificazioni, raccordo con il concordato preventivo biennale e difesa in sede di controllo. Per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo Studio all’indirizzo segreteria@cartaepartners.it — Tel. 06 23485903.
Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Riferimenti normativi: art. 1, commi 427-436, L. 30 dicembre 2025, n. 199; art. 7 D.L. 27 marzo 2026, n. 38, conv. L. 22 maggio 2026, n. 88; D.M. (MIMIT-MEF) 7 maggio 2026; decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026; art. 109 TUIR; art. 12 D.L. n. 181/2023; art. 30 D.Lgs. n. 199/2021; art. 16 D.Lgs. n. 13/2024; D.Lgs. n. 39/2010.
Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.