Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Carta & Partners · Giugno 2026
Con l’ordinanza n. 29083 del 4 novembre 2025 la Corte di cassazione torna sulla selezione del metodo di transfer pricing ai sensi dell’art. 110, comma 7, TUIR. La Corte ribadisce che le raccomandazioni OCSE non si collocano nella gerarchia delle fonti e che non esiste una gerarchia rigida tra i metodi: vige la best method rule. Nelle cessioni infragruppo a basso rischio, con produzione accentrata e ordini già confermati, il TNMM può risultare più aderente del CUP, perché il margine è più indicativo di un prezzo che non è frutto di libero mercato. La decisione, condivisibile nel superare gli automatismi, va però letta in senso stretto: non sancisce la prevalenza del TNMM, ma l’obbligo di motivare la scelta del metodo.
Indice
La disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) è finalizzata, secondo costante giurisprudenza, alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing — lo spostamento di imponibile mediante operazioni tra imprese del medesimo gruppo soggette a normative nazionali differenti — a prescindere dalla dimostrazione di un intento elusivo. Il fulcro applicativo non è dunque la prova del vantaggio fiscale, ma la verifica che le transazioni infragruppo rispettino il principio di libera concorrenza (arm’s length principle): le condizioni economiche devono corrispondere a quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti in circostanze comparabili.
In questa cornice, la questione realmente decisiva è la selezione del metodo con cui misurare la conformità all’arm’s length. È proprio su questo terreno che si colloca l’ordinanza della Corte di cassazione, Sez. trib., 4 novembre 2025, n. 29083, che offre l’occasione per ricostruire i criteri di scelta tra i diversi metodi e per chiarirne la sindacabilità. Il tema è centrale per i gruppi con operatività transnazionale, ai quali lo Studio dedica un presidio integrato di pianificazione fiscale e diritto societario.
L’art. 110, comma 7, TUIR — nella versione novellata dall’art. 59 del D.L. n. 50/2017 — àncora la valutazione delle operazioni infragruppo al principio di libera concorrenza, demandando a un decreto attuativo l’individuazione delle linee guida. Il D.M. 14 maggio 2018 individua cinque metodi conformi all’arm’s length: i tre metodi tradizionali — confronto del prezzo (CUP), prezzo di rivendita (RPM) e costo maggiorato (CPM) — e i due metodi reddituali — margine netto della transazione (TNMM) e ripartizione degli utili (Profit Split). Il “valore normale” residua quale nozione di cui all’art. 9, comma 3, TUIR.
Il dato normativo
L’art. 110, comma 7, TUIR impone di valutare le operazioni con società estere del gruppo in base al principio di libera concorrenza; il D.M. 14 maggio 2018 (art. 4) recepisce i cinque metodi OCSE, senza una gerarchia rigida ma con una preferenza, a parità di affidabilità, per i metodi tradizionali e, tra questi, per il CUP.
Le Linee Guida OCSE — nelle edizioni 1995, 2010, 2017 e 2022 — costituiscono il riferimento tecnico-interpretativo. La giurisprudenza di legittimità le qualifica come strumenti di soft law: prive di efficacia vincolante e collocate al di fuori della gerarchia delle fonti, ma dotate di rilevante portata interpretativa per l’attuazione di norme “elastiche” quali quelle sul valore normale.
Le Linee Guida OCSE del 1995 prescrivevano una vera e propria gerarchia dei metodi, con priorità ai tradizionali e ruolo residuale dei reddituali. Tale impostazione è stata superata a partire dall’edizione 2010 (e confermata nel 2017 e 2022) in favore della best method rule: la scelta del metodo più appropriato alle circostanze del caso concreto, da individuarsi tenendo conto dei punti di forza e di debolezza di ciascun metodo, della coerenza con l’analisi funzionale, della disponibilità di comparabili affidabili e del grado di comparabilità delle transazioni.
Permane, tuttavia, una gerarchia “sfumata”: a parità di attendibilità, i metodi tradizionali sono preferiti a quelli reddituali e, tra i tradizionali, il CUP resta il parametro di riferimento ove applicabile con adeguato grado di affidabilità (art. 4, comma 3, D.M. 14 maggio 2018; Linee Guida OCSE, par. 2.3 e 2.15). Cardine del procedimento è l’analisi di comparabilità, presupposto logico e metodologico della selezione del metodo.
La fattispecie riguarda una società italiana operante nella distribuzione al dettaglio di gioielleria e orologeria di alta gamma, che acquistava i prodotti dalla controllante svizzera (produttrice) per rivenderli sul mercato nazionale attraverso boutique in location di prestigio. La politica di gruppo remunerava la distributrice italiana applicando il TNMM; la società presentava perdite sistematiche, riconducibili in larga parte agli elevati canoni di locazione, assorbite dalla casa madre.
All’esito della verifica sugli anni 2010-2013, l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiori imposte per oltre 4,6 milioni di euro. Pur condividendo il ricorso al TNMM, l’Ufficio contestava la selezione dell’indicatore di profitto (Profit Level Indicator), ritenendo più appropriato il ROS (rapporto tra utile operativo e ricavi) in luogo del Net Cost Plus adottato dalla contribuente, oltre al set di comparabili. I giudici di merito, in entrambi i gradi, davano torto all’Ufficio, qualificando però il TNMM come metodo “residuale” rispetto ai tradizionali e ritenendo che l’uso del ROS, includendo i costi di locazione, alterasse il confronto.
La Corte cassa la decisione di merito, censurando proprio la qualificazione del TNMM come metodo “residuale”. Ribadisce, nel solco di Cass. n. 26432/2024, che le raccomandazioni OCSE non si inseriscono nella gerarchia delle fonti: sono norme tecniche, sussidiarie alle disposizioni di rango legislativo o regolamentare, sicché è “fuorviante ricercare nelle raccomandazioni OCSE un metodo in astratto prevalente sull’altro”. Spetta all’interprete individuare, caso per caso, il criterio più aderente alla fattispecie, secondo lo scopo della norma.
Il principio di diritto (Cass. n. 29083/2025)
«In tema di transfer pricing (art. 110, comma 7, t.u.i.r.), nell’ipotesi di cessione di beni infragruppo tra due società a basso rischio, con alea ridotta in ragione dell’unicità del centro di produzione che opera sostanzialmente su ordini già confermati, il sistema di TNMM risulta più aderente rispetto al CUP, perché il margine di guadagno è criterio più indicativo rispetto al prezzo che non è frutto di libero mercato».
Ne discende un corollario di rilievo per il contenzioso: la scelta del metodo è sindacabile. La motivazione sulla selezione del criterio è scrutinata dal giudice di merito secondo i canoni propri dell’atto impositivo, mentre in sede di legittimità è censurabile come violazione di legge, individuando il vizio di sussunzione e indicando il criterio alternativo ritenuto più aderente al caso concreto.
Nel caso concreto la struttura del gruppo — un unico centro produttivo all’estero e una distributrice italiana a funzioni semplici e rischi limitati, operante su ordini già confermati — configura cessioni infragruppo a basso rischio. In tale contesto il prezzo di acquisto non è espressione di una negoziazione di libero mercato; il confronto diretto dei prezzi (CUP) perde quindi significatività, mentre l’analisi dei margini netti della parte testata (TNMM) offre un parametro più affidabile per la verifica dell’arm’s length.
La Corte inquadra il fenomeno nella categoria della “pluriqualificazione”: la stessa fattispecie concreta può essere sussunta sotto più figure astratte concorrenti, tra le quali l’interprete sceglie — motivatamente — quella più aderente allo scopo della norma. Il valore di libera concorrenza non è dunque l’esito univoco di un procedimento rigidamente predeterminato, ma il risultato di un processo valutativo ancorato all’analisi funzionale e di comparabilità.
La pronuncia va però intesa in senso stretto. Essa non introduce una regola generale di prevalenza del TNMM sul CUP, ma un invito ad articolare in modo esplicito e verificabile le ragioni per cui, nel caso concreto, il confronto dei prezzi risulti impraticabile o meno affidabile rispetto all’analisi dei margini. Va ricordato, peraltro, che nel giudizio entrambe le parti convenivano sull’applicazione del TNMM, divergendo solo sul PLI e sui comparabili: la contrapposizione con il CUP emerge soltanto dall’erronea impostazione dei giudici di merito.
Resta dunque ferma la best method rule. La più recente giurisprudenza conferma la preferenza implicita per i metodi tradizionali: con la sentenza n. 15101 del 5 giugno 2025 la Cassazione ha posto a carico del contribuente l’onere di motivare l’eventuale inapplicabilità del CUP. Sotto il profilo tecnico, il ricorso al TNMM presuppone una duplice dimostrazione: l’inidoneità del CUP e la maggiore affidabilità dell’analisi dei margini. In difetto, la scelta del metodo rischia di tradursi in una giustificazione ex post. Restano inoltre da presidiare profili che la pronuncia non approfondisce: l’incidenza dei costi strutturali (come i canoni di locazione) sull’analisi di comparabilità e la corretta selezione del PLI coerente con il profilo funzionale della tested party.
Per i gruppi con operazioni transnazionali la decisione conferma alcune linee di condotta. In primo luogo, la analisi funzionale — funzioni svolte, rischi assunti, asset impiegati — è il presupposto di ogni scelta: è essa a qualificare la parte testata e a orientare il metodo. In secondo luogo, la selezione del metodo e del PLI va motivata e documentata in modo rigoroso, anticipando la verifica dell’Amministrazione; la documentazione sui prezzi di trasferimento non è un adempimento formale, ma lo strumento con cui l’impresa governa il rischio di contestazione e, ricorrendone i presupposti, accede alla disapplicazione delle sanzioni.
In definitiva, l’ordinanza n. 29083/2025 ribadisce un principio di metodo prima che di merito: nel transfer pricing non esistono automatismi: né il primato astratto del CUP, né una prevalenza generalizzata del TNMM. Esiste la best method rule, ossia l’obbligo di scegliere — e di motivare — il metodo più aderente alla realtà economica dell’operazione. È su questa motivazione, costruita prima e non davanti al giudice, che si misura la tenuta della politica di transfer pricing di un gruppo.
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Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Riferimenti normativi e giurisprudenziali: artt. 9 e 110, comma 7, TUIR (d.P.R. n. 917/1986); art. 59 D.L. n. 50/2017; D.M. 14 maggio 2018; Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento (edd. 1995, 2010, 2017, 2022); Cass., Sez. trib., ord. 4 novembre 2025, n. 29083; Cass. nn. 26432/2024, 15668/2022, 15101/2025.
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