Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta, Avv. Oscar Moretti, Avv. Rosa Torromino — Carta & Partners · Marzo 2026
Punti chiave
Con sentenza del 13 marzo 2026, il Tribunale di Velletri ha accolto integralmente la linea difensiva dello Studio, omologando un concordato minore ex art. 74 ss. CCII mediante applicazione del cram down fiscale (art. 80, comma 3, CCII). Il provvedimento supera l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, che in qualità di creditore di maggioranza aveva espresso voto contrario.
Il concordato minore (artt. 74 ss. CCII) è lo strumento del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza per le imprese non assoggettabili a concordato preventivo. Il cram down fiscale (art. 80, comma 3, CCII) consente al Tribunale di omologare il concordato anche senza il consenso dell’Erario, quando il piano è approvato dalla maggioranza dei creditori e il trattamento riservato ai creditori pubblici è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Art. 80, comma 3, CCII — Il cram down fiscale
Il Tribunale può omologare il concordato in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria quando: (a) l’adesione è determinante per il raggiungimento delle percentuali necessarie; (b) la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
L’Agenzia, creditore di maggioranza, aveva sostenuto che l’omissione sistematica dei versamenti fiscali configurasse un atto in frode ai creditori, precludendo l’accesso al concordato minore. Il Tribunale ha respinto questa tesi con motivazione rilevante per i futuri procedimenti: l’atto in frode è quello diretto a sottrarre il patrimonio alla garanzia creditoria, non l’inadempimento delle obbligazioni tributarie.
Il principio della sentenza di Velletri
Ammettere che l’omissione dei versamenti costituisca atto in frode significherebbe introdurre un requisito soggettivo — l’assenza del dolo — che la legge non prevede per il concordato minore. Il Tribunale ha escluso questa interpretazione estensiva.
Il Commissario giudiziale ha evidenziato che, in caso di liquidazione, l’attivo sarebbe stato azzerato dalle sole spese di procedura, con recupero pari allo 0% per i creditori pubblici. Il piano proposto garantiva invece un recupero concreto del 42%. Il dissenso del Fisco è stato quindi giudicato non rispondente alla convenienza dei creditori: il cram down è stato applicato coerentemente con la sua ratio.
Cos’è il cram down fiscale e quando si applica?
È il meccanismo dell’art. 80, comma 3, CCII che consente al Tribunale di omologare il concordato anche senza il voto favorevole dell’Erario, quando il piano è approvato dalla maggioranza e il trattamento dei creditori pubblici è conveniente rispetto alla liquidazione.
La mia azienda ha omesso versamenti IVA e contributi: posso accedere al concordato minore?
L’omissione dei versamenti fiscali non costituisce di per sé un atto in frode che preclude l’accesso alla procedura, secondo il principio affermato dal Tribunale di Velletri.
L’Agenzia delle Entrate è il mio creditore principale: il concordato minore è ancora praticabile?
Sì, attraverso il cram down. Se il piano è conveniente rispetto alla liquidazione, il Tribunale può omologare anche contro il voto del Fisco.
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Avv. Dott. Comm. Dario Carta, Avv. Oscar Moretti, Avv. Rosa Torromino